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Le distanze per gli alberi

20 Febbraio 2019 | Autore:
Le distanze per gli alberi

Le norme dettate in materia di distanze tra gli alberi e la loro inosservanza, il muro posto al confine tra due fondi, i rami, le radici e i frutti. La tutela del proprietario del fondo vicino.

Il tuo vicino ha piantato una siepe di pitosfori sul confine e vuoi sapere se ha rispettato le distanze legali? Nel tuo giardino si sono addentrate le radici di un pino marittimo di proprietà della signora confinante. Puoi chiederle di tagliarle perché ti stanno rovinando tutta la pavimentazione? Dal pero di proprietà di Caio cadono frutti nel tuo patio, puoi tenerli? Spesso tra vicini di fondi confinanti, sorgono litigi causati dal mancato rispetto delle norme prescritte riguardo le distanze per gli alberi. Ognuno vorrebbe godere del proprio giardino/fondo liberamente, decidendo quali alberi piantare per abbellirlo oppure per trarne profitto, si pensi al caso degli alberi da frutto, ma deve sapere che esistono delle regole che vanno comunque rispettate. Quindi, prima di piantare una nuova pianta, è buona norma domandarsi se e quanto questa pianta crescerà e se potrà recare fastidio al proprio vicino. Per evitare l’insorgere di questioni il legislatore italiano ha stabilito le distanze che il proprietario di un fondo deve osservare tra gli alberi piantati nel suo terreno ed il confine. La ragione per la quale è stata prevista tale disciplina è da rintracciarsi nella volontà di tutelare i vicini dalla diffusione nel proprio terreno di radici nonché dal danneggiamento che potrebbero subire in termini di diminuzione di aria, luce e soleggiamento. Il nostro legislatore inoltre, ha inteso salvaguardare anche gli alberi, determinando lo spazio ragionevolmente occorrente a ciascun tipo in relazione all’altezza del fusto, per espandere le proprie radici e quindi, per crescere ed eventualmente fruttificare in condizioni di normale rigoglio.

Le distanze per gli alberi secondo la legge

Per gli alberi che vengono piantati per la prima volta nel suolo, in mancanza di disposizioni diverse stabilite dagli usi locali o da specifici regolamenti di polizia urbana o rurale, esistenti presso i singoli Comuni, devono essere rispettate le seguenti distanze dal confine [1]:

  • tre metri per gli alberi di alto fusto. Dal punto di vista delle distanze, vanno considerati alberi ad alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, ha un’altezza notevole (si pensi ai noci, ai castagni, alle querce, ai pini, ai cipressi, agli olmi, ai pioppi, ai platani e similari);
  • un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto, cioè quelli il cui fusto sorge ad un’altezza non superiore a tre metri e si diffonde in rami;
  • mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto che presentano un’altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo e di due metri per le siepi di robinie.

Esempio: Tizio, proprietario di un fondo, vuole piantare dei noci al confine con il fondo di proprietà di Caio. La distanza che è tenuto a rispettare in tale caso, sarà quella di tre metri dal confine, poiché i noci sono alberi destinati a crescere notevolmente in altezza.

Diversa è l’ipotesi di Tizio che intende piantare una vigna; essendo le viti alberi che pur crescendo, raggiungono comunque un’altezza inferiore ai due metri, la distanza dal confine che va rispettata sarà quella di un mezzo metro.

Se poi Tizio intendesse piantare una siepe di castagno, la distanza che dovrà mantenere dal confine di Caio sarà di un metro in quanto si tratta di alberi che periodicamente devono essere tagliati vicino al ceppo.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

I problemi applicativi della norma sulle distanze tra gli alberi

I problemi per l’applicazione della norma sopra richiamata, sorgono nel momento in cui bisogna individuare gli alberi ad alto fusto e quelli che non sono da considerarsi tali.

Il Codice civile dà una definizione dei primi facendovi rientrare quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad un’altezza notevole mentre i secondi sono quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami.

Anche la giurisprudenza è intervenuta in materia stabilendo che gli alberi ad alto fusto vanno identificati avendo riguardo alla specie della pianta classificata in botanica come di alto fusto. Se la pianta non è classificata come tale, allora bisogna guardare lo sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si è ramificato ad un’altezza superiore ai tre metri.

Sotto quest’ultimo profilo pertanto, il divieto previsto dalla norma del Codice civile va applicato anche agli alberi che presentano tronchi di altezza inferiore a tre metri, ma i cui rami abbiano raggiunto una quota superiore a tale misura.

Infatti, è necessario valutare la pianta nelle sua essenza unitaria al fine di stabilire se applicare o meno quanto previsto dal Codice per le distanze.

Esempio: Tizio ha piantato nel proprio giardino, al confine con la proprietà di Caio, un albero il cui tronco (intendendo per tale il fusto che va da terra alla prima imbracatura) e le cui branche principali (cioè esclusi i rami portatori di foglie e frutti che costituiscono la chioma dell’albero) superano i tre metri.

In tal caso si è in presenza di un albero ad alto fusto poiché valutandolo nel complesso (tronco+branche principali) supera i tre metri e pertanto, è applicabile la disciplina dettata dal Codice civile per questi tipi di alberi.

Il muro divisorio quale eccezione alle distanze

Se il confine tra due proprietà viene delimitato da un muro, proprio o in comune con l’altro proprietario, le distanze previste dal Codice civile non devono essere osservate, a condizione che le piante siano potate in modo tale da non superare l’altezza del muro.

La ragione per la quale in presenza di un muro divisorio non vanno rispettate le distanze prescritte dalla legge sta nel fatto che in questa ipotesi il vicino non subisce una diminuzione di aria, luce e veduta.

Esempio: il confine tra la proprietà di Tizio e quella di Caio è costituito da un muro divisorio in comune tra loro. Tizio pianta una siepe di alberi ad alto fusto a meno di tre metri dal muro, la cui altezza però, non eccede la sommità del muro. Caio non potrà chiedere a Tizio di tagliare la siepe, in quanto non la vede, essendo la stessa tenuta ad un’altezza al di sotto del muro divisorio, ne tanto meno subisce alcuna diminuzione di aria, luce, soleggiamento e panoramicità.

Cosa succede se non vengono rispettate le distanze

Se gli alberi sono stati piantati o sono nati ad una distanza minore di quella prevista dalla legge, il Codice civile [2] prevede che il vicino può chiedere ed ottenere che gli alberi e le siepi siano estirpati e ciò indipendentemente dalla effettiva turbativa arrecata dagli alberi o dalle siepi.

La finalità della norma infatti, è quella di salvaguardare il fondo e di assicurare il rispetto delle distanze legali a prescindere dal concreto verificarsi di particolari danni.

Esempio: nella proprietà di Tizio nasce una vite a meno di mezzo metro dal confine con il fondo di Caio. Quest’ultimo può esigere che Tizio provveda ad estirparla anche se la vite non dovesse recare alcuna turbativa o danno al proprio fondo.

Pertanto, qualora dovesse insorgere una controversia tra Tizio e Caio, il giudice chiamato a deciderla, dovrà limitarsi a verificare il rispetto della distanza prescritta senza estendere la propria indagine anche alla concreta esistenza di un danno.

Inoltre, colui che pianti alberi senza rispettare le distanze previste dalla legge, non può invocare l’applicazione di leggi speciali che tutelano, nell’interesse pubblico, il paesaggio e l’ambiente al fine di evitare l’estirpazione.

La giurisprudenza infatti, ha precisato che il relativo vincolo è volto a proteggere una determinata zona nel suo complesso e non un determinato tipo di piante, né tanto mento gli alberi impiantati in un determinato fondo [3].

Casi particolari di inosservanza delle distanze legali

In alcuni casi può verificarsi che sia stato acquisito il diritto di tenere alberi a distanze minori rispetto a quelle previste dalla legge o dai regolamenti o dagli usi locali, cioè che sia stata acquisita una servitù, per contratto o per “destinazione del padre di famiglia” oppure per usucapione ventennale.

Ciò avviene perché le norme dettate in materia di distanze sono state previste nell’interesse dei privati e non per rispetto dell’ordine pubblico e pertanto, le parti possono decidere di non osservarle.

Esempio: Tizio ha acquistato il diritto di tenere alberi ad una distanza inferiore a quella prevista dalla legge, poiché il suo confinante per almeno venti anni non si è mai lamentato del fatto che tali alberi crescessero ad una distanza non legale. In questo caso si è verificato un acquisto per usucapione ventennale e quindi, Tizio potrà continuare a tenere gli alberi anche se sono posti ad una distanza non legale dal confine.

Lo stesso dicasi nell’ipotesi in cui gli alberi posti a distanza inferiore rispetto a quella legale, si trovano in un fondo che originariamente apparteneva ad un unico proprietario. Se successivamente tale fondo viene diviso e venduto a due proprietari diversi, il proprietario del fondo su cui sono piantati gli alberi, può opporsi alla recisione richiesta dal proprietario dell’altro fondo, per violazione delle prescritte distanze legali, invocando l’acquisto della servitù per destinazione del buon padre di famiglia.

Tizio infatti, ha acquistato il diritto di tenere gli alberi ad una distanza inferiore a quella prevista dalla legge poiché tale situazione era preesistente al momento della divisione del fondo originariamente appartenente ad un unico proprietario. Quello che conta è quindi, lo stato di fatto iniziale, rimanendo irrilevanti le successive modifiche (la divisione del fondo).

Tuttavia se gli alberi muoiono o vengono recisi o abbattuti, non possono essere sostituiti ed il proprietario non può piantare altri alberi negli stessi posti senza osservare le distanze di legge.

Unica eccezione consentita riguarda il caso di sostituzione di un albero o di alberi che facciano parte di un filare lungo il confine.

All’opposto, se il diritto non è ancora acquisito, il confinante può chiedere in qualunque momento che l’albero venga reciso o ridotto nel senso sopra detto.

Esempio: Tizio ha acquistato il diritto di tenere alberi ad una distanza dal confine con la proprietà di Caio, inferiore a quella prescritta dalla legge, per usucapione; se uno di questi alberi dovesse morire non potrà piantarne uno nuovo nello stesso posto. In tal caso dovrà infatti, rispettare la distanza legale a meno che l’albero morto non faceva parte di un filare ed allora potrà piantare quello nuovo esattamente nello stesso posto. Se però, Tizio non ha ancora maturato l’acquisto del diritto per usucapione nel senso che non sono decorsi ancora i 20 anni, allora Caio potrà chiedere che gli alberi posti  ad una distanza non legale dal confine vengano recisi.

I rami e le radici degli alberi

Cosa succede se i rami di un albero o le sue radici si protendono nella proprietà del vicino anche se sono state osservate le distanze legali?

Il Codice civile prevede che in questi casi il vicino può chiedere che i rami vengano potati o potrà lui stesso tagliare le radici che si sono addentrate nel suo terreno, salvo i casi in cui i regolamenti o gli usi locali non dispongano diversamente (si pensi ad una norma locale che tutela alberi appartenenti a specifiche specie o dimensioni, quando la recisione dovesse loro comportare danni) [4].

In ogni caso a maggiore tutela del vicino, il nostro legislatore ha previsto che il diritto di far protendere i rami sul terreno altrui non può essere acquistato per usucapione poiché la richiesta di potatura può essere effettuata in qualsiasi momento.

Esempio: se un albero di proprietà di Tizio ha invaso con le sue radici il fondo di Caio, questi può chiedere al vicino di tagliare le radici o vi può provvedere da sé, salvo il caso in cui vi sia una norma comunale che vieti ciò.

Allo stesso modo può chiedere il taglio dei rami che si protendono nella sua proprietà anche se per 20 anni non si sia mai lamentato della cosa in quanto in questo caso, Tizio non avrà acquistato alcun diritto per usucapione.

I frutti degli alberi

Se l’albero produce frutti e questi cadono naturalmente nel terreno altrui, il Codice civile stabilisce che detti frutti appartengono al proprietario del fondo in cui sono caduti. Se, invece, gli usi locali stabiliscono diversamente (e cioè che i frutti caduti sul terreno altrui rimangono di proprietà del titolare dell’albero), il Codice richiede l’applicazione della norma relativa all’accesso al fondo [5], secondo la quale il proprietario deve permettere l’accesso nel suo fondo per il recupero della cosa altrui.

La tutela nel caso di violazione delle distanze legali

Le azioni dirette alla tutela delle distanze legali o ad ottenere la recisione di rami/radici sono le azioni giudiziarie di negazione della servitù [6].

Pertanto, il proprietario del fondo che abbia subito o stia subendo impedimenti o turbative di qualunque tipo all’esercizio del proprio diritto di servitù, a causa dell’inosservanza delle distanze legali ovvero di rami o di radici che si protendono nella sua proprietà, può chiedere che se ne ordini la cessazione (ad esempio con l’estirpazione degli alberi o con il taglio dei rami e delle radici), oltre la condanna al risarcimento del danno.


note

[1] Art. 892 cod. civ.

[2] Art. 894 cod. civ.

[3] Cass. civ. sent. n. 14455/1999 e Cass. civ. n. 14008/2014.

[4] Art. 896 cod. civ.

[5] Art. 843 cod. civ.

[6] Art. 949 cod. civ.


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2 Commenti

  1. Buongiorno, sono andato ad abitare in un residence da circa un anno. ho acquistato un piano terra con annesso del giardino. Una parte del mio giardino confina con un giardino privato di un appartamento.
    Bene il titolare di questo giardino (ripeto mio confinante) ha degli alberi di fichi, di giuggiole e altri, che oltre ad essere più alti di due metri, i loro rami sporgono nel mio giardino, facendo cadere i propri frutti nella mia proprietà, sporcando e attirando le varie bestioline…
    Ho provato a chiedere se per cortesia tagli i propri ram che sporgono nella mia proprietà, ma lui tutto arabbiato mi ha detto che non ne vuole sapere.
    Cosa posso fare? Posso tagliarli io senza il suo consenso?Posso andare anche nell’ufficio del mio comune a chiedere chiarimenti su come comportarti e sugli obblighi che ha questo signore?
    Attendo tutte le risposte del caso.
    Grazie

    1. A norma di legge il vicino può chiedere il taglio dei rami che si protendono nella sua proprietà, ma non può provvedervi da solo, perché un taglio fatto non a regola d’arte potrebbe recare un maggiore pregiudizio all’albero. Pertanto, visto che tale richiesta è stata già fatta ma non ha avuto effetti positivi, sarebbe opportuno rivolgersi ad un legale, affinché sia questi a formulare nuovamente l’invito al taglio con una lettera formale. Successivamente, in caso negativo, si potrebbe giudizialmente.

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