Indennità di maternità: appropriazione indebita del datore di lavoro


Il lavoratore, in occasione di eventi particolari come la malattia, la maternità, etc., riceve delle somme di denaro dall’Inps che, tuttavia, passano per il datore di lavoro.
Malattia, maternità, infortunio, cassa integrazione, etc. Sono molti gli eventi che possono dare diritto al dipendente di ricevere delle somme di denaro da parte dell’Inps o dell’Inail. In questi casi, però, non avviene quasi mai il pagamento diretto dall’Istituto previdenziale al conto corrente del dipendente. Nella generalità dei casi, infatti, l’erogazione passa per il datore di lavoro. In breve, il datore di lavoro anticipa i soldi che dovrebbe versare l’Inps direttamente al dipendente e poi, quando versa i contributi all’Inps, conguaglia le somme versate ai dipendenti per conto dell’Inps. Facciamo un esempio. Tizia va in maternità. L’Inps dovrebbe erogarle un’indennità mensile di 900 euro a febbraio. Il datore di lavoro anticipa i 900 euro a Tizia e entro il 15 di marzo, quando paga i contributi, scala i 900 euro dai contributi che paga all’Inps. Un datore di lavoro in malafede, però, potrebbe approfittare di questo doppio passaggio per risparmiare sui contributi versati all’Inps senza versare nulla alla dipendente. Se non viene pagata al lavoratore e viene dunque illecitamente trattenuta dal datore di lavoro l’indennità di maternità: appropriazione indebita del datore di lavoro è il reato che ne consegue o si tratta di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Indice
Datore di lavoro che trattiene la maternità: quale reato?
Secondo la giurisprudenza più recente il datore di lavoro che, nonostante non abbia realmente mai versato al dipendente l’indennità di malattia, maternità, gli assegni familiari, la cassa integrazione guadagni, etc. e abbia comunque scalato tali somme, portandole a conguaglio nei relativi modelli DM10, con i contributi da lui dovuti all’Inps, è perseguibile per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato [1].
Chiariamo, innanzitutto, come avviene il reato. I modelli DM10 sono dei prospetti mensili che utilizza il datore di lavoro per denunciare all’Inps le retribuzioni corrisposte mensilmente ai lavoratori, i relativi contributi dovuti e l’eventuale conguaglio tra contributi da versare e prestazioni anticipate per conto dell’Inps dal datore di lavoro stesso.
Il datore di lavoro, infatti, è obbligato per legge [2] ad anticipare al dipendente le somme che gli deve versare l’Inps, salvo recuperarle a conguaglio. In ogni caso, nonostante questa anticipazione, le somme spettanti al lavoratore per malattia, maternità, etc. sono un debito dell’Inps e non del datore di lavoro.
Quando un datore di lavoro rappresenta falsamente all’Inps di avere pagato ai dipendenti somme mai versate sta, di fatto, realizzando un ingiusto profitto rappresentato dal conguaglio delle prestazioni che egli asserisce di aver pagato.
Quale reato commette il datore di lavoro che si intasca le somme dell’Inps che avrebbe dovuto pagare ai dipendenti?La giurisprudenza si è divisa in tre orientamenti diversi.
Datore di lavoro che trattiene la maternità: il reato di truffa
L’orientamento tradizionale considera tale comportamento qualificabile come “truffa” posto che il datore di lavoro, rappresentando all’Inps una cosa falsa, ossia il fatto di aver pagato l’indennità al dipendente, induce in errore l’ente previdenziale facendogli credere che ha davvero diritto al conguaglio di queste somme con i contributi dovuti. In questo modo il datore di lavoro realizza un ingiusto profitto e non solo una semplice evasione contributiva [3].
Datore di lavoro che trattiene la maternità: il reato di appropriazione indebita
Secondo un diverso orientamento, invece, il comportamento del datore di lavoro deve essere qualificato come “appropriazione indebita” in danno del lavoratore [4].
Infatti rappresentando all’Inps una situazione inventata, il datore di lavoro ottiene per sé l’ingiusto profitto del conguaglio delle prestazioni che afferma falsamente di aver anticipato, ma non determina alcun danno a carico dell’Inps.
Infatti, in una situazione del genere, il lavoratore per ottenere l’indennità Inps può rivolgersi solo al datore di lavoro in quanto l’Inps, tramite il conguaglio, ha pagato quanto dovuto.
Per questo non si potrebbe considerare tale condotta una truffa nei confronti dell’ente previdenziale. Secondo questo orientamento il comportamento del datore di lavoro potrebbe essere riconducibile al reato di appropriazione indebita in danno del lavoratore.
Datore di lavoro che trattiene la maternità: il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Ultimamente si è diffuso un terzo orientamento che inquadra la condotta in questione nel reato di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” [5].
In tal senso si sono espresse numerose sentenze recenti [6].
Tale reato è commesso da chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
La giurisprudenza si è interrogata sul campo di applicazione di questo reato ed ha affermato che vanno ricondotte al reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – e non al reato di truffa – le condotte alle quali non consegua un’induzione in errore per l’ente erogatore, dovendosi tenere conto, al riguardo, sia delle modalità del procedimento di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, sia delle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto [7].
Il reato si differenzia molto dalla truffa in quanto non c’è necessità che vi siano artifici e raggiri posti in essere dal soggetto che vuole accaparrarsi benefici economici che non gli spettano, ma quello che conta è che vi sia l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere (ovvero l’omissione di informazioni dovute) da cui derivi il conseguimento indebito di erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici o delle Comunità europee, da cui derivi cioè il conseguimento di erogazioni cui non si ha diritto.
Queste erogazioni possono consistere sia nell’ottenimento di una somma di danaro sia nell’esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta.
Descrivendo la fattispecie di reato emerge con chiarezza che il comportamento del datore di lavoro che con il modello DM10 dice all’Inps di aver anticipato l’indennità di maternità, di malattia, etc. ed invece non lo ha fatto va ricondotta in questo reato.
Datore di lavoro che trattiene la maternità: cosa rischia?
Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Esiste la possibilità di ottenere solo una sanzione amministrativa se il beneficio economico ottenuto è di modesto valore. Infatti, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Datore di lavoro che trattiene la maternità: cosa può fare il lavoratore?
Come abbiamo visto, il datore di lavoro che trattiene indebitamente l’indennità di maternità, di malattia, la cassa integrazione, etc. in realtà sta danneggiando solo il lavoratore.
L’Inps, infatti, può sempre affermare di avere adempiuto al suo obbligo di pagare tali indennità, attraverso il conguaglio dei contributi ad esso spettanti.
L’unico a rimanere danneggiato è dunque il lavoratore che avrà di fronte a sé due possibilità:
- innanzitutto, anche come deterrente, il dipendente può sporgere denuncia nei confronti del datore di lavoro, denunciando la commissione di un fatto che come abbiamo visto costituisce reato. Si aprirà dunque un procedimento penale e i giudici decideranno se il fatto è reato e quale reato viene commesso;
- il lavoratore può inoltre agire per il recupero delle somme a lui spettanti che sono state trattenute in modo illegittimo dal datore di lavoro.
Datore di lavoro che trattiene la maternità: il recupero del credito
Per fare questo dovrà porre in essere una vera e propria azione di recupero del credito. In primis dovrà quantificare le somme a lui spettanti e scrivere una lettera al datore di lavoro. In secondo luogo, se con la lettera stragiudiziale non ottiene nulla, potrà chiedere al tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo a carico del datore di lavoro.
Per fare questo il lavoratore, oltre che descrivere il fatto accaduto, dovrà offrire in comunicazione tutti i documenti dai quali possa emergere il suo credito e, in particolare, le buste paga e le ricevute dei bonifici dai quali emerge che le somme che dovevano essere erogate a titolo di indennità di malattia, maternità, cassa integrazione, etc. non sono state mai versate.
Una volta emesso il decreto ingiuntivo, questo è un titolo esecutivo a tutti gli effetti ed il lavoratore potrà dunque avviare, tramite un legale, l’azione esecutiva per il recupero del proprio credito che si compone di varie fasi che iniziano con l’invio del precetto e, successivamente, gli altri passi del procedimento esecutivo (il pignoramento mobiliare, immobiliare, il pignoramento dei crediti presso terzi, etc.). Si tenga conto che, una volta notificato il decreto ingiuntivo, il datore di lavoro, anche solo per prendere tempo, potrebbe fare opposizione.
note
[1] Art. 316 ter cod. pen.
[2] Art. 1 D. L. n. 633/79.
[3] Cass. n. 42937 del 3.10.2012, Cass. n. 11184 del 27.02.2007.
[4] Cass. n. 18762 del 15.01.2013.
[5] Art. 316 ter cod. pen.
[6] Cass. n. 2002 del 17.10.2014, Cass. n. 4404 del 3.02.2016.
[7] Cass. sez. u. n. 7537 del 16.12.2010.