Quando il pensionato ha diritto a supplementi di pensione?


Sono un’insegnante, scuola superiore, in pensione di vecchiaia da settembre 2010 (40 anni di contribuzione). Ho continuato ad insegnare in una scuola privata dal a.s. 2010/2011 ad oggi. È conveniente fare la ricongiunzione all’INPS dei contributi regolarmente versati in questi 9 anni, dopo la pensione?
I soggetti che sono già titolari di un trattamento previdenziale, e continuano a lavorare anche dopo la prima liquidazione dell’assegno pensionistico, non possono scegliere di riunire sotto un unico “tetto” i vari periodi contributivi versati nelle diverse gestioni previdenziali, che si tratti di ricongiunzione, totalizzazione o del cumulo gratuito.
Le uniche possibilità concesse dal sistema previdenziale per poter integrare altri periodi contributivi per soggetti già in pensione, sono sostanzialmente due:
– ottenere un’autonoma pensione presso l’istituto in cui sono stati versati i contributi non cumulati;
– oppure ottenere dei supplementi di pensione.
Escludendo, nel caso specifico, la prima delle due opzioni, in quanto il lettore non ha i requisiti contributivi sufficienti per poter chiedere un’ulteriore pensione autonoma, occorre prendere in considerazione i supplementi di pensione. Si tratta di un incremento della propria pensione che viene liquidato a coloro che hanno effettuato il versamento di contributi anche in periodi successivi alla data di decorrenza di percezione del trattamento pensionistico.
È dunque possibile, ad oggi, per un pensionato a carico della previdenza pubblica, continuare tranquillamente a lavorare cumulando i redditi da lavoro con la prima pensione. I contributi versati non andranno persi. Anzi. Possono dare luogo ad una ulteriore fetta di rendita, magari di piccola entità, che si aggiunge a quella già liquidata in via principale.
Si illustrano dunque qui di seguito quali sono le condizioni per poter vedersi riconosciuta la liquidazione di questo ulteriore vitalizio.
Possono essere chiesti i supplementi di pensione soltanto dai titolari di pensione principale, di pensione supplementare o di assegno ordinario di invalidità iscritti:
-all’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) dei lavoratori dipendenti o autonomi;
– alla Gestione separata, dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione;
– alla Gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex Enpals), dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione o nel Fpld.
L’art. 7 della L. n. 155/1981 riconosce il supplemento a chi prosegue l’attività lavorativa in una delle suddette assicurazioni trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione.
Tuttavia, siccome il lettore risulta iscritto in una forma esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria, ossia l’ex Inpdap, ora gestita dall’Inps, alla quale sono iscritti la generalità dei lavoratori dipendenti di amministrazioni statali, degli enti locali e della sanità, l’istituto del supplemento come sopra descritto non è previsto (artt. 130 e ss. del Dpr 1092/1973).
L’art. 26 della legge 610/1952 consente, però, agli assicurati presso le ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro (CPDEL, Cpug, CPI e CPS, e quindi anche la cassa previdenziale degli insegnati) la possibilità della liquidazione di una quota aggiuntiva di pensione a condizione che:
– il nuovo servizio prestato abbia avuto durata superiore ad un anno;
– e non costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro.
Qualora siano soddisfatti tali requisiti è possibile ottenere il supplemento di pensione. L’importo aggiuntivo è pari all’importo della pensione teorica, calcolata con il sistema dei capitali accumulati, riferibile al predetto servizio, nonché agli eventuali servizi simultanei per i quali, ai sensi delle disposizioni di cui all’all’art. 25 della legge 610/1952, non vi sia già stata valutazione in pensione.
Alla luce del breve excursus normativo, appare possibile per il lettore chiedere i supplementi di pensione, che andranno sicuramente ad incidere in maniera positiva sul suo assegno mensile, anche se magari per un importo modesto.
Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. Daniele Bonaddio