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Multa: irreperibilità del destinatario e ricorso

23 Febbraio 2019
Multa: irreperibilità del destinatario e ricorso

Trattasi di multa per violazione del codice della strada art. 146-c.3., della quale non avevo conoscenza finchè non ho ricevuto RR per ingiunzione di pagamento in data 18/11/2018. In data 15/07/2015 ho chiesto copia alla polizia locale del mio Comune e mi sono state inviate copia dell’accertamento e modulo per rateizzazione. Premetto che lavoro in trasferta fuori città da molti anni e torno tre o 4 volte all’anno. La posta di solito la ritira mio figlio ma la cassetta non è protetta quindi se è stato inviato avviso di giacenza, non è stato trovato. Premetto inoltre che la macchina riportata nell’accertamento è di solito guidata da mio figlio o da altri parenti. Ci sono gli estremi per fare ricorso o almeno per pagare la multa senza maggiorazioni? Mi sono stati anche decurtati 6 punti di patente. Avrei voluto comunicare che non ero io alla guida.

Se il lettore ha ricevuto l’ingiunzione di pagamento in data 18.11.2018, purtroppo è ormai decaduto dalla possibilità di presentare ricorso al Giudice di Pace per vizi riguardanti l’ingiunzione stessa e la multa sottesa. Difatti, l’ingiunzione avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della Strada deve essere impugnata entro 30 giorni dalla data di notifica. Nel caso di specie, essendo decorsi più di 30 giorni, il ricorso sarebbe ormai tardivo e, quindi, inammissibile.

Ad ogni modo, dall’esame delle ricevute rilasciate dal Comando di Polizia Locale emerge che il verbale di accertamento sia stato regolarmente notificato, con emissione della CAN per temporanea irreperibilità del destinatario. È inoltre indicato il numero della raccomandata informativa che il postino ha spedito all’indirizzo del lettore per comunicare l’avvenuta notifica. La legge stabilisce infatti che, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario o per incapacità o rifiuto dei familiari conviventi o delle persone addette a riceve la posta, immette l’avviso in cassetta e dà notizia della notifica per raccomandata con avviso di ricevimento.

Il fatto che il lettore non abbia rinvenuto l’avviso non inficia la validità della notifica: quanto riportato dall’addetto alla notifica nella cartolina fa piena prova fino a querela di falso. Il lettore dovrebbe dunque riuscire a dimostrare in giudizio che la dichiarazione del postino di aver immesso l’avviso in cassetta e notificato la raccomandata informativa sia falsa. Il che è quasi impossibile.

Per tali ragioni, qualora il lettore avesse presentato ricorso contestando l’omessa notifica del verbale e il Comune avesse depositato la cartolina in questione, il giudice avrebbe accertato la regolarità della notifica e confermato la legittimità dell’ingiunzione, con condanna alle spese legali.

Purtroppo, non essendovi i presupposti né i termini per l’impugnazione, si consiglia al lettore  di procedere con il pagamento mediante rateizzazione.

 

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Maria Monteleone



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