In alcuni settori le aziende non lavorano tutto l’anno ma solo una parte di esso e non possono dunque assumere i dipendenti per tutto l’anno.
Certi tipi di lavoro sono, per loro stessa natura, destinati a svolgersi in un arco di tempo limitato e non possono dunque essere lavori continuativi, che consentono l’occupazione per tutto l’anno. Di questo la legge si rende conto ed è stato dunque introdotto il concetto di lavoro stagionale. Non è, infatti, possibile pensare di imporre ad un’azienda che sta aperta solo per alcuni mesi nel corso dell’anno di assumere dipendenti per tutto l’arco dell’anno in quanto, in alcuni periodi, l’azienda non potrebbe impiegare quei lavoratori. Tuttavia non è sempre semplice individuare la linea di confine tra lavoro annuale e lavoro stagionale. E quindi è lecito chiedersi, soprattutto sotto il profilo normativo: cosa si intende per lavoro stagionale? Cercheremo di spiegartelo in questo articolo.
Indice
Il lavoro a termine
La legge considera il contratto di lavoro a tempo indeterminato la forma di contratto naturale che deve essere utilizzata dalle imprese quando procedono ad una nuova assunzione.
Fino all’approvazione del recente Decreto Dignità [1], tuttavia, nonostante vi fosse questo principio generale, la legge permetteva anche un uso abbastanza libero del contratto di lavoro a tempo determinato: infatti si poteva assumere un dipendente a termine senza indicare il motivo o la causale ma solo rispettando il vincolo della durata massima del rapporto che non poteva oltrepassare i 36 mesi.
Inoltre, l’azienda non poteva contare nel proprio organico un numero di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato superiore al 20% dei dipendenti fissi. Questa seconda limitazione era peraltro sanzionata solo con una sanzione amministrativa. La prima limitazione, invece, faceva si che il rapporto di lavoro, superati i 36 mesi, si trasformasse in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Decreto Dignità ha stretto nuovamente le maglie del lavoro a termine.
Oggi, l’azienda che vuole assumere un dipendente a termine, infatti, può farlo liberamente solo se il contratto dura meno di dodici mesi.
Se dura di più, oppure in caso di rinnovo contrattuale, l’azienda deve indicare la causale, ossia il motivo per cui il dipendente è assunto a termine e non a tempo indeterminato.
Le causali possono essere le seguenti:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
In presenza di una di queste tre causali il contratto a tempo determinato può superare i dodici mesi e comunque non può andare oltre i 24 mesi.
Le causali, però sono un vero rompicapo. Tolta la causale sostitutiva, che è semplice, perché ricorre, ad esempio, quando una lavoratrice va in maternità e l’azienda assume un’altra risorsa a tempo determinato per sostituirla, le altre causali sono difficilissime da attuare.
La causale 1) è difficile da attuare poiché l’esigenza per cui si assume la persona a termine deve essere estranea all’ordinaria attività e questo requisito non c’è quasi mai.
Per non parlare della causale 3). È rarissimo che l’incremento di lavoro, che rende necessaria l’assunzione a termine, sia anche non programmabile. Si pensi ad un negozio che vuole assumere una commessa a termine per il periodo di Natale o per i saldi. In questi periodi c’è un innegabile incremento di lavoro, ma può dirsi che tale aumento non sia programmabile? Di certo no.
Il lavoro stagionale
La riforma del lavoro a termine rende oggi, innegabilmente, difficile assumere una risorsa a tempo determinato. Esiste però una particolare tipologia di lavoratori a termine che sono esentati dal rispetto delle rigide regole previste per il contratto a tempo determinato “standard”. Si tratta dei lavoratori impiegati in attività stagionali.
In questo caso, infatti, la legge [2] prevede che tutti i limiti previsti per l’assunzione a tempo determinato non siano applicabili e quindi:
- non deve mai essere indicata la causale;
- il rapporto di lavoro può durare, complessivamente, più di 24 mesi, senza un tetto massimo;
- non è necessario rispettare il cosiddetto stop & go, ossia, il periodo di interruzione che deve essere rispettato tra la fine di un contratto a termine e la sottoscrizione di un nuovo contratto a termine;
- non occorre rispettare la percentuale massima di dipendenti a termine rispetto alla totalità dei dipendenti fissi.
A questo punto è lecito chiedersi: cosa intende la legge quando parla di lavoratori impiegati nelle attività stagionali?
Le attività stagionali previste dalla legge
La legge, quando parla di lavoratori impiegati nelle attività stagionali, fa riferimento a due diverse categorie:
- le ipotesi di attività stagionali definite direttamente dalla legge;
- le ipotesi di attività stagionali definite direttamente dai contratti collettivi di lavoro.
Con riferimento alle ipotesi di attività stagionali definite direttamente dalla legge, esiste una vecchia norma [3] che elenca le attività aventi carattere stagionale che sono le seguenti:
- sgusciatura delle mandorle;
- scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine;
- raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.);
- raccolta e spremitura delle olive;
- produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell’uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino);
- monda e trapianto, taglio e raccolta del riso;
- motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi;
- lavorazione del falasco;
- lavorazione del sommacco;
- maciullazione e stigliatura della canapa;
- allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli;
- ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all’aperto del lino;
- taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica;
- raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde;
- cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco;
- taglio dei boschi, per il personale addetto all’abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto;
- diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero;
- scorzatura e marinatura del pesce;
- salatura e marinatura del pesce;
- pesca e lavorazione del tonno;
- lavorazione delle sardine sott’olio (per le aziende che esercitano solo tale attività);
- lavorazione delle carni suine;
- produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino;
- lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi contenitori;
- produzione di liquirizia;
- estrazione dell’olio dalle sanse e sua raffinazione;
- estrazione dell’olio dal vinacciolo e sua raffinazione;
- estrazione dell’alcol dalle vinacce e dalle mele;
- fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo);
- estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco;
- spiumatura della tiffa;
- sgranellatura del cotone;
- lavatura della paglia per cappelli;
- trattura della seta;
- estrazione del tannino;
- fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del natale e della Pasqua;
- cave di alta montagna;
- montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali;
- fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoi all’aperto;
- cernita insaccamento delle castagne;
- sgusciatura ed insaccamento delle nocciole;
- raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi;
- raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione;
- lavaggio e imballaggio della lana;
- fiere ed esposizioni;
- lavori preparatori della campagna salifera sfangamento canali, ripristino arginature mungitura e cilindratura caselle salanti, sistemazione aie di stagionatura, salinazione movimento di acque, raccolta del sale;
- spalatura della neve;
- attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi;
- preparazione e produzione di spettacoli per il personale addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita;
- attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive;
- attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi;
- conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati.
Le attività stagionali introdotte dai contratti collettivi di lavoro
Oltre all’elenco di attività stagionali previste dalla legge, anche i contratti collettivi di lavoro possono introdurre altre ipotesi di stagionalità.
Questa previsione è importante poiché l’elenco di legge è un elenco fisso e spesso riferito ad attività arcaiche e non più attuali.
I Ccnl, invece, possono in modo molto più dinamico e flessibile adeguare la nozione di stagionalità all’avanzare dei tempi, alle nuove tecnologie, ai nuovi settori economici e produttivi che si affacciano sul mercato.
Per fare un esempio tra tanti, il Ccnl degli addetti agli impianti a fune ha previsto che tutte le attività svolte dalle aziende e dagli enti che applicano il Ccnl sono stagionali.
È infatti evidente che l’attività funiviaria è necessariamente stagionale in quanto le funivie e gli impianti di risalita sono aperti per una o al massimo due stagioni all’anno.
note
[1] D. L. n. 87/2018 convertito in L. n. 96/2018.
[2] Art. 21 co. 2 D. Lgs. n. 81/2015.
[3] D. P. R. n. 1525 del 7.10.1963.