Autovelox: le contravvenzioni illegittime


In questo articolo vedremo tutti i casi in cui una multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox è da considerarsi nulla e pertanto è possibile proporre ricorso contro di essa.
Ti è stata notificata una multa per eccesso di velocità e sei veramente contrariato: infatti viaggi spesso per lavoro e percorri un tratto di strada in cui i limiti di velocità sono molto bassi. Sei una persona prudente e, a prescindere dai divieti, eviti di correre; tuttavia, può accadere che, a causa di una piccola distrazione, tu possa commettere un’infrazione senza rendertene conto, superando il limite quel tanto che basta per fare scattare una sanzione. Maledici un po’ te stesso è un po’ chi ha deciso che su quella strada si debba viaggiare a 50 km all’ora. Nel contempo ti chiedi quando, in caso di rilevazione della velocità con autovelox, le contravvenzioni possono considerarsi illegittime. Infatti, se c’è la possibilità di proporre un ricorso, intendi farlo. In questo articolo ti parlerò di tutti i casi in cui la multa è nulla e pertanto impugnabile. Se ti è stata notificata una multa perché un autovelox ti ha sorpreso a viaggiare a una velocità superiore rispetto a quella consentita, non perderti d’animo. Forse hai la possibilità di evitare di pagare la sanzione proponendo ricorso. Ecco di seguito i casi in cui, secondo la legge e la giurisprudenza, vale a dire le pronunce dei giudici sull’argomento, possiamo parlare di autovelox: le contravvenzioni illegittime.
Indice
- 1 Mancanza di motivazione dell’assenza di contestazione
- 2 Mancanza di dati sulla taratura
- 3 Mancanza o illeggibilità del segnale di preavviso
- 4 Mancanza dell’autorizzazione del Prefetto
- 5 Autovelox sul lato sbagliato della strada
- 6 Errore nella classificazione della strada
- 7 Postazione di controllo non visibile
Mancanza di motivazione dell’assenza di contestazione
Un verbale di contravvenzione per violazione del Codice della strada dovrebbe essere, in linea di principio, consegnato subito al trasgressore, dopo che questo è stato fermato e gli è stata contestata l’infrazione [1]. Tuttavia, qualora lo stop nell’immediatezza della violazione non sia possibile, gli organi di polizia possono provvedere a notificare successivamente il verbale.
La notifica viene fatta al proprietario del mezzo, identificato tramite la targa del veicolo. Nel verbale, in tal caso, viene anche richiesto al proprietario, a pena di ulteriori sanzioni, di indicare chi fosse effettivamente alla guida del veicolo quando l’infrazione è stata commessa.
Sono molti i casi in cui la legge [2] autorizza le autorità di polizia a non fermare chi si è reso colpevole di un’infrazione, in particolare per quel che riguarda l’eccesso di velocità: su tutte le autostrade, sulle strade extraurbane principali, sui tratti di strada indicati dai prefetti con appositi provvedimenti. In questi casi, nulla da dire.
Invece, per quanto riguarda le altre strade, la Cassazione [3] ha stabilito che la giustificazione della mancata intimazione dell’alt, che deve essere contenuta nel verbale notificato successivamente, deve essere specifica. Infatti, spesso vengono adoperate frasi generiche, del tipo: <>.
La giurisprudenza ritiene che quando la pattuglia che effettua la rilevazione sia appostata su un rettilineo, nulla impedisce, di solito, di fermare subito il trasgressore. Se ciò non viene fatto, occorre specificarlo in maniera circostanziata nel verbale, facendo riferimento alla situazione specifica, come ad esempio il traffico intenso, il fatto che la pattuglia fosse già impegnata con altri automobilisti o l’assenza di piazzole che consentissero di fermare i trasgressori in condizioni di sicurezza.
La mancanza di motivazioni specifiche e circostanziate rende la multa illegittima e il verbale impugnabile.
Mancanza di dati sulla taratura
La Corte Costituzionale [4] ha stabilito che gli apparecchi destinati alla misurazione elettronica della velocità debbano essere omologati prima di essere utilizzati per la prima volta, e che successivamente debbano essere tarati almeno annualmente. La taratura è una procedura di verifica del loro perfetto funzionamento e della loro capacità di rilevare in modo esatto la velocità dei veicoli.
Nel verbale di contravvenzione, inoltre, vanno specificati gli estremi dell’omologazione e dell’ultima taratura, con le date e il numero dei relativi verbali. Anche in questo caso, non sono sufficienti enunciazioni generiche, facenti riferimento al fatto che l’apparecchiatura è omologata e che gli agenti accertatori ne hanno controllato il corretto funzionamento.
I verbali aventi ad oggetto il compimento delle operazioni di omologazione e taratura devono essere resi disponibili dalle autorità di polizia a richiesta dell’automobilista interessato, che potrà presentare una domanda di accesso agli atti amministrativi [5] al fine di effettuare le verifiche che ritiene più opportune. La giurisprudenza di merito ha anche ritenuto che le tarature debbano essere effettuate non dai produttori dell’apparecchio, ma enti accreditati [6].
Pertanto, se nel verbale non sono specificati i dati relativi alla taratura e l’ente che l’ha effettuata, la multa è illegittima.
Mancanza o illeggibilità del segnale di preavviso
La presenza di apparecchiature autovelox deve essere preannunciata da appositi segnali ben visibili, posti a distanza adeguata rispetto al posizionamento delle apparecchiature stesse [7]. Gli automobilisti devono infatti avere il tempo di rallentare gradualmente, evitando brusche decelerazioni o peggio frenature che potrebbero costituire un pericolo per la circolazione.
La legge non stabilisce quale debba essere questa distanza: essa dipende dal tipo di strada e dalle caratteristiche del tratto sul quale è installata l’apparecchiatura. Infatti, sulle strade che consentono alle auto di viaggiare a velocità sostenuta, lo spazio necessario ai fini di un graduale rallentamento della marcia sarà più ampio; viceversa, lungo le strade a traffico intenso, o che comunque per le loro caratteristiche non permettono velocità elevate, sarà sufficiente uno spazio più breve.
Se il cartello manca, non è posto a distanza adeguata, oppure risulta illeggibile perché scolorito o con la scritta cancellata ad opera di vandali, o ancora coperto da vegetazione, il verbale è nullo e pertanto è impugnabile. Attenzione però: la Cassazione ha stabilito che deve essere il ricorrente a dimostrare l’illeggibilità o non avvistabilità del segnale [8]. Ciò può essere fatto, ad esempio, ricorrendo a fotografie.
Il cartello deve essere comunque ripetuto dopo 4 km. Se, dopo la segnalazione, l’automobilista percorre un tratto di strada più lungo, senza incontrare l’autovelox e senza che questo venga nuovamente preannunciato da un segnale, potrà legittimamente ritenere che l’apparecchio non ci sia; pertanto, se incorre in una contravvenzione, questa è illegittima.
Inoltre, la Cassazione ha recentemente stabilito che, se dopo il cartello e prima dell’autovelox c’è un incrocio, il segnale deve essere ripetuto dopo di esso [9].
La segnalazione deve essere presente anche nel caso di dispositivi non fissi, utilizzati sulle auto della polizia.
Mancanza dell’autorizzazione del Prefetto
Affinché gli autovelox possono essere installati è necessario, in alcun casi, che vi sia un’autorizzazione del Prefetto [10]. Precisamente, tale provvedimento non è necessario per le autostrade le strade extraurbane principali, mentre è indispensabile per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento.
Le strade extraurbane secondarie sono caratterizzate da un’unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e la presenza di banchine, cioè di quella parte della strada destinata alla circolazione dei pedoni.
Le strada urbane di scorrimento sono strade presenti nel territorio urbano e con caratteristiche tali da consentire un’elevata circolazione, come la presenza carreggiate indipendenti, di spartitraffico, di banchine pavimentate a destra, marciapiedi, di semafori in caso di incroci, di eventuali corsie riservate ai mezzi pubblici, nonchè di aree di servizio finalizzate alla sosta con apposite corsie di accelerazione o di decelerazione.
Se un autovelox viene posizionato su una di queste strade senza che vi sia la preventiva autorizzazione del Prefetto, la multa è illegittima. Inoltre, occorre che detto provvedimento venga indicato nel verbale di contravvenzione; la mancata indicazione consente l’impugnazione da parte dell’interessato.
Autovelox sul lato sbagliato della strada
Può succedere che il decreto prefettizio che autorizza l’utilizzo dell’autovelox su una strada extraurbana stabilisca anche in relazione a quale senso di marcia debba avvenire il controllo. In tal caso, l’apparecchio può essere posizionato soltanto su un lato della strada, corrispondente al senso di marcia previsto dal provvedimento.
Pertanto, in caso di contravvenzione per eccesso di velocità rilevata da un apparecchio posizionato sul lato della strada opposto (anche se sullo stesso punto chilometrico), la contravvenzione è illegittima [11] .
Errore nella classificazione della strada
Abbiamo detto che gli autovelox possono essere posizionati anche sulle strade urbane a scorrimento. Al tal fine, occorre comunque un decreto prefettizio che ne autorizzi l’utilizzo.
Abbiamo anche visto che questa categoria di strade ha dei requisiti ben precisi, stabiliti dalla legge [12], che abbiamo già descritto. Tali caratteristiche devono essere presenti affinché il Comune possa classificare la strada come urbana a scorrimento. Se l’ente sbaglia nella classificazione, la multa è nulla.
Postazione di controllo non visibile
Qualora l’autovelox sia del tipo mobile, utilizzato da una pattuglia di un organo di polizia, la relativa postazione deve essere visibile per gli automobilisti: niente sorprese o trabocchetti, dunque. A tal fine, è sufficiente che si vedano il box, il palo o il veicolo di servizio. Inoltre, su quest’ultimo deve essere presente il simbolo del corpo di polizia.
Anche se la postazione è regolarmente segnalata, inoltre, essa deve essere posizionata in modo tale da non essere occultata da vegetazione o altro. Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto illegittima una contravvenzione elevata da una pattuglia che risultava nascosta da un filare di alberi [13].
Ora che sai quali sono, in caso di eccesso di velocità rilevato a mezzo autovelox, le contravvenzioni illegittime, potrai difenderti adeguatamente, proponendo ricorso contro il verbale di accertamento davanti al Prefetto o al Giudice di Pace.
note
[1] Art. 200 cod. strada.
[2] D. L. n. 121/2002 e D. L. 151/2003.
[3] Cass. ord. n. 27771/2017.
[4] Corte Cost. sent. n.113/2015.
[5] L. n. 241/1990.
[6] Trib. Ancona sent. n. 213/2018.
[7] Cass. sent. n. 5997/2014.
[8] Cass. sent. n. 23599/2017.
[9] Cass. ord. n. 30664/2018.
[10] Art. 4 D. L. n. 121 del 2002.
[11] Cass. ord. n. 24214/2018.
[12] Art. 2 co. 2 lett. D cod. strada.
[13] Cass. ord. n. 25392/2017.