Fac simile ricorso per mancata notifica cartella esattoriale


Opposizione contro i ruoli e le cartelle di pagamento per difetto di notifica e conoscenza attraverso l’estratto consegnato dall’Agenzia Entrate Riscossione.
Dopo aver letto il nostro articolo Come dimostrare di non aver ricevuto la cartella esattoriale ti sei finalmente convinto di quanto sia difficile contestare un difetto di notifica nei confronti di un atto del fisco. Per vincere l’opposizione infatti è necessario che la raccomandata non ti sia mai pervenuta. Non basta quindi eccepire un semplice errore commesso dal postino o dall’ufficiale giudiziario. Ciò nonostante intendi ugualmente procedere con l’impugnazione davanti al tribunale. Ti serve quindi un fac simile di ricorso per mancata notifica della cartella esattoriale. Qui di seguito troverai proprio ciò che fa al caso tuo.
Ma siccome non vogliamo che tu commetta errori, ti ribadiremo alcuni concetti essenziali che devi sapere per evitare di imbatterti in giudizi temerari che potrebbero solo farti spendere soldi inutilmente senza, nel contempo, liberarti dal debito.
Vediamo dunque quando è possibile contestare un vizio di notifica di una cartella esattoriale e in che modo il contribuente deve procedere per far annullare la richiesta di pagamento proveniente dall’Agente della Riscossione.
Indice
Vizi di notifica delle cartelle esattoriali: quanto impugnare?
In teoria i vizi di notifica sono tutti quelli che attengono al procedimento di spedizione e consegna dell’atto nelle mani del contribuente. Un qualsiasi errore in tale fase si risolve in un difetto che può inficiare la validità del procedimento stesso. Si pensi al caso del postino che consegna la raccomandata a una persona qualificatasi come portiere dello stabile quando invece è un estraneo. Ebbene, per legge e giurisprudenza non contano gli eventuali errori nella notifica se questa raggiunge il suo scopo, ossia se finisce comunque nelle mani del suo destinatario, a prescindere dalle modalità. Per tornare all’esempio di poc’anzi, se la persona qualificatasi come portiere consegna poi la busta al condomino interessato, la notifica – per quanto impropria – si sana e non può più essere contestata.
Un altro esempio è il caso di una cartella notificata a una persona defunta ad un indirizzo errato, tuttavia finita comunque nelle mani dei suoi eredi.
Insomma, per poter contestare un vizio di notifica è necessario che il contribuente sia nella più completa ignoranza dell’esistenza dell’atto.
Se quindi il contribuente impugna una cartella eccependo un difetto di notifica sta tacitamente ammettendo di averla ricevuta e quindi sta sanando il vizio. Ricorrere contro un atto equivale a riconoscere di averne preso visione: tanto è vero che, condizione necessaria per l’accoglimento del ricorso, è l’allegazione al fascicolo dell’atto impugnato. Il contribuente dunque perderà la causa per quanto grave possa essere il vizio di notifica.
A questo punto è probabile che tu ti stia chiedendo: come faccio a impugnare una cartella per un vizio di notifica se non ho conoscenza della cartella?
A prima vista sembra un gatto che si morde la coda: se non si ha conoscenza della cartella non si può contestare il difetto di notifica (perché il contribuente è nella perfetta ignoranza circa l’esistenza stessa dell’atto); se invece la si prende in mano, l’eventuale contestazione sana il vizio. Come uscire da questa apparente contraddizione?
In verità ci sono due modi per far annullare una cartella per difetto di notifica. Eccoli qui di seguito spiegati.
Ricorrere contro l’estratto di ruolo
Il primo dei due modi per contestare un difetto di notifica della cartella è impugnare l’estratto di ruolo. Facciamo un esempio. Un giorno un contribuente si reca presso l’Agenzia Entrate Riscossione e chiede di avere un estratto della propria posizione debitoria, per comprendere a quanto ammontano le somme non corrisposte e valutare se effettuare una rateazione. In quell’istante, dalla lettura scrupolosa dell’elenco, si accorge che è presente una cartella che, a suo avviso, non gli è mai stata consegnata. Prendendo così conoscenza di tale atto, mai arrivato nelle sue mani, propone impugnazione sostenendo il vizio di notifica. In questo caso, lo può fare. Egli infatti non ha mai preso visione della cartella e sta impugnando l’estratto di ruolo. Dunque non sta ammettendo di aver ricevuto l’atto incriminato.
Sarà poi l’Esattore a dover dimostrare il contrario, producendo eventualmente l’avviso di ricevimento della raccomandata da cui risulta la firma del destinatario o la relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario con cui attesta l’avvenuto recapito dell’atto.
Dunque il primo modo per contestare un difetto di notifica di una cartella esattoriale è impugnare l’estratto di ruolo (e mai la cartella stessa).
Ricorrere contro il successivo atto
Di solito la cartella è preludio ad ulteriori iniziative dell’Esattore: un preavviso di fermo o di ipoteca, un pignoramento o nuove intimazioni di pagamento. Il contribuente che voglia sollevare il vizio di notifica di una cartella, non potendo impugnare quest’ultima (poiché altrimenti ammetterebbe di averla ricevuta) deve attendere l’arrivo del successivo atto del procedimento di riscossione e impugnarlo sostenendo che non è mai arrivato l’atto precedente (cosiddetto “atto prodromico” o “atto presupposto”, ossia la cartella).
Con questo sistema il contribuente potrà far annullare tanto la precedente cartella quanto la successiva notifica per carenza di un elemento essenziale del procedimento.
Fac simile ricorso per mancata notifica cartella esattoriale
A questo punto non resta che vedere un modello di ricorso contro una cartella esattoriale.
Il ricorso va proposto comunque entro 60 giorni dal ricevimento dell’estratto di ruolo (prima ipotesi sopra vista) oppure dalla notifica del successivo atto del procedimento di riscossione (seconda ipotesi).
Il ricorso va poi presentato in Commissione tributaria se si tratta di una imposta, al giudice di pace se si tratta di una sanzione amministrativa (ad es. una multa stradale), al tribunale ordinario sezione lavoro se si tratta di uno dei contributi previdenziali o assistenziali dovuti all’Inps o all’Inail.
Detto ciò vediamo un modello di ricorso per mancata notifica della cartella esattoriale. In questo fac simile ci siamo riferiti alla prima delle due ipotesi, quella cioè in cui il contribuente prende conoscenza della cartella non notificata attraverso la richiesta di estratto di ruolo.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI…
RICORSO IN OPPOSIZIONE
AVVERSO
RUOLI E CARTELLE DI PAGAMENTO
(Art. 17 bis – D. Lgs. n. 546/1992)
In nome e per conto di …. nato in … il … e residente in … via …, codice fiscale: … elettivamente domiciliato, ai fini del presente contenzioso, presso lo studio dell’Avv. … , che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce al presente ricorso. Il difensore indicato dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata … ovvero al numero di fax …
– RICORRENTE –
Contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione – Sede di …, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
– RESISTENTE –
Premesso
Che il ricorrente, volendo verificare la propria posizione debitoria al fine di valutare l’opportunità di richiedere una rateazione dei debiti maturati con l’Agente della Riscossione, chiedeva ed otteneva, in data …, estratti relativi a presunti debiti tributari.
Per effetto di tale autonoma iniziativa veniva a conoscenza, per la prima volta, di essere stato destinatario delle seguenti cartelle di pagamento e relativi ruoli:
1. Ruolo n. … e relativa cartella di pagamento n. …, asseritamente notificata in data …, riguardante IRPEF – Add.li Regionali e Comunali – Interessi – Sanzioni, relativi all’annualità d’imposta …, per l’ammontare complessivo di Euro …;
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Non avendo, l’odierno ricorrente mai ricevuto la rituale notificazione degli atti sopra indicati né di alcun atto successivo da cui potesse apprenderne l’esistenza, oppone ognuno di essi chiedendo a Codesta On. le C.T.P. di volerne dichiarare la nullità per i seguenti
MOTIVI DI DIRITTO
I) Nullità degli atti impugnati (cartelle di pagamento e sottesi ruoli) per giuridica inesistenza della loro notificazione. Per quanto esposto nella narrativa del fatto, il ricorrente non ha mai ricevuto la notifica di alcuno degli atti sopra elencati, contrariamente alle risultanze degli estratti dei ruoli (in cui risultano indicate, per ciascuna cartella di pagamento, le date di notifica).
L’omessa e/o irrituale notifica delle cartelle impugnate e dei relativi ruoli, oltre a privare parte opponente del proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), determina l’assoluta illegittimità della relativa iscrizione a ruolo, per violazione dell’art. 25 Dpr. n. 602/73.
Il ruolo è, infatti, un atto che, seppur titolo esecutivo incorporante la pretesa creditoria, ha solo rilevanza interna, nei rapporti tra Ente creditore e Agente della riscossione.
Sicchè solo mediante la cartella di pagamento avviene la estrinsecazione della pretesa incorporata nel ruolo; essa rappresenta, infatti, l’atto ineludibile con cui, nella sequenza delle attività della riscossione, il debitore viene reso edotto della pretesa avanzata dall’Ente creditore nei suoi confronti.
L’omessa notifica della cartella inficia irrimediabilmente di illegittimità l’intera procedura di riscossione, nonché l’attività di recupero coattivo del credito tributario. Pertanto, a meno che controparte non riesca a dimostrare il contrario, ossia a comprovare la rituale notificazione delle cartelle di pagamento opposte, il tribunale adito dovrà procedere all’immediato annullamento delle stesse unitamente ai ruoli da esse veicolati.
Per i motivi che precedono
Il sig. … come rappresentato, domiciliato e difeso,
Chiede
che, in via amministrativa, l’Ente di riscossione voglia sospendere l’esecutività degli atti impugnati ai sensi dell’art. 2 quater, co. 1/bis – D.L. n. 564/1994, e, valutata la fondatezza dei motivi spiegati con il presente reclamo, voglia disporre, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale, l’annullamento, in via amministrativa, dei ruoli e delle cartelle di pagamento oggetto di vexata quaestio.
Nell’ipotesi in cui non procedesse nel modo richiesto, l’odierno esponente
Chiede
All’On. le CTP di Bari adita, previa sospensione dell’efficacia esecutiva di tutti gli atti impugnati, sussistendone i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, di voler annullare gli atti impugnati stante la palese fondatezza dei motivi di ricorso.
Con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l’odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge.
Vinte le spese e gli onorari.
Istanza di discussione in pubblica udienza
Si chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, co. 1 – D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che il ricorso di cui trattasi venga discusso in pubblica udienza.
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Ai fini dell’assolvimento del contributo unificato si indica il valore della controversia come di seguito:
Ne deriva che il C.U. totale da assolvere è di Euro
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Si producono e verranno depositati nei termini i seguenti documenti in fotocopia:
1. Estratti dei ruoli, veicolo di conoscenza degli atti impugnati.
2. Ric.te Postali a.r. di spedizione del ricorso ad Agenzia delle Entrate – Riscossione – Provincia di ….
Luogo e data
Firma avvocato
Procura…
Mi è arrivata una cartella per una serie di cose, come bollo auto, multe, spazzatura, addizionali Irpef. Il commercialista mi ha detto che solo alcuni importi sono scaduti cioè prescritti. Ma altri no. Come si fa a spezzettare la cartella per farne annullare solo una parte? La prescrizione non dovrebbe cadere in automatico o c’è bisogno di un giudice?
Sono venuto a conoscenza dell’esistenza della cartella dopo aver ricevuto una “comunicazione preliminare all’avvio delle procedure esecutive e cautelari.” Quindi ne ho avuto contezza pur senza essere in grado di allegare la cartella stessa.
Ho quindi presentato all’Agenzia delle Entrate una “richiesta di accesso agli atti” da cui risulta che la cartella risulta notificata per “compiuta giacenza” . Io non ho mai ricevuto la notifica di giacenza.
Posso contestare l’omessa notifica della cartella senza per questo sanarne i vizi?
Grazie per l’attenzione