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Il riposo compensativo

22 Febbraio 2019 | Autore:
Il riposo compensativo

Riposo compensativo, riposo giornaliero e settimanale, indennità di reperibilità: come si compensano le prestazioni di lavoro troppo onerose per garantire al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche

Il datore di lavoro ti ha chiesto di fare alcune ore di straordinario, oppure il tuo contratto di lavoro prevede che tu debba recarti in azienda anche la domenica. Oppure la domenica devi essere reperibile in caso di emergenza o necessità aziendali. Ti chiedi se le per le ore di lavoro che svolgi in più rispetto a quelle ordinarie e per le domeniche in cui ti è stato imposto il turno di lavoro tu abbia diritto ad essere pagato di più, oppure se sia possibile compensare il lavoro domenicale con un giorno di riposo nel corso della settimana. Sai che il dipendente ha diritto ad un certo numero di ore di riposo, ma non sai bene cosa puoi chiedere al tuo datore come corrispettivo dei turni più faticosi che ti sono stati assegnati. Devi sapere che, in particolare, per il lavoro straordinario, notturno e domenicale sono previste delle maggiorazioni retributive oppure dei giorni di riposo compensativo. Vediamo allora cos’è il riposo compensativo, quando il dipendente ne ha diritto. e cosa accade se il datore non lo concede.

Riposo compensativo: definizione

Per riposo compensativo si intende un riposo finalizzato a compensare una prestazione lavorativa svolta per un tempo superiore rispetto all’orario ordinario previsto e retribuito dal contratto di lavoro.

Il riposo compensativo è infatti un diritto del lavoratore, ad esempio, nel caso in cui svolga lavoro straordinario, ossia un orario di lavoro eccedente le 40 ore settimanali contrattualmente stabilite per i dipendenti assunti a tempo pieno; oppure in tutti i casi in cui il dipendente non abbia fruito della giornata di riposo settimanale e cioè di uno stacco di 24 ore consecutive dopo un periodo di lavoro continuato di 6 giorni.

In altre parole, i riposi compensativi hanno la funzione di compensare la particolare onerosità del lavoro festivo, notturno, in turni a orario ed altre condizioni di lavoro particolarmente gravose o usuranti.

Riposi compensativi, pause periodiche e riposo settimanale domenicale

I riposi compensativi si distinguono dalle pause periodiche (giornaliere o settimanali) che invece, in ragione della loro di durata molto più breve, hanno lo scopo di garantire il recupero delle energie fisiche del lavoratore.

Il riposo settimanale compensativo del lavoro domenicale, in particolare, è previsto nel caos in cui il lavoratore svolga la propria prestazione di domenica. I tal caso, al personale occupato per tutta o una parte della domenica spetta, oltre al riposo per il periodo residuo, un riposo di durata uguale alle ore di lavoro eseguite nella domenica e, in ogni caso, non inferiore a 12 ore consecutive.

Il riposo compensativo deve quindi avere una durata uguale alle ore di lavoro eseguite nella domenica, con garanzia comunque di un riposo non inferiore a 12 ore consecutive.

Cosa accade se l’azienda non concede riposi compensativi?

Il datore di lavoro è obbligato a concedere il riposo compensativo quando un lavoratore svolge lavoro straordinario non compensato da maggiorazione retribuita, oppure quando non fruisce del riposo settimanale, nonché in caso di lavoro notturno.

Se ciò non accade il datore commette un illecito e il dipendente ha diritto [1]:

alla retribuzione, con le relative maggiorazioni connesse alla maggiore onerosità della prestazione

al risarcimento del danno subito a causa dell’usura psico-fisica che il lavoro ha comportato.

La prova del danno biologico o esistenziale subito deve essere molto rigorosa e deve essere tale da dimostrare che il lavoratore ha perduto o diminuito un “valore personale”. Spesso la prova di tale danno può essere data producendo una perizia medico-legale, oppure dimostrando per testimoni che il dipendente ha subito un danno alla vita di relazione in conseguenza dell’onerosità del lavoro svolto e non compensato.

Riposo compensativo e reperibilità domenicale

La reperibilità domenicale non dà diritto a un ulteriore riposo compensativo, ma solamente al corrispettivo per il disagio di dover essere “rintracciabili”.

Tale indennità sarà di importo inferiore alla maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario, data la minor onerosità della reperibilità rispetto allo svolgimento della prestazione lavorativa vera e propria.


note

[1] Cass. SS.UU., sent. n. 1607/89


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5 Commenti

  1. Buongiorno,
    In relazione all’ultimo capitolo “Riposo compensativo e reperibilità domenicale” se durante la reperibilità si viene contattati e si presta 1 ora di lavoro, automaticamente non si usufruisce del riposo settimanale di 24 ore previsto dalla legge, pertanto in tal caso si avrebbe diritto ad 1 giorno di riposo compensativo?
    Grazie
    Saluti

    1. Buongiorno Alberto. Il riposo compensativo è così detto proprio perché ha la funzione di compensare il lavoratore rispetto a una prestazione quantitativamente eccedente, su base settimanale, rispetto a quella ordinaria (per esempio, il lavoro festivo) o particolarmente gravosa (si pensi al lavoro notturno). Con riferimento al riposo compensativo legato al numero di giorni di lavoro consecutivi, se il lavoratore presta la propria opera per sette giorni di seguito, ha diritto di fruire del giorno di riposo compensativo la settimana successiva. La scansione temporale prevista dalla legge è tale, dunque, per cui il riposo compensativo deve essere goduto, al massimo, dopo 14 giorni consecutivi di lavoro. In un caso come questo, pertanto, il lavoratore dovrà avere almeno due giorni di ferie nell’arco di 14 giorni. In ogni caso, la distribuzione dei riposi compensativi deve essere tale da garantire al dipendente una media settimanale di 35 ore di riposo continuative. Il lavoro prestato per tutta o una parte della domenica viene compensato con un periodo di riposo pari al numero di ore di lavoro eseguite nel corso della domenica e comunque non inferiore a 12 ore consecutive.
      Ti consigliamo di leggere i nostri articoli:
      -Se lavoro 14 giorni consecutivi ho diritto a 2 giorni di riposo compensativo? https://www.laleggepertutti.it/269159_se-lavoro-14-giorni-consecutivi-ho-diritto-a-2-giorni-di-riposo-compensativo
      -Festività cadente di sabato: come viene pagata? https://www.laleggepertutti.it/261067_festivita-cadente-di-sabato-come-viene-pagata

  2. Buongiorno,
    se lavoro per 30 giorni consecutivi su turni di 12 ore,calcolando che da contratto dovrei lavorare 40 ore settimanali in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, quanti sono i giorni di riposo compensativo a cui avrei diritto?

  3. Buongiorno, io ho un contratto full time con riposo posticipato. Alcune volte capita di lavorare tutta la settimana, con il lavoro domenicale di arrivano a fare 47 ore e mi viene assegnato un riposo compensativo magari il mercoledì. Mi è stato detto dal datore di lavoro che il riposo settimanale è sostituito da quello compensativo. Ma è molto pesante lavorare 62 ore con un solo giorno di riposo

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