Assegnazione casa coniugale: ultime sentenze


Il giudice può assegnare alla moglie la casa di proprietà del marito solo se le affida i figli e questi rimangono a convivere con lei.
Indice
Assegnazione della casa coniugale
L’assegnazione della casa familiare in favore del coniuge col locatario della prole si estingue alla morte del coniuge: infatti il beneficiario di detto provvedimento è il coniuge, che acquista un diritto personale di godimento, nell’interesse della prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente, diritto che dunque cessa automaticamente alla morte del beneficiario.
Tribunale Modena sez. I, 03/06/2022, n.717
Revoca assegnazione della casa coniugale
Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori aspirazioni (confermata, nella specie la revoca dell’assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla ex moglie, in seguito ad una perquisizione in cui erano state rinvenute sostanze stupefacenti considerato che l’avvenuto arresto della donna e del figlio e gli esiti della perquisizione domiciliare costituivano gravi indizi dai quali il giudice aveva desunto che il figlio non impiegava energie alla ricerca di un’onesta attività lavorativa e pertanto la mancanza di autosufficienza allo stesso imputabile non poteva gravare sul padre quanto al suo mantenimento).
Cassazione civile sez. VI, 26/05/2022, n.17075
Omessa richiesta di assegnazione della casa coniugale
In sede di divorzio, quanto concordato dai coniugi relativamente all’omessa richiesta di assegnazione della casa coniugale ed al reperimento di idoneo alloggio da parte del coniuge che è tenuto a lasciare l’abitazione famigliare rappresenta l’esplicitazione di impegni destinati a valere solo nell’ambito del rapporto reciproco tra gli ex coniugi, sicché il tribunale non è chiamato a svolgere alcuna determinazione, posta la valenza meramente negoziale degli impegni stessi.
Tribunale Cosenza sez. II, 19/05/2022, n.976
Trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale
L’assegnazione della casa familiare, disposta in sede di separazione personale o divorzio ai sensi dell’abrogato art. 155-quater c.c., applicabile “ratione temporis, è opponibile ai terzi solo se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sull’immobile, così come previsto dalla norma citata (trasposta, senza modifiche, nel vigente art. 337- sexies c.c.), e non anche nei limiti del novennio ove non trascritta, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6, comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e all’art. 1599, comma 3, c.c., perché a seguito dell’introduzione dell’art. 155-quater c.c. l’assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale, e non più agli effetti, non più previsti, dell’art. 1599 c.c., non potendo trarsi argomento contrario dalla circostanza della mancata abrogazione dell’art. 6, c.6 l. n. 898 del 1970, in considerazione dei limiti della delega legislativa di cui all’art. 2 della l. n. 219 del 2012.
Cassazione civile sez. III, 15/04/2022, n.12387
Opponibilità ai terzi
Ai fini dell’opposizione a terzi del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è sempre necessaria la sua trascrizione.
Cassazione civile sez. III, 15/04/2022, n.12387
Prole maggiorenne che risiede fuori sede
Allorquando il figlio maggiorenne studi e risieda stabilmente fuori sede, rientrando a casa soltanto nelle festività , il diritto all’assegnazione della casa coniugale in favore del coniuge originariamente affidatario viene meno a prescindere dall’eventuale obbligo di contribuzione economica a carico dell’altro coniuge.
Tribunale Bari sez. I, 22/02/2022, n.725
Alternanza dei genitori nella casa coniugale
In tema di collocamento dei figli ed assegnazione della casa coniugale, osservato che, nella specie, l’interesse primario dei tre minori appare essere quello di permanere a vivere nella casa familiare, ritenuto pertanto possibile confermare, in esito alla CTU, i tempi paritari di permanenza dei figli presso ciascun genitore, si deve prevedere che il padre e la madre si alternino settimanalmente nella casa coniugale.
Tribunale Firenze, 07/02/2022
Assegnazione dell’immobile in caso di separazione o divorzio
In materia di separazione dei coniugi, la norma che consente l’assegnazione della casa coniugale al genitore, che sia affidatario di figli minori e conviva con essi ovvero che conviva con figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente, è una norma posta ad esclusiva tutela dell’habitat domestico della prole, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare e che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità psico-fisica della prole. In assenza di prole da tutelare (minorenne o maggiorenne/non economicamente autosufficiente), viene meno il potere del Tribunale, adito in sede di separazione o divorzio, di disporre l’assegnazione dell’immobile in deroga alle regole ordinarie della proprietà .
Tribunale Palermo sez. I, 03/02/2022, n.492
Criteri per l’assegnazione della casa coniugale
Qualora i figli minori vengano collocati in via preferenziale presso uno dei genitori, ovvero qualora uno dei genitori conviva con un figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la casa familiare sarà assegnata a costui, indipendentemente dal titolo di proprietà (dell’assegnazione si terrà comunque conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, ove vi sia stata deroga al titolo di proprietà ); l’istituto ci cui all’art. 337 sexies c.c., volto a soddisfare un’esigenza di speciale protezione dei figli, non può, invece, costituire una misura assistenziale per il genitore economicamente più debole, non potendosi, quindi, derogare al titolo proprietario in mancanza di figli minori o economicamente autosufficienti.
Tribunale Ancona sez. I, 26/11/2021, n.1550
Assegnazione della casa coniugale: presupposti
L’assegnazione della casa coniugale in sede di separazione (o divorzio), pur avendo riflessi anche economici non può essere considerata una componente dell’assegno dovuto per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole. La concessione del beneficio, infatti, è subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Tribunale Crotone sez. I, 08/11/2021, n.915
Opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale
In caso di separazione dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale all’altro coniuge, non titolare di diritti reali sul bene, collocatario della prole emesso in data successiva a quella dell’atto di acquisto compiuto dal terzo, è a questi opponibile. soltanto se, a seguito di accertamento in fatto da compiersi alla stregua delle risultanze circostanziali acquisite, il giudice di merito ravvisi la instaurazione di un preesistente rapporto, in corso di esecuzione, tra il terzo ed il predetto coniuge dal quale quest’ultimo derivi il diritto di godimento funzionale alle esigenze della famiglia, sul contenuto del quale viene a conformarsi il successivo vincolo disposto dal provvedimento di assegnazione, ipotesi che ricorre nel caso in cui il terzo abbia acquistato la proprietà con clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante al coniuge dal negozio familiare, ovvero nel caso in cui il terzo abbia inteso concludere un contratto di comodato, in funzione delle esigenze del residuo nucleo familiare, con il coniuge occupante l’immobile, non essendo sufficiente a tal fine la mera consapevolezza da parte del terzo, al momento dell’acquisto, della pregressa situazione di fatto di utilizzo del bene immobiliare da parte della famiglia.
Tribunale Palermo sez. II, 04/11/2021, n.4135
Quando viene meno l’assegnazione della casa coniugale?
Va rigettata la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla coniuge collocataria della prole qualora la stessa moglie, pur essendo comproprietaria al 50% dell’abitazione e pur essendo convivente con la figlia minore, risulti averla di fatto abbandonata già all’epoca della separazione, talché non appare possibile ritenere che la minore abbia rispetto ad essa posizione da tutelarsi nel senso di un mantenimento delle consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Tribunale Imperia sez. I, 25/01/2021, n.54
L’interesse superiore della prole
Nonostante la collocazione prevalente del minore presso la madre, a tale statuizione non segue sempre l’assegnazione della casa familiare alla genitrice collocataria. La deroga al regime ordinario della proprietà nell’ambito della crisi familiare trova il suo fondamento nella necessità di garantire l’interesse superiore della prole rappresentato, nel momento particolarmente delicato della disgregazione del nucleo familiare, dalla continuità dell’habitat familiare e sociale preesistente alla crisi. Tuttavia tale regola può essere derogata qualora emerga che, in realtà, la genitrice collocataria, unitamente al figlio, si sia trasferita a vivere presso altra abitazione lasciando la casa familiare.
Tribunale Viterbo, 30/12/2020, n.1414
Scioglimento della comunione sull’ex casa coniugale
L’esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore di uno dei coniugi non è ostativa alla possibilità di agire per lo scioglimento della comunione sulla casa coniugale, tenuto conto del fatto che il vincolo derivante dal provvedimento giudiziale è opponibile nei confronti degli eventuali acquirenti del bene anche se non trascritto sia pure per un novennio.
Tribunale Patti, 10/11/2020, n.628
In sede di divisione dell’immobile di comproprietà tra i coniugi non si deve tener conto dell’assegnazione per stabilire il valore della casa coniugale
Se la comunione sulla casa coniugale viene sciolta mediante attribuzione della quota al coniuge già assegnatario, dalla stima dell’immobile ai fini di determinare il valore di mercato del bene, non va detratto il valore dell’assegnazione.
Cassazione civile sez. II, 20/12/2018, n.33069
Il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli
Il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, occorrendo soddisfare l’esigenza di assicurare loro la conservazione dell'”habitat” domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio. (Nella specie la S.C., nel ribadire il principio, ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall’allontanamento, dipeso dalla lunghezza del processo, che non può ritorcersi in pregiudizio dell’interesse del minore).
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, n.32231
Deve essere risarcito il danno da illegittimo spossessamento della casa coniugale
L’ex coniuge, illegittimamente privato dall’ex moglie del possesso dell’immobile precedentemente destinato a casa coniugale, ha diritto al risarcimento del danno extracontrattuale poiché subisce un concreto pregiudizio di carattere patrimoniale.
Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, n.31353
È soggetta a confisca per equivalente anche la casa assegnata all’ex coniuge
Anche in caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge in sede di accordi in tema di separazione personale, non viene meno il profilo della disponibilità del bene in capo al conferente, presupposto della eventuale successiva confisca per equivalente.
Cassazione penale sez. III, 30/10/2018, n.2862
La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti
La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell’attuale art. 337 sexies c.c.
Cassazione civile sez. I, 12/10/2018, n.25604
L’assegnazione della casa familiare spetta al genitore cui vengono affidati i figli
In materia di separazione o divorzio, l’assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell’ipotesi in cui l’immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, n.24254
Provvedimento di assegnazione della casa coniugale: effetti
Il provvedimento con il quale il giudice della separazione o del divorzio dispone l’assegnazione della casa coniugale, anche a favore del coniuge che non sia titolare di diritti reali o personali sul bene nei confronti del terzo proprietario, non investe il titolo negoziale che regolava l’utilizzazione dell’immobile prima del dissolvimento dell’unità del nucleo familiare, alla stregua del quale continuano a essere disciplinate le obbligazioni derivanti dal rapporto tra le parti, venendo soltanto a concentrare l’esercizio dei diritti e delle obbligazioni esclusivamente in capo al coniuge assegnatario a favore del quale, pertanto, non viene costituito alcun nuovo diritto che va a limitare la preesistente situazione giuridica del dominus.
Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2018, n. 3302
Casa coniugale posseduta a titolo diverso dalla proprietà e opponibilità ai proprietari e ai terzi
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare, anche se questa è detenuta a titolo diverso dalla proprietà, emesso in presenza dei validi presupposti, ha effetto anche nei confronti dei proprietari che avevano concesso il comodato al coniuge non assegnatario. Anche nel caso in cui la casa coniugale sia posseduta a titolo diverso dalla proprietà del coniuge non assegnatario, se sono osservate le condizioni e se nell’immobile, prima della separazione o del divorzio, era stabilita la residenza familiare, l’assegnazione è opponibile ai proprietari e ai terzi.
Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2018, n. 3302
Divorzio, ai fini dell’assegnazione della casa coniugale, i figli conviventi con i genitori non devono essere autosufficienti economicamente
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall’art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 – analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall’art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.
Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2018, n. 3015
Separazione e divorzio: abbandono del tetto coniugale e addebito della separazione
In tema di separazione e divorzio, l’abbandono del tetto coniugale costituisce di per sé motivo sufficiente per l’addebito della separazione a carico del coniuge che abbia assunto tale condotta, in quanto comporta l’impossibilità della convivenza, a meno che non si dimostri che l’abbandono sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero intervenuto in un momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata. Nel caso di specie, è stato riconosciuto l’addebito della separazione in capo al marito il quale si era disinteressato della famiglia, abbandonandola senza fare più ritorno, non avendo costui fornito alcuna giustificazione all’abbandono per via della mancata costituzione in giudizio.
Tribunale Isernia, 06/02/2018, n. 95
Domanda di accertamento del terzo dell’inefficacia dell’assegnazione della casa familiare, di consegna del bene e di condanna all’indennità di occupazione
In tema di separazione personale dei coniugi e affidamento della casa familiare, la proposizione della domanda di accertamento del terzo, estraneo alla gestione della crisi della famiglia o della convivenza, non soffre i limiti temporali di proponibilità connessi alle procedure per la gestione di tale crisi, dovendo ritenersi ipotizzabile una contestazione da parte del terzo anche della mancanza originaria dei presupposti per l’assegnazione della casa, come nelle ipotesi di assegnazione in pregiudizio al terzo (ad es. abitazione non adibita a residenza familiare, o simulazione di esigenze di studio di figli maggiorenni). La non riconducibilità dell’azione agli schemi processuali dettati per la revisione delle condizioni di separazione e divorzio determina la possibilità di cumulare oltre alla domanda di accertamento dell’insussistenza originaria o sopravvenuta delle condizioni di assegnazione anche quelle di consegna dell’immobile, di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione, ed eventualmente di risarcimento dei danni.
Cassazione civile, sez. II, 24/01/2018, n. 1744
L’opponibilità dell’acquisto del terzo acquirente della casa coniugale al coniuge assegnatario
Nel caso in cui un bene immobile sia stato assegnato, in sede di divorzio o di separazione, ad uno dei coniugi e venga poi acquistato da un terzo, questi ha diritto di proporre azione ordinaria di accertamento, onde far verificare la decadenza dei presupposti per l’assegnazione ma anche per ottenere la condanna dell’occupante al pagamento dell’indennità di occupazione a decorrere dal momento della mora restitutoria, realizzata mediante intimazione o richiesta, ovvero, in mancanza, dalla domanda giudiziale.
Cassazione civile, sez. II, 24/01/2018, n. 1744
Effetti della morte dell’ex marito sul diritto di abitazione nella casa familiare della moglie assegnataria
Intervenuto il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario nell’esclusivo interesse della prole ed immediatamente trascritto nei pubblici registri, il terzo successivo acquirente è tenuto a rispettare il godimento del coniuge del suo dante causa quale vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli anche a seguito del decesso dell’ex coniuge dell’assegnatario.
Cassazione civile, sez. I, 15/01/2018, n. 772
Il diritto di abitazione nella casa familiare
Intervenuto il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge, all’epoca separato, affidatario esclusivo della prole, il terzo successivo acquirente è tenuto – negli stessi limiti di durata nei quali è a lui opponibile il provvedimento stesso – a rispettare il godimento del coniuge del suo, dante causa, nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri della assegnazione quale vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli, escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento, atteso che ogni forma di corrispettivo snaturerebbe la funzione dell’istituto di cui si tratta, in quanto incompatibile con la sua finalità esclusiva di tutela della prole, e inciderebbe direttamente sull’assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dettato dal giudice della separazione o del divorzio. Il terzo acquirente dell’immobile – inoltre – non può opporre, a sostegno della domanda di condanna al rilascio, il solo decesso dell’ex coniuge divorziato dante causa. Il diritto di abitazione – infatti – non può dirsi venuto meno per effetto della morte dell’ex coniuge, divorziato, dell’assegnatario affidatario della prole, trattandosi di un diritto personale di godimento sui generis che, in funzione del vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli, si estingue solo per il venire meno dei presupposti che hanno determinato la assegnazione (morte del beneficiario della assegnazione, il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi della indipendenza economica, il trasferimento altrove della loro abitazione) ovvero a seguito dell’accertamento delle circostanze legittimanti una revoca giudiziale quali il passaggio a nuove nozze oppure la convivenza more uxorio del genitore assegnatario ovvero la mancata utilizzazione da parte dell’assegnatario, sempre previa valutazione dell’interesse prioritario dei figli.
Cassazione civile, sez. I, 15/01/2018, n. 772
Comodato di immobile adibito a casa familiare
Il contratto di comodato di un immobile adibito a casa familiare, ha una durata determinabile per relationem, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente dunque dall’insorgere di una crisi coniugale ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile.
Tribunale Arezzo, 20/12/2018, n.1190
Casa assegnata con provvedimento del giudice al coniuge: è pignorabile?
Se il coniuge assegnatario della casa coniugale, ottenuta con provvedimento del giudice all’esito della causa di separazione, è anche proprietario dell’immobile i suoi creditori potranno pignorare tale bene. Non rileva il fatto che l’assegnazione sia avvenuta anteriormente. Infatti, il provvedimento giudiziale di assegnazione non costituisce uno scudo per il debitore nei confronti dei propri creditori.
Comm. trib. reg. Torino, (Piemonte) sez. VI, 07/03/2018, n.494
Opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa) è opponibile – nei limiti del novennio, ove non trascritto, o anche oltre il novennio, ove trascritto – anche al terzo acquirente dell’immobile solo finché perduri l’efficacia della pronuncia giudiziale, sicché l’insussistenza del diritto personale di godimento sul bene – di regola, perché la prole sia stata “ab origine”, o successivamente divenuta, maggiorenne ed economicamente autosufficiente o versi in colpa per il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica – legittima il terzo acquirente a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna dell’occupante al pagamento di una indennità di occupazione illegittima.
Cassazione civile sez. II, 24/01/2018, n.1744
Morte dell’ex coniuge dell’assegnatario della casa e affidatario della prole
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, immediatamente trascritto, sia in ipotesi di separazione dei coniugi che di divorzio, è opponibile al terzo successivo acquirente del bene, atteggiandosi a vincolo di destinazione, estraneo alla categoria degli obblighi di mantenimento e collegato all’interesse superiore dei figli a conservare il proprio “habitat” domestico.
Ne deriva che il diritto di abitazione non può ritenersi venuto meno per effetto della morte del coniuge, trattandosi di diritto di godimento “sui generis”, suscettibile di estinguersi soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno giustificato il relativo provvedimento o a seguito dell’accertamento delle circostanze di cui all’art. 337-sexies c.c., legittimanti una sua revoca giudiziale.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva rigettato la domanda di rilascio della casa familiare, avanzata nei confronti del coniuge assegnatario da un terzo, il quale, avendo acquistato l’intero immobile dopo il provvedimento di assegnazione, sosteneva il travolgimento di quest’ultimo in virtù del sopravvenuto decesso dell’altro coniuge, suo dante causa).
Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.772
Tutela dell’interesse del minore
L’assegnazione della casa familiare serve per tutelare l’interesse del minore a mantenere il proprio habitat domestico, ragione che prevale sul titolo dominicale: in taluni casi il giudice può disporre una assegnazione parziale, quando ciò risponda all’interesse del minore ad esempio quando tale soluzione possa agevolare in concreto la condivisone della genitorialità, ma è da escludersi l’assegnazione parziale -ed a maggior ragione la divisione dell’immobile– qualora essa sia chiesta dal genitore che non vive con il minore allo scopo di riottenere la piena disponibilità di una parte del suo patrimonio e di risparmiare sulle spese abitative.
Corte appello Catania, 29/11/2017
Revoca dell’assegnazione della casa coniugale in caso di figli maggiorenni e autosufficienti
Il giudice della separazione o del divorzio non può far altro che revocare l’assegnazione della casa coniugale, in caso di figli ormai maggiorenni e autosufficienti economicamente.
Cassazione civile, sez. I, 26/05/2017, n. 13354
Cessazione degli effetti civili del matrimonio e casa coniugale
In tema di divorzio, il giudice nelle more che si definisca la questione dell’affidamento dei figli e dell’assegnazione della casa coniugale può dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche se la sentenza di separazione è stata impugnata relativamente all’affidamento e alla casa coniugale.
Tribunale Salerno sez. I, 02/11/2017, n.4979
Eccezione di assegnazione giudiziale della casa
L’eccezione di assegnazione giudiziale della casa in sede di separazione coniugale non rientra né tra i casi per i quali la legge prevede espressamente l’onere di eccezione in capo alla parte né tra i casi in cui l’elemento costitutivo dell’eccezione è rappresentato dalla manifestazione di volontà di esercitare un diritto potestativo.
L’impedimento del diritto dell’attore al rilascio dell’immobile è infatti diretta conseguenza del provvedimento giudiziale di assegnazione dell’abitazione coniugale e non discende dalla manifestazione di volontà dell’assegnatario dell’immobile di volersi avvalere di tale provvedimento.
Cassazione civile sez. III, 31/10/2017, n.25835