Trauma psicologico: è risarcibile?


Il risarcimento del danno biologico non include anche il danno morale: le due categorie sono separate. La paura è risarcibile.
Immagina di subire un forte shock per un incidente stradale o per un infortunio grave sul lavoro. O immagina che una diagnosi sbagliata di un medico ti abbia fatto perdere capelli, chili e “10 anni di vita” (è un modo di dire, ma serve per dare l’idea della paura che si può provare in questi casi). I danni, in ipotesi del genere, non sono materiali né possono essere quantificati in termini economici. Ma di certo il timore, quando supera determinate soglie, deve essere considerato una sofferenza al pari di quella che si prova per un braccio rotto o per una spalla lussata. Viene allora spontaneo chiedersi: il trauma psicologico è risarcibile? La risposta, a chi non è pratico delle aule giudiziarie, può sembrare scontata: chi sbaglia (e rompe) paga. Ma per il diritto nulla è scontato e spesso la Cassazione si è trovata a escludere il risarcimento per voci di danno fantasiose, enfatizzate solo al fine di ottenere più soldi dalle assicurazioni.
È tuttavia innegabile che, fermo restando la necessità di una rigida prova in merito ai pregiudizi subiti, lo shock, l’ansia, la paura possono implicare dei danni nella sfera soggettiva della vittima e pregiudicare la qualità della sua vita, seppur per un periodo di tempo limitato. Ad esempio, se hai perso un anno in cure e terapie invasive che potevi evitare se il medico avesse diagnosticato immediatamente il tuo male, hai diritto ad essere risarcito al pari di chi, al contrario, è stato costretto a convivere con la minaccia di una patologia che invece non ha mai avuto. La stessa paura di ammalarsi, secondo la Suprema Corte, è risarcibile [1].
Di tanto si è occupata la Suprema Corte in una recente sentenza [2]. È una pronuncia molto importante perché si discosta dall’orientamento varato dalla stessa Corte nel 2008 con le famose “sentenze gemelle” in tema di danno non patrimoniale. Vengono trattati degli argomenti tecnici, la cui implicazione pratica però è dirompente e tocca direttamente il portafoglio. Il nostro scopo, in questo articolo, è di chiarire il senso concreto di tale sentenza e spiegare quali conseguenze ha per il cittadino.
Indice
Danno non patrimoniale: danno biologico + danno morale
Quando si tratta di recuperare soldi, nulla è più fecondo e fantasioso della fantasia di un avvocato. Così, nelle cause di risarcimento del danno, i legali hanno da sempre moltiplicato le richieste di risarcimento, basate su danni però non sempre dimostrabili. Nel 2008 la Cassazione a Sezioni Unite [3], nell’intento di porre un argine a questa pratica e non creare discriminazioni, ha elaborato il seguente principio. I danni possono essere solo di due tipi:
- danni patrimoniali: consistono nelle spese sostenute dal danneggiato a seguito dell’infortunio (ad esempio spese mediche) e nel mancato guadagno che questi ha subito per via dell’invalidità che lo ha costretto a casa o in ospedale. Le due voci si chiamano rispettivamente danno emergente e lucro cessante;
- danni non patrimoniali: sono tutti i danni che non possono essere quantificati in termini economici come il danno alla salute e all’integrità fisica, ossia il danno biologico (l’invalidità), il danno alla vita di relazione (ad esempio una ferita o una procurata impotenza sessuale), il danno morale (il patema d’animo per l’infortunio), il danno esistenziale, ecc. La categoria dei danni non patrimoniali è quindi unitaria e va risarcita una sola volta.
Il danno biologico è distinto dal danno morale
Oggi la Cassazione supera il tradizionale orientamento e dice: il danno biologico è una cosa, il danno morale è un’altra. Poiché è ben possibile che una persona subisca un’infortunio e quindi un’invalidità (danno biologico) e, nello stesso tempo, un patema d’animo conseguente all’evento (danno morale), all’infortunato spettano due distinte voci di danno.
Il danno morale quindi non si deve più ritenere assorbito nel danno biologico. Le due voci di danno non sono sovrapponibili. Il danno morale, infatti, si identifica con il dolore psichico – e non in quello fisico che fa parte del danno biologico – patito in via non definitiva in relazione alla lesione subita: si tratta di un patema d’animo o, per dirla con altre parole, di uno stato di angoscia transitorio o di un trauma psicologico.
Non è quindi ammissibile affermare che nella liquidazione del danno biologico sia ricompreso il ristoro del dolore morale legato all’evento dannoso. Ne deriva che il giudice deve distintamente valutare la lesione non patrimoniale tenendo conto di queste due distinte voci.
Differenze tra danno biologico e danno morale
Sul piano delle differenze tra le due voci bisogna notare come, in caso di una lesione fisica, il danno biologico è sempre presente e automaticamente risarcito, mentre quello morale va accertato concretamente all’esito delle prove prodotte in processo.
Questo implica che il risarcimento del danno morale non è sempre dovuto. Resta infatti l’obbligo di dimostrarne l’esistenza. E, come chiarito dalla Cassazione in passato, il danno morale scatta solo quando vengono lesi diritti protetti dalla costituzione (ad esempio la salute, il nome, la dignità) o quando vengono commessi reati. Non possono essere invece risarciti i piccoli inconvenienti della vita quotidiana come un tacco rotto, un taglio di capelli sbagliato, un ritardo di qualche ora, ecc.
note
[1] Cass. sent. n. 2788/2019.
[2] Cass. sent. n. 24217/2017.
[3] Cass. S.U.sent. n. 26972/26973/26974/26975 dell11.11.2008.