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Che cos’è l’affiliazione commerciale?

15 Febbraio 2019 | Autore:
Che cos’è l’affiliazione commerciale?

Come viene disciplinato il rapporto di cosiddetta affiliazione commerciale più noto con il nome di franchising

Da svariati decenni la pratica del commercio conosce, anche in Italia, un tipo di rapporto che consente ad un imprenditore – che produce beni oppure offre servizi – di entrare in stretta collaborazione con un altro imprenditore che quegli stessi beni o servizi intende vendere o distribuire. Il rapporto, notissimo con il nome di franchising, è stato regolato dalla legge italiana [1] non molti anni fa consentendo, in questo modo, di disporre di regole chiare e precise utili per comprendere in sostanza che cos’è l’affiliazione commerciale (traduzione italiana del concetto di franchising). In sintesi l’affiliazione commerciale non è altro che il contratto tra due soggetti giuridici che siano economicamente e giuridicamente indipendenti (quindi distinti l’uno dall’altro) in base al quale uno dei due soggetti (affiliante o franchisor) concede all’altro (affiliato o franchisee) la disponibilità ad utilizzare, a fronte del pagamento di un prezzo, una serie di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, nomi commerciali, brevetti, insegne, disegni, diritti d’autore, know – how, assistenza tecnica o commerciale. Il contratto prevede, quindi, l’inserimento dell’affiliato (franchisor) in una rete di affiliati distribuiti sul territorio di riferimento con lo scopo finale di meglio vendere beni e servizi determinati. Questa è dunque la sostanza del contratto di affiliazione commerciale (franchising) di cui nel prosieguo dell’articolo analizzeremo più in dettaglio la disciplina contenuta nella legge italiana.

Com’è disciplinato il contratto di franchising?

Abbiamo dunque detto che il contratto di franchising o di affiliazione commerciale lega due imprenditori commerciali in un rapporto in base al quale l’uno concede all’altro, dietro pagamento di un determinato corrispettivo, il diritto ad utilizzare marchi, insegne, procedure tipizzate di produzione, conoscenze eccetera.

Si tratta, perciò, di un contratto che prevede diritti ed obblighi per entrambe le parti (cosiddetto contratto sinallagmatico).

Detto questo, occorre anche dire che la legge [2] impone la forma scritta per il contratto di franchising a pena di nullità (il che vuol dire che se due imprenditori si accordassero solo verbalmente per avviare tra loro un rapporto in affiliazione commerciale, il contratto verbale non produrrebbe alcun effetto e poi, se si finisse dinanzi ad un giudice, ciascuna delle due parti dovrebbe restituire le prestazioni già ricevute dall’altra parte).

La legge [3] poi prevede che nel contratto di affiliazione commerciale debbano essere indicati:

  • l’importo degli investimenti e delle eventuali spese d’ingresso che l’affiliato è tenuto a versare all’inizio del rapporto;
  • le modalità per calcolare e pagare le cosiddette royalties, cioè le percentuali sui ricavi che l’affiliato dovrà versare all’affiliante;
  • l’eventuale esistenza di una esclusiva territoriale per l’esercizio dell’attività;
  • caratteristiche e tipologia dei servizi offerti dall’affiliante all’affiliato;
  • indicazione specifica di tutte le conoscenze fornite dall’affilante all’affiliato (cosiddetto know – how) per la gestione e l’uso dei servizi e/o dei beni indicati nel contratto ed oggetto di commercializzazione da parte dell’affiliato;
  • condizioni di rinnovo, risoluzione ed eventuale, se consentita in contratto, cessione a terzi del contratto.

A protezione dell’affiliato la legge prevede che, se l’affiliante ha intenzione di creare una rete di franchising, deve aver sperimentato la formula preventivamente sul mercato e che se il contratto ha una durata determinata essa non può essere in ogni caso inferiore ai tre anni (per consentire l’ammortamento dell’investimento di partenza).

Il franchising è un contratto tra due imprenditori commerciali

Quali sono gli obblighi a carico di affiliante e affiliato?

La normativa prevede poi specifici obblighi alle due parti che si siano vincolate in un rapporto di affiliazione commerciale.

La legge, infatti, obbliga l’affiliante (franchisor) a:

  • consegnare all’affiliato (franchisee) la copia del contratto, una copia del suo bilancio relativo agli ultimi tre esercizi, l’elenco degli altri suoi affiliati e la descrizione di eventuali processi a proprio carico e che si siano conclusi nell’ultimo triennio.

L’affiliato, invece, deve:

  • non trasferire la sede della propria attività se è stata indicata nel contratto a meno che non vi sia una causa di forza maggiore (ad esempio un incendio che abbia distrutto la sede stessa);
  • osservare, insieme ai propri dipendenti e collaboratori, la massima riservatezza relativamente all’attività commerciale (anche successivamente alla fine del rapporto).

In generale, infine, entrambe le parti sono tenute ad un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede: la violazione di una o dell’altra parte dell’obbligo di mantenere un comportamento corretto durante lo svolgimento del rapporto consente alla parte che ha subito il comportamento scorretto di chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento del contratto ed i risarcimento dell’eventuale danno sopportato come conseguenza dell’altri condotta scorretta (si pensi, ad esempio, all’affiliato che non abbia comunicato all’affiliante che il locale individuato per lo svolgimento dell’attività non fosse idoneo all’uso per mancanza, ad esempio, delle necessarie autorizzazioni).

L’affiliazione commerciale non può durare meno di tre anni


note

[1] L. n. 129/2004.

[2] Art. 3, l. n. 129/2004.

[3] Art. 3, l. n. 129/2004.


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