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Mutuo cointestato: come liberarsi del debito dopo la separazione

10 Febbraio 2019
Mutuo cointestato: come liberarsi del debito dopo la separazione

Come è possibile estinguere un mutuo cointestato dopo una separazione consensuale.

Tu e tuo marito vi siete separati. A breve, procederete col divorzio. Quando ancora stavate insieme – e nulla faceva presagire una crisi – avete firmato in banca un contratto di mutuo per l’acquisto della casa ove avete vissuto in questi anni. Vi siete entrambi obbligati al pagamento delle somme avute in prestito, anche se, di fatto, ad occuparsi delle rate mensili è sempre stato tuo marito. Ora però non vuoi che lui smetta di pagare e l’istituto di credito possa rivalersi su di te che già hai un reddito minimo derivante dal mantenimento. Così ti chiedi, in caso di mutuo cointestato, come liberarsi dal debito dopo la separazione?

Lo stesso problema però potrebbe porsi per il marito il quale, all’atto della separazione, abbia perso il diritto di abitare nella casa coniugale su cui ancora pende il mutuo e sia costretto ad andare a vivere in affitto altrove o ad acquistare una nuova abitazione. Sappiamo infatti che, quando la coppia di coniugi ha avuto figli e questi non sono ancora autosufficienti, il giudice assegna l’immobile alla moglie, madre dei bambini con cui questi andranno a vivere. Sicché l’uomo è costretto a fare le valige ed andare altrove. Anche per lui dunque potrebbe porsi lo stesso quesito: in caso di mutuo cointestato, come liberarsi del debito dopo la separazione?

Ecco qualche consiglio in merito a questo delicato argomento.

Dopo la separazione chi è responsabile dei debiti?

Se la coppia si è sposata in regime comunione dei beni, i debiti pregressi gravano sui coniugi anche dopo la separazione e il divorzio. La divisione dei rispettivi patrimoni infatti, che consegue alla cessazione del matrimonio, ha effetti solo tra le parti, mentre, nei confronti dei terzi creditori sorti per debiti precedenti alla separazione, continua a sussistere la responsabilità di entrambi i coniugi.

Lo stesso discorso vale per i debiti contratti da entrambi i coniugi anche in regime di separazione dei beni. Succede spesso, ad esempio, che la banca chieda una seconda firma a garanzia del mutuo. In tal caso c’è un coniuge obbligato in via principale e l’altro che funge da fideiussore. Anche qui, la separazione e il divorzio non cambiano le carte in tavola: per cui, tanto il marito quanto la moglie continuano ad essere responsabili solidali del debito.

C’è tuttavia da dire che la banca, quasi sempre, quando eroga un mutuo, si fa rilasciare l’ipoteca sulla casa. Ciò implica che, in caso di inadempimento all’obbligo di versamento delle rate, l’unico pignoramento possibile sarà quello immobiliare, volto cioè alla vendita forzata dell’immobile ipotecato tramite l’asta giudiziaria. Se la banca ha già un’ipoteca è infatti obbligata ad agire prima su tale bene, non potendo sommare ulteriori pignoramenti.

La moglie, quindi, non rischierà il pignoramento dello stipendio o dei propri beni acquistati prima o tantomeno dopo la separazione.

Che fine fa la casa coniugale in caso di pignoramento?

Se il giudice ha assegnato la casa coniugale all’ex moglie, il provvedimento di assegnazione è opponibile all’eventuale aggiudicatario dell’asta per nove anni. Se invece la sentenza di separazione o divorzio è stata trascritta nei pubblici registri immobiliari, essa è sempre opponibile [1] e la moglie non potrà essere mandata via dall’immobile fin quando permangono le condizioni per l’assegnazione della casa (ossia fino a quando il figlio non sia divenuto autonomo economicamente o non sia andato a vivere altrove, con o senza la madre).

Il coniuge può svincolarsi dal mutuo dopo la separazione?

Di solito, all’atto della separazione, per i debiti cointestati il giudice decide chi debba sostenere i relativi oneri. Avviene spesso così che le rate del mutuo vengano poste a carico del marito nonostante il debito continui a gravare, nei confronti della banca, su entrambi i coniugi. Questo ovviamente incide sull’entità dell’assegno di mantenimento che viene proporzionalmente ridotto.

Potrebbe però succedere che proprio il marito, privato della casa perché assegnata dal giudice all’ex moglie oppure perché a questa ceduta con la separazione, voglia svincolarsi dal contratto di mutuo. Come può fare? Esistono alcune soluzioni. Ecco dunque come liberarsi da un mutuo cointestato dopo una separazione consensuale.

C’è da premettere che se la sentenza di separazione – sia essa consensuale o giudiziale – addossa l’obbligo di pagare il mutuo a carico di uno solo dei coniugi, il vincolo avrebbe valore solo tra le parti, ma non per la banca che sarebbe comunque legittimata ad agire nei confronti di entrambi i coniugi. Ci spieghiamo meglio.

Se marito e moglie si separano consensualmente e uno dei due non vuol più continuare a sostenere i costi provenienti dal mutuo, può accordarsi con l’ex affinché sia quest’ultimo a pagare le rate alla banca. Il tutto dovrà trovare spazio nell’accordo di separazione consensuale.

Lo stesso può succedere in via di separazione giudiziale, quella cioè affidata al giudice al termine della causa: il tribunale potrà imputare l’intero onere delle rate al marito diminuendo però l’entità del mantenimento a suo carico.

Questo non toglie che, nei confronti della banca, il debito resta comunque a carico di entrambi i coniugi. Così, se nonostante gli accordi o l’ordine del giudice, il marito smette di pagare la moglie potrebbe subirne le conseguenze in termini di pignoramento della casa.

Una soluzione potrebbe essere la vendita dell’immobile con immediato pagamento, attraverso il prezzo di acquisto, del residuo debito alla banca e contestuale estinzione dell’ipoteca. Si avrebbe così l’estinzione del debito sia in capo al marito che alla moglie.

Un’altra soluzione può essere quella di concordare con la banca la sostituzione del mutuo. In pratica viene rinegoziato il contratto di mutuo, con cancellazione dell’ipoteca e modifica dei soggetti obbligati, in quanto uno dei due coniugi viene lasciato fuori. La sostituzione porta all’estinzione del mutuo precedente che viene rimpiazzato con uno nuovo. Cambieranno però le condizioni del mutuo stesso, come ad esempio lo spread, le spese accessorie, ecc. Il tutto sarà più oneroso.

L’ultima soluzione si ha con l’accollo del mutuo che permetterebbe al coniuge che rimane proprietario dell’immobile in via esclusiva (acquistando anche l’altra parte), di mantenere le condizioni del mutuo attuale, divenendo comunque proprietario dell’intera unità abitativa.

Anche in questo caso bisogna essere in pieno accordo, ed in più ci deve essere la disponibilità da parte della banca ad accettare questa soluzione (e molto dipende anche dalle carte della separazione).


note

[1] Cass. S.U. sent. n. 11096/2002.


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