Srls: contratto di appalto se l’appaltatore è una cooperativa


Sono l’amministratore di una società srls di una comunità di alloggio per anziani e per varie ragioni, tra cui quella di non essere in grado di gestire correttamente il personale della struttura in termini di adempimenti fiscali e contributivi, vorrei cercare di risolvere questa situazione con l’ausilio di una cooperativa. So che diverse realtà come la mia hanno fatto questa scelta. Non voglio incorrere sotto il profilo legale in una situazione di interposizione di manodopera perseguibile dallo Stato. In quale misura potrei procedere per non incorrere in sanzioni di vario genere per esempio dell’Ispettorato del Lavoro? Allego il contratto che mi è stato presentato da una cooperativa da me contattata.
Le norme di legge consentono, in caso di affidamento in appalto della gestione di interi servizi operativi, di stipulare accordi contrattuali fra un soggetto che richiede il servizio – il Committente – ed un soggetto che fornisce detto servizio – l’Appaltatore.
Nel caso indicato nel quesito la Srls del richiedente è il soggetto committente, mentre la società cooperativa Onlus è il soggetto appaltatore.
In questi casi la legge consente che il rapporto di lavoro – datore/dipendenti – sia in capo al soggetto appaltatore e non al soggetto committente, qualora sussistano determinate condizioni.
Le condizioni essenziali sono le seguenti:
– l’appaltatore deve essere un soggetto autonomo, costituito regolarmente sotto le forme di legge;
– l’appaltatore deve avere i requisiti – formali e sostanziali – per svolgere le attività di servizi contenute nel contratto di appalto, nel caso del quesito le autorizzazioni di legge a svolgere i servizi assistenziali, socio assistenziali e di pulizia ed igiene;
– l’appaltatore deve dimostrare di mantenere a proprio carico l’intero rischio di impresa in relazione all’attività svolta, il cui rischio non deve ricadere, nemmeno indirettamente, in capo al committente;
– l’appaltatore deve poter dimostrare che il prezzo del servizio è sufficiente per remunerare le attività svolte secondo criteri di economicità e che corrisponde al costo del servizio prestato più una, seppur minima, percentuale di profitto;
– l’appaltatore deve essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali dei propri dipendenti e fornire il Durc al committente prima di richiedere ogni pagamento del servizio, evitando così al committente la responsabilità solidale in caso di mancato pagamento dei contributi previdenziali;
– nel contratto di appalto devono essere individuati due soggetti in qualità di responsabili, uno del committente ed uno dell’appaltatore: il primo dovrà controllare la qualità del servizio svolto, il grado di gradimento da parte degli utenti e gli interessi del committente, il secondo dovrà verificare che l’operato dell’appaltatore segua gli schemi contrattuali e sia prestato a regola d’arte e secondo criteri di economicità ed efficienza;
– nel contratto di appalto devono essere individuate tutte le norme base indicate nei punti precedenti e deve essere precisata la norma fiscale cui sono sottoposti i servizi prestati.
La risposta al quesito è la seguente:
Il contratto allegato in calce al quesito sembra corrispondere alla forma ed alla sostanza che devono avere i contratti di appalto per essere riconosciuti giuridicamente validi e per non essere impugnabili da parte degli enti previdenziali preposti al controllo.
Sotto il profilo della norma privatistica si suggerisce di porre attenzione alla clausola che consente il sub-appalto dall’appaltatore a terzi e sulle assicurazioni in relazione alla garanzia che i servizi forniti siano di livello quanti-qualitativo non solo sufficiente ma anche adeguato alle esigenze del committente e degli utenti.
Infine si consiglia una attenta sorveglianza del committente sull’operato dell’appaltatore da condurre, non soltanto attraverso il proprio responsabile nominato in contratto, ma anche attraverso l’eventuale somministrazione periodica di questionari agli utenti ed ai loro parenti, nonché attraverso ogni ulteriore iniziativa valida a verificare che le condizioni di svolgimento del servizio siano pienamente rispettose delle norme civilistiche e penali, in materia.
Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. Mauro Finiguerra