Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Naspi: sospensione, decadenza e calcolo periodi di erogazione

23 Febbraio 2019
Naspi: sospensione, decadenza e calcolo periodi di erogazione

Durante una disoccupazione con diritto acquisito di 24 mesi di indennità NASpi (avendo maturato oltre 4 anni di contribuzione) sono stato assunto a tempo indeterminato dopo circa 14 mesi dall’inizio della disoccupazione. Dopo circa 5 mesi e mezzo di rapporto di lavoro, sono stato licenziato con licenziamento oggettivo a seguito di mancanza di lavoro dell’azienda e ho chiesto una nuova NASpi tramite il sito web Inps. Ho diritto a percepire i restanti 10 mesi di NASpi (24 mesi acquisiti con diritto – 14 mesi già fruiti con la prima NAspi) oltre quelli maturati nei successivi 5 mesi e mezzo di lavoro? L’Inps non mi ha riconosciuto la contribuzione che mi dava diritto ai restanti 10 mesi di NASpi. Se tale periodo mi spetta come posso procedere per rivendicarlo? In una Circolare dell’Inps n. 94 del 12 Maggio 2015 al punto 2.5.5 leggo: “Si ribadisce, infine, che, ai fini della durata delle indennità NASpI successive alla prima, le indennità NASpI già percepite determinano il non computo di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata della prestazione NASpI percepita”: qui intendo il non computo di quella effettivamente presa, usufruita, cioè nel mio caso i 14 mesi (dovuti alla maturazione di un numero di settimane di contribuzione doppio, cioè 28 mesi). Nel prospetto inviatomi dall’Inps fanno però riferimento all’art. 5 del D.L. 4 Marzo 2015 n. 22 dove si legge “La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”. Non comprendo se tali periodi contributivi che non sono computati riguardano anche il periodo di contribuzione del quale non ho usufruito (che danno luogo ai restanti 10 mesi di NASpi). Cioè: non sono computati tutti i periodi contributivi che hanno dato luogo all’erogazione delle prestazioni di disoccupazione (4 anni di contribuzione) o solo i periodi contributivi effettivi (nel mio caso 28 mesi di contribuzione) che hanno dato luogo all’erogazione reale di 14 mesi?. Ho perso 20 mesi di contribuzione agli effetti NASpi?

Ai fini della durata dell’indennità di disoccupazione NASpI, l’art. 5 del D.Lgs. n. 22/2015 stabilisce che “la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni”. Ne consegue che la durata massima della nuova indennità di disoccupazione NASpI sarà pari a due anni, sempreché il lavoratore ha lavorato per 4 anni consecutivi con 52 settimane di contribuzione accreditate all’anno nei 4 anni precedenti la domanda (come nel caso di specie).

Al secondo comma dell’articolato in trattazione è previsto che “ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”. Ciò significa che i periodi di lavoro conteggiati ai fini dell’erogazione della NASpI, non possono essere nuovamente utilizzati per il calcolo di una nuova domanda di indennità di disoccupazione NASpI.

Ciò detto, il par. 2.10.a1 chiarisce che in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato delsoggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione (ossia superiore a 8.145,00 euro) si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso, l’indennità è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.

In altri termini, se ad esempio si firma un nuovo contratto di lavoro a termine, dal quale si pensa di trarre un importo superiore a 8.145,00 euro, ma con durata pari o inferiore a 6 mesi, si ha soltanto la sospensione della NASpI. Siccome nel casospecifico il contratto è a tempo indeterminato, con durata superiore a 6 mesi, e reddito annuale che eccede (molto probabilmente) gli 8.145 euro annui, si produce la decadenza della NASpI.

Producendosi la decadenza della NASpI, il periodo rimanente cui il lettore fa riferimento si perde. Infatti, la Naspi non è cumulativama interviene sullo stato di disoccupazione reale. Quindi, non cumula eventuali periodi di Naspi legati a stati di disoccupazione precedenti all’ultimo.

In definitiva, alla luce dal fatto che è avvenuta la decadenza della NASpI e che per effetto della norma non è possibile computare ai fini del calcolo della durata i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, la nuova domanda di NASpI sarà conteggiata esclusivamente sui 5 mesi e mezzo di lavoro prestato.

Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. Daniele Bonaddio



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

5 Commenti

  1. Buongiorno, non mi è chiera la seguente frase : ” Al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa”.
    In caso di sospensione per esempio della durata di 1 mese, la sadenza della Naspi, verrà posticipata di 1 mese, oppure rimmarà quella iniziale?

    1. Buongiorno Antonio,

      la naspi resta sempre invariata. Ovvero quando viene sospesa, fino a un massimo di 6 mesi, una volta ristabilito lo stato di disoccupazione riprende da dove la si era lasciata, senza perdere nulla.

  2. Quanto leggo non può che essere inesatto, se un lavoratore con 4 anni contributivi ha diritto a 2 anni di NASpI non può essere che dopo aver sfruttato un solo mese di prestazione, e successivamente contribuito con rapporto di lavoro di 7 mesi, alla richiesta NASpI successiva perda tutti gli anni lavorativi contributivi precedenti.
    Al computo delle settimane contributive non vanno escluse tutte le settimane contributive utilizzate per il calcolo delle NASpI precedenti, ma soltanto le settimane già sfruttate.
    il fatto che le settimane contributive siano gia state utilizzate in computi precedenti non significa che siano state godute in prestazione.
    nell’esempio che riporto andranno sottratte 8 settimane dai successivi computi e non tutto il periodo contributivo che purchè già conteggiato non ha mai dato luogo ad erogazioni.
    Se non fosse così non avrebbe senso la specificazione fatta in circolare, sarebbe sufficiente dire che si computa solo l’ultimo rapporto lavorativo, ma così non è.

    1. Ma dov’è la ragione in tutta questa storia? Siamo nella stessa situazione e ancora non è chiaro se conviene accettare il posto di lavoro o meno… davvero assurdo!!!! Avete esperienze dirette al riguardo? Grazie

  3. praticamente non e’ motivante cercare lavoro prima che finisca la naspi , una legge fatta alla rovescia come al solito invece di incentivare le persone cercano di tenerle sedute sul divano piu’ tempo possibile , come nel caso di mio figlio ha diritto a 20 mesi di naspi ne ha fatte 9 , ha rifiutato un contratto determinato di 10 mesi , per arrivare a guadagnare quasi la stessa cifra stando a casa… la naspi dovevano farla cumulativa per permettere alle persone di avere un salvagente .

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA