La scriminante si applica solo quando un pubblico ufficiale va oltre le sue prerogative e non quando tu hai reagito credendo erroneamente di essere vittima di un abuso di potere.
Resistenza e lesioni al poliziotto: quando non sono reato?


Resistenza e lesioni contro un pubblico ufficiale, gli elementi essenziali delle due fattispecie e le cause di giustificazione che ne escludono la punibilità.
Mentre eri in viaggio, alla guida di un’auto, un poliziotto ti ha fermato per un controllo e ti ha chiesto di fornirgli i dati identificativi tuoi e della tua autovettura, ma gli hai opposto resistenza pensando che il suo fosse un comportamento arbitrario? La polizia ferroviaria (polfer) ti ha fermato metre eri a bordo di un treno e, dopo averti chiesto di mostrargli i documenti ed averti identificato, ti ha invitato a recarti quanto prima presso il loro commissariato per una notifica. Sceso dal treno, altri agenti ti hanno fermato chiedendoti di seguirli al commissariato nella loro auto e, a quel punto, sentendoti perseguitato, ti sei opposto fino a creare una colluttazione nella quale l’agente ha riportato delle lesioni? Non volevi reagire male ma davvero ti è sembrato insopportabile che, nell’arco di così poco tempo, quasi come se tu fossi un delinquente, vari agenti della polizia ti fermassero; e adesso ti chiedi se ciò che hai commesso ti creerà problemi con la giustizia? Vuoi sapere se potrai essere condannato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale? Devi innanzitutto sapere che la fattispecie di resistenza al pubblico ufficiale si configura quando un soggetto usa violenza o minaccia nei confronti del pubblico ufficiale, di un incaricato di un pubblico servizio o di coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, mentre compiono un atto di ufficio o di servizio. Tale resistenza può essere attiva (se si concretizza nella effettiva opposizione di una forza legittima), passiva (se si realizza attraverso l’inerzia o per esempio la fuga, messe in atto sempre al fine di impedire al pubblico ufficiale di adempiere ad un dovere di ufficio) o impropria (rappresentata da quella violenza che, pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale, si riverbera negativamente sull’esplicazione della relativa funzione pubblica, impedendola o semplicemente ostacolando). Anche la resistenza ad un pubblico ufficiale, però, può essere scriminata e, dunque, considerarsi legittima quando sia stata determinata dalla (legittima) convinzione che il pubblico ufficiale stia agendo abusando del suo potere. Quindi la domanda alla quale cercheremo di rispondere in questo articolo è la seguente Resistenza e lesioni al poliziotto: quando non sono reato?
Indice
Quando c’è resistenza a pubblico ufficiale?
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale [1] punisce la condotta di chiunque usi violenza o rivolga minaccia (con qualsiasi mezzo idoneo a privarlo coattivamente della sua libertà di determinazione e di azione) ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di un pubblico servizio o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, mentre compiono un atto di ufficio o di servizio. In pratica, sono elementi essenziali del reato:
- la violenza e/o la minaccia (idonee ad impedire concretamente al funzionario il compimento dell’atto del suo ufficio);
- ed il compimento di un atto d’ufficio da parte dell’agente leso.
Affinché si configuri il reato, infatti, è necessario che il pubblico ufficiale stia compiendo un atto del suo ufficio, a prescindere dal fatto che sia o meno in abiti di istituto: questo significa che commette il reato di resistenza a pubblico ufficiale anche il soggetto che si opponga all’arresto da parte di un poliziotto che è a mare, in vacanza, con indosso il solo costume, purché naturalmente si qualifichi come poliziotto nel momento in cui si accinge ad operare l’arresto.
La resistenza a pubblico ufficiale si dice:
- attiva, quando si realizza attraverso una effettiva azione (di opposizione);
- passiva, quando si realizza attraverso l’inerzia o, ad esempio, la fuga (messe in atto sempre al fine di impedire al pubblico ufficiale di adempiere ad un dovere di ufficio);
- impropria, quando la violenza viene posta in essere attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (si verifica, ad esempio, nel caso in cui un soggetto punti i piedi e le mani su un’auto della polizia per evitare di essere caricato sulla stessa e di essere, così, condotto negli uffici).
Quando la resistenza a pubblico ufficiale può essere scriminata?
Secondo la legge, non si configura il reato di resistenza a pubblico ufficiale:
- se l’azione non è caratterizzata da violenza o minaccia finalizzata ad impedire l’esecuzione di un atto dell’ufficio;
- se l’azione è caratterizzata da violenza e/o minaccia, quando essa è stata causata dal fatto che il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio vi abbia dato causa, eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni con atti arbitrari [2]. Questo significa che se l’attività del pubblico ufficiale è ingiustamente persecutoria, ed il suo comportamento fuoriesce del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell’azione di controllo e prevenzione demandatagli dallo Stato, allora la tua reazione può essere giustificata tanto da restare impunita. In questi casi il delitto di resistenza a pubblico ufficiale non si configura perché interviene quella che il codice penale definisce causa di non punibilità che giustifica il tuo comportamento. E, dunque, resistenza e lesioni al poliziotto: quando non sono reato?
Resistenza e lesioni al poliziotto: quando non sono reato?
La resistenza al pubblico ufficiale e le eventuali lesioni ad essa connesse, seppure provocate ad un’agente, non costituiscono reato se sono il risultato di una reazione ad un atto percepito come arbitrario. L’atto (ovviamente) non sempre può dirsi arbitrario, solo perché tu lo percepisci come tale. La Cassazione, con una recente sentenza [3] , ha ritenuto scriminata (e, dunque, non punibile) la condotta di chi sia stato fermato prima a bordo del treno e poi subito dopo essere sceso dallo stesso, in quanto ha considerato plausibile la sensazione (avvertita dal soggetto fermato) di non essere al cospetto di un comportamento legittimo della polizia ma, piuttosto, di una persecuzione illegittima nei suoi confronti. Non sarebbe sriminata, al contrario, la tua condotta se ti opponessi alla richiesta di mostrare i documenti che ti siano stati richiesti dalla polizia durante un semplice controllo su strada, a prescindere dalla percezione che tu abbia del controllo: in quel caso, infatti, l’agente starebbe compiendo un legittimo atto d’ufficio.
In pratica, la legge consente al cittadino di reagire di fronte ad un pubblico ufficiale che non svolga bene il proprio lavoro e che, andando oltre le sue competenze, agisca in modo da abusare della propria autorità: è evidente che l’abuso (tecnicamente definito atto arbitrario) del pubblico ufficiale debba essere oggettivamente tale e non solo avvertito come eccessivo da parte del cittadino che ne sia destinatario. Se non fosse così si avrebbero comportamenti anarchici nei confronti delle pubbliche autorità che ne renderebbero vano il ruolo: il tuo errore di diritto circa la legittimità di un controllo, infatti, non può scriminare (e lasciare impunita) la tua condotta.
note
[1] Art. 337 cod. pen.
[2] Art. 393 bis cod. pen.
[3] Cass. pen, sent. n. 4457 del 16.10.18 – 29.01.2019.