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Assegno divorzile e mantenimento all’ex: ultime sentenze

3 Febbraio 2019 | Autore:
Assegno divorzile e mantenimento all’ex: ultime sentenze

Separazione e divorzio: le sentenze sull’adeguamento degli alimenti al coniuge economicamente più debole. L’ex moglie dopo le Sezioni Unite della Cassazione.

Indice

La mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione non preclude il suo riconoscimento in sede divorzile

La mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione non preclude di certo il suo riconoscimento in sede divorzile, ma può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi alle condizioni economiche dei coniugi.

Cassazione civile sez. I, 29/01/2019, n.2480

Il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio prima della delibazione ecclesiastica di nullità non preclude il diritto all’assegno di mantenimento

Non sussiste un rapporto di primazia della pronuncia di nullità, secondo il diritto canonico, del matrimonio concordatario sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili dello stesso, trattandosi di procedimenti autonomi, aventi finalità e presupposti diversi. La questione della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile non è preclusa quando l’accertamento inerente l’impossibilità della prosecuzione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia passato in giudicato prima della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del medesimo matrimonio.

Cassazione civile sez. I, 23/01/2019, n.1882

Perde il diritto all’assegno divorzile l’ex coniuge che crea una nuova famiglia

L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto resta definitivamente escluso.

Cassazione civile sez. VI, 10/01/2019, n.406

L’assegno divorzile ha una funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale.

All’assegno divorzile va riconosciuta una funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, non finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Tribunale Treviso sez. I, 03/12/2018, n.2421

Assegno divorzile: il giudice deve valutare se la condizione del coniuge richiedente sia più debole per effetto di scelte condivise durante il matrimonio

In tema di divorzio, al giudice è demandato il compito di valutare, caso per caso, se, pur in ipotesi di autosufficienza economica, propriamente intesa, del coniuge  richiedente  l’assegno  la condizione dello stesso risulti oggettivamente più debole, non  quale effetto automatico dello scioglimento del vincolo, bensì per effetto di  scelte condivise tra i coniugi durante il matrimonio  risultate poi penalizzanti  per il coniuge  che si assuma  destinatario dell’assegno.   In ipotesi di disparità economico – reddituale occorre accertare, ai fini della valutazione  dei mezzi adeguati e dell’impossibilità di procurarseli,  se detta disparità sia dipesa o dipenda  da scelte di conduzione familiare condivise  che abbiano portato  al sacrificio di aspettative reddituali o professionali  anche in relazione alla durata del matrimonio, all’effettive potenzialità delle capacità lavorative future parametrate all’età e alla conformazione del mercato del lavoro.

Tribunale Siena, 06/11/2018, n.1271

Assegno divorzile: il giudice deve dare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.

Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto, introducendo la necessità di una valutazione complessiva dei parametri normativamente previsti anche ai fini dell’accertamento del diritto al riconoscimento della provvidenza, e superando la rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell’assegno di divorzio.

Corte appello Cagliari sez. I, 11/10/2018, n.857

Il nuovo orientamento sull’assegno divorzile opera solo con la sentenza definitiva di divorzio

Deve essere annullato il provvedimento emesso d’urgenza dal Presidente del Tribunale, investito della domanda di divorzio, con il quale sia stato eliso l’obbligo dell’ex marito di versare l’assegno previsto in sede di separazione dei coniugi.

Nella fase presidenziale il Giudice non è chiamato a formulare un’anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio (che ha altri presupposti e consegue al mutamento di “status” e quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio), ma solo a verificare se nelle more si siano verificati fatti nuovi, che consiglino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi. Di conseguenza, il nuovo indirizzo giurisprudenziale in tema di assegno divorzile all’ex coniuge (secondo cui l’assegno non è dovuto tutte le volte in cui l’altro coniuge abbia conseguito – o sia in condizione di conseguire – l’autosufficienza economica) potrà trovare applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio, ma non prima.

Corte appello L’Aquila, 04/10/2018

Assegno di divorzio: accertamento da parte del Tribunale

Nel valutare il diritto alla erogazione dell’assegno divorzile, il Tribunale deve accertare innanzitutto l’esistenza di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti e, in caso di assenza o insufficienza dei redditi del coniuge economicamente debole (profilo assistenziale), il parametro sulla base del quale deve essere fondato l’accertamento del diritto ha natura composita.

In tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel valutare il diritto all’erogazione dell’assegno divorzile, il Tribunale deve accertare innanzitutto, l’esistenza di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti e in caso di assenza o insufficienza dei redditi del coniuge economicamente debole (profilo assistenziale) come in caso di sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti (criterio comparativo). Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l’accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6 della legge divorzile, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Pertanto, “l’adeguatezza assume un contenuto prevalentemente.

Tribunale Milano sez. IX, 03/10/2018, n.9726

L’ex coniuge che ha percepito l’assegno di divorzio in unica soluzione non ha diritto alla pensione di reversibilità

Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell’assegno di cui all’art. 5 della l. n. 898 del 1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno periodico divorzile al momento della morte dell’ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest’ultimo caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell’assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell’ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l’assegno “una tantum” non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare.

Ai fini del riconoscimento della pensione di riversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell’assegno deve intendersi come “titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione”. Questo è quanto affermato dalle sezioni Unite su un tema molto controverso. Per i giudici di legittimità, dunque, l’ex coniuge che ha percepito l’assegno di divorzio in unica soluzione non ha diritto alla pensione di reversibilità: questo emolumento svolge una funzione solidaristica nei confronti del coniuge superstite e dell’ex coniuge e il diritto a usufruirne ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell’assegno divorzile. In altri termini, il pagamento in unica soluzione comporta che il diritto all’assegno sia stato definitivamente soddisfatto e alla morte dell’ex coniuge non esista “una situazione di contribuzione economica periodica e attuale che viene a mancare”.

Cassazione civile sez. un., 24/09/2018, n.22434

L’assegno divorzile va attribuito al coniuge economicamente più debole

L’assegno divorzile, da determinarsi alla stregua dei parametri indicati da Cass., sez. un., 18287/18, va attribuito al coniuge economicamente più debole, nella specie la moglie, dovendosi presumere, in ragione della riscontrata disparità reddituale e patrimoniale (benché il marito si sia ampiamente sottratto all’obbligo di esibire la documentazione relativa), che ella, nel corso della vita matrimoniale durata circa quattordici anni, abbia contribuito alla realizzazione professionale dell’uomo, cui era stata anche addebitata la separazione.

Tribunale Roma sez. I, 21/09/2018

Assegno divorzile, il Giudice deve dare particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale

Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.

Cassazione civile sez. un., 11/07/2018, n.18287

La funzione dell’assegno divorzile

Posto che l’assegno divorzile non è diretto ad assicurare al coniuge economicamente più debole l’agiatezza goduta nel corso della vita matrimoniale, ma a compensare l’investimento compiuto nel progetto matrimoniale medesimo, così almeno tendenzialmente perequandosi i disagi economici discendenti dal divorzio, conformemente a quanto enunciato da Cass., sez. un., 18287/18, va confermato l’assegno divorzile in favore della moglie, già fissato su accordo delle parti, e di cui il marito chiede la revoca ai sensi dell’art. 9 l. 898/70, tenuto conto, da un lato, della mancanza di sopravvenienze significative, dall’altro che la moglie, in età ormai avanzata, si è dedicata alla cura della famiglia e delle figlie, ormai adulte, nel corso della convivenza-ultratrentennale, sacrificando le proprie prospettive professionali, sicché attualmente ella dispone di un modesto reddito, come insegnante, e di un ridotto patrimonio immobiliare, mentre il marito ha potuto affermarsi nel mondo del lavoro, ed è attualmente un medico chirurgo dalla elevata redditività.

Tribunale Civitavecchia, 14/09/2018

Presupposti per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile

In tema di riconoscimento dell’assegno divorzile, deve rilevarsi come l’incidenza della cessazione del vincolo matrimoniale nel fenomeno del mutamento in peius delle condizioni economiche, debba essere valutata anche con riferimento al tempo della cessazione, in virtù del quale è possibile esigere dal coniuge divorziato, in misura inversamente proporzionale all’età, di attivarsi nella ricerca di una posizione lavorativa che attenui lo squilibrio tra la situazione economica pregressa e quella successiva; deve inoltre essere tenute in debita considerazione le modalità con le quali siano state fatte le scelte economiche in costanza di matrimonio, dunque se sia stato deciso di sacrificare le aspettative professionali e reddituali delle parti, di comune accordo o meno, in funzione di un ruolo rilevante nella vita familiare. Nel caso di specie, deve essere riconosciuto il diritto all’assegno di divorzio all’ex coniuge ultracinquantenne che, avendo dedicato tutta la sua vita alla cura della famiglia e dei figli, ha evidenti difficoltà al reinserimento nel mondo del lavoro.

Tribunale Perugia, 24/08/2018, n.1089

A seguito di nuove nozze, la revoca dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile non necessita del vaglio del giudice ma opera automaticamente da tale data.

La revoca dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile a seguito delle nuove nozze contratte dal beneficiario, proprio perché non necessita di alcun vaglio del giudice ma opera automaticamente, non può che decorrere da tale data, trattandosi di un’ipotesi diversa da quella del riconoscimento dell’assegno di divorzio e da quella dell’accertamento dell’insussistenza del diritto all’assegno dove il momento di decorrenza è individuato nella data di passaggio in giudicato della sentenza.

Tribunale La Spezia, 20/06/2018,

Assegno divorzile, l’inadeguatezza dei mezzi economici va valutata con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica

Per la commisurazione dell’assegno divorzile, l’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, al cui accertamento l’art. 5 della legge n. 898 del 1970 subordina il riconoscimento del contributo in questione, dev’essere valutata con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso.

Cassazione civile, sez. VI, 04/06/2018,  n. 14231

Revocato l’assegno divorzile anche se la nuova relazione dell’ex coniuge è un mero legame di fatto

La sussistenza di un nuovo legame affettivo per l’ex coniuge destinatario dell’assegno divorzile, anche nel caso in cui si tratti di un mero legame di fatto, comporta automaticamente il venir meno di ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, restando definitivamente escluso il relativo diritto (nel caso di specie, essendo emersi numerosi elementi a conferma della natura stabile della nuova convivenza dell’ex coniuge, è revocato l’assegno divorzile in suo favore).

Tribunale Ancona, sez. I, 21/05/2018,

La dichiarazione ecclesiastica di nullità del matrimonio comporta il venir meno dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato.

La pronuncia che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario tra le parti, successiva al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, fa venir meno le statuizioni economiche relative al rapporto tra i coniugi in essa previste poiché – a differenza di quanto avviene nel caso di precedente passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le cui statuizioni in ordine all’assegno divorzile restano efficaci in forza del principio di solidarietà post coniugale – la sentenza di separazione che stabilisce il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato trova il suo fondamento nella permanenza del vicolo coniugale e nel dovere di assistenza materiale tra coniugi sicchè, venuto meno il vincolo matrimoniale, non possono sopravvivere le statuizioni accessorie dal quale esse dipendono.

Cassazione civile, sez. I, 11/05/2018,  n. 11553

Il mero mutamento dell’orientamento della giurisprudenza non è giustificato motivo per la revisione dell’assegno divorzile

In tema di assegno divorzile, presupposto per disporre la revisione dell’assegno divorzile è il sopraggiungere di un giustificato motivo laddove siffatto presupposto deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge, non essendo consentito addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Quindi, non può qualificarsi come giustificato motivo ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898/1970 il mero mutamento di giurisprudenza in ordine ai criteri con cui deve attualmente essere commisurato l’assegno di divorzio atteso che, in caso contrario, si verrebbe ad estendere a rapporti esauriti, perché coperti dal giudicato, una diversa interpretazione della regola giuridica a suo tempo applicata ma con efficacia retroattiva ciò che non è consentito nemmeno alla legge (perlomeno in via generale: v. art. 11 disp. prel. c.c.) e che produrrebbe un risultato valutato come irragionevole dalla giurisprudenza di legittimità.

Tribunale Mantova, sez. I, 24/04/2018,

Il criterio “della mancanza di mezzi adeguati” nella determinazione dell’assegno divorzile

La concessione dell’assegno divorzile in favore del coniuge più debole è subordinata all’accertamento da parte del giudice della mancanza di mezzi adeguati o comunque della impossibilità oggettiva di procurarseli. Tale principio va interpretato con riferimento alla disposizione costituzionale che esplicitamente considera l’ipotesi della mancanza di mezzi adeguati, e cioè l’art. 38, secondo comma, Cost., per il quale «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria». Il parametro reddituale standard minimo è rappresentato dall’importo dell’assegno sociale. Il diverso criterio del “tenore di vita” matrimoniale non è contemplato tra i presupposti tassativi che giustificano la concessione di un assegno divorzile, né può rientrarvi per via interpretativa, per la tassatività dei casi oltreché per incompatibilità logica; e non può rientrare tra i criteri di quantificazione, perché in conflitto con il limite posto dai predetti presupposti e perché in contrasto con la finalità assistenziale.

Tribunale Matera, 07/03/2018,  n. 250

La domanda di assegno divorzile una tantum non può desumersi, implicitamente, dal richiamo a quanto concordato dagli stessi coniugi in sede di separazione consensuale.

Cassazione civile, sez. I, 28/02/2018,  n. 4767

L’assegno divorzile non può essere attributo solo sul presupposto che il richiedente non svolga attività lavorativa.

Non può essere attributo un assegno divorzile sul solo presupposto che il richiedente non svolga attività lavorativa. Infatti in materia di assegno divorzile l’onere della prova sulla sussistenza delle condizioni previste dall’ art. 5 l. 898/1970 incombe sul richiedente e per assolvere a detto onere non basta allegare l’assenza di redditi; il richiedente assegno ha l’onere di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell’indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative.

Tribunale Salerno, sez. I, 28/02/2018,  n. 596

Funzioni dell’assegno divorzile

Posto che i principi di eguaglianza e di solidarietà tra i coniugi operano senza limitazioni anche nel divorzio e che, di conseguenza, l’assegno divorzile può assolvere, oltre la funzione assistenziale, anche quella perequativa e compensativa: a) le fasi di determinazione del diritto all’assegno (an debeatur) e di determinazione dello stesso (quantum debeatur) non sono rigidamente distinte, ma complementari, in quanto fondate sugli stessi canoni normativi, ivi compresi i criteri elencati nella prima parte dell’art. 5, comma 6, l. div.; b) le nozioni di “autosufficienza” e di disponibilità di “mezzi adeguati” non sono astratte e parametrate a standard obiettivi, ma variabili, in relazione alla concreta vicenda matrimoniale, in una valutazione comparativa degli interessi in gioco, e tengono altresì conto della posizione sociale dei coniugi non solo come singoli, ma anche con riferimento alla pregressa vita comune; c) per i matrimoni di breve durata, con coniugi giovani e idonei al lavoro, prevale il principio di autoresponsabilità, sicché il canone dell’autosufficienza, ai fini del riconoscimento dell’assegno, va valutato con rigore; d) di contro, per i matrimoni di lunga durata, caratterizzati da una distribuzione asimmetrica degli impegni familiari, prevale il principio di solidarietà postconiugale, sicché l’assegno divorzile, sussistendo tutti i presupposti di legge, va riconosciuto e quantificato con riferimento, pur tendenziale, al pregresso tenore di vita coniugale.

Corte appello Napoli, 22/02/2018,  n. 911

Per l’aumento dell’assegno divorzile devono essere provati sia la mancanza di mezzi adeguati, che l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive.

Ai fini dell’aumento dell’importo dell’assegno divorzile lo stato di in occupazione non è sufficiente; la richiesta di aumento, seppur modesta, non può essere accolta quando la richiedente non provi l’altro presupposto di legge, oltre la mancanza di mezzi adeguati: l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive. Infatti la richiedente non ha dedotto di essersi attivata per cercare un lavoro, per quanto modesto, né ha dedotto di difficoltà obiettive al riguardo (quali le condizioni di salute ecc.).

Corte appello Napoli, 22/02/2018,  n. 911

Assegno divorzile: l’azione intrapresa nei confronti degli eredi del coniuge obbligato è improseguibile

In tema di riconoscimento del diritto dell’assegno divorzile è improseguibile l’azione intrapresa nei confronti degli eredi del coniuge i quali non possono subentrare nella posizione processuale del coniuge obbligato al fine di far accertare l’insussistenza dell’obbligo di quest’ultimo di contribuire al mantenimento e di ottenere la restituzione delle somme versata sulla base di provvedimenti interinali o non definitivi.

Cassazione civile, sez. I, 20/02/2018,  n. 4092



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2 Commenti

  1. Solo una domanda ma se dopo 7 anni anni di separazione e l ex coniuge che percepisce l assegno di mantenimento non è obbligato a cercarsi un lavoro per mantenersi o deve vivere per sempre con il sostentamento dell ex coniuge? Grazie

    1. La semplice capacità lavorativa non comporta di per sé una riduzione o privazione dell’assegno di mantenimento. L’ex coniuge dovrà sì ricercare un lavoro ma solo le offerte concretamente pervenute contribuiranno a determinare la sorte del mantenimento. Facciamo un esempio: si pensi ad una donna in salute che ha voglia di lavorare: è evidente che tra i parametri da valutare assumerà rilievo l’età della donna. Inevitabilmente avrà più possibilità di trovare un’occupazione lavorativa una donna di trent’anni rispetto ad una di cinquanta che, magari, durante la vita coniugale si è unicamente occupata di casa, figli e marito senza mai “affacciarsi” al mondo del lavoro.
      Leggi le sentenze sull’adeguamento degli alimenti al coniuge economicamente più debole. L’ex moglie dopo le Sezioni Unite della Cassazione, cliccando qui https://www.laleggepertutti.it/273337_assegno-divorzile-e-mantenimento-allex-ultime-sentenze

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