Quando non si deve pagare il bollo auto scaduto e quali sono i termini di prescrizione e di decadenza: una sentenza mette in chiaro come funziona la tassa automobilistica.
Tra tutte le imposte previste dalle nostre numerosi leggi, quella che va prima in scadenza è il bollo auto. In buona sostanza, ci si libera prima degli arretrati non versati dell’imposta automobilistica che non delle multe, della spazzatura, delle tasse sulla casa, dell’Irpef e persino delle bollette. Questo perché i termini di prescrizione e decadenza previsti per tale imposta sono i più brevi. Una ordinanza della Cassazione [1] si occupa di questo delicato argomento: delicato perché sono numerosi gli automobilisti che “dimenticano” di versare la tassa automobilistica. Giusta o meno che sia, però essa va pagata: in caso contrario si rischia di ricevere la cartella esattoriale e, il più delle volte, il fermo amministrativo. L’unico modo per contestare la pretesa di pagamento è dimostrare che si tratti di bollo auto scaduto. Già, ma quando si verifica tale situazione? Cerchiamo di capirci qualcosa.
Indice
La prescrizione del bollo auto
Il bollo auto si prescrive in tre anni. Il calcolo si fa iniziando a contare dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato e invece non è avvenuto. Così, ad esempio, il bollo auto del 2018 si prescrive alla mezzanotte del 31 dicembre 2021. Tutte le richieste di pagamento dal 1° gennaio 2022 in poi sono illegittime. “Illegittime” non significa che possono essere ignorate: bisognerà pur sempre far ricorso per ottenere l’annullamento dell’atto.
Prescrizione significa quindi che il credito della Regione non può più essere fatto valere davanti a un giudice poiché non troverebbe alcuna tutela. In buona sostanza, con la prescrizione si ha la scadenza del bollo auto.
Attenzione però: il termine viene interrotto dall’avviso di accertamento che la Regione è tenuta a notificare all’automobilista. Questo significa che, nel momento in cui il contribuente riceve la raccomandata dell’ente locale, il termine di tre anni si interrompe e inizia a decorrere nuovamente da capo. Dal quel momento, quindi, ci vorranno altri tre anni affinché si realizzi la prescrizione del bollo auto.
Dopo l’accertamento, la Regione “iscrive a ruolo il tributo” ossia forma un documento ove indica il proprio credito, lo munisce di formula esecutiva e lo trasferisce all’agente della riscossione locale affinché notifichi la cartella esattoriale e avvii il pignoramento. Come chiarito dalla Cassazione, l’iscrizione a ruolo non interrompe la prescrizione in quanto è un atto interno all’esattore, che non viene portato a conoscenza del debitore.
La decadenza del bollo auto
L’avviso di accertamento, con la richiesta di pagamento del bollo auto, viene notificato dalla Regione o, per il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna, dall’Agenzia delle Entrate. Esso diventa definitivo dopo 60 giorni dal giorno del ricevimento. Entro questo termine e non oltre, il contribuente può impugnarlo. Dopodiché potrà contestare la cartella esattoriale solo per vizi propri (ossia inerenti alla formazione della cartella stessa, ma non al merito del tributo).
A questo punto c’è un altro termine di scadenza del bollo auto che va rispettato a pena di decadenza dell’imposta: entro 2 anni e 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento deve essere spedita la cartella esattoriale. Infatti la legge [2] dice che la notifica della cartella deve avvenire, a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”. L’avviso di accertamento diventa definitivo dopo 60 giorni, per il cui il termine di decadenza è di 2 anni e 60 giorni.
La prescrizione della cartella esattoriale
Se i termini suddetti sono rispettati, la cartella esattoriale con cui viene riscosso il bollo auto è regolare. Tuttavia, anche quest’ultima può cadere in prescrizione. In particolare le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il termine di prescrizione delle cartelle è lo stesso dell’imposta in esse riportata. Quindi, per le cartelle relative a bollo auto la prescrizione è ugualmente di tre anni. Ne consegue che, se entro un triennio l’agente della riscossione non ha provveduto a notificare un sollecito o un preavviso di fermo (che necessariamente deve precedere di almeno 30 giorni il fermo stesso) o non ha avviato il pignoramento anche la cartella si può dire “scaduta” per sempre.
note
[1] Cass. ord. n. 2014/18 del 24.01.2019.
[2] Art. 25 lett. c) Dpr 602/1973.
Ho un bollo auto non pagato del 2012. L’avviso di accetramento della Regione Abruzzo mi è stato notificato il 16-4-2015. La cartella esattoriale mi è stata notificata il 31-12-2018. Se capisco bene, essendo trascorsi piu di 2 anni tra la notifica dell’avviso di accertamento (2015) e la cartella esattoriale (2018), il bollo si può ritenere prescritto? Grazie per ogni delucidazione.