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La costituzione del convenuto

1 Marzo 2019 | Autore:
La costituzione del convenuto

In che modo ha inizio la partecipazione ad una causa da parte del convenuto cioè di chi è stato citato in un giudizio civile davanti al tribunale

Può capitare nella vita di ognuno di noi di vedersi recapitare un atto di citazione (personalmente da un ufficiale giudiziario oppure attraverso la posta). Se la notificazione avviene attraverso il servizio postale la busta verde sarà inconfondibile: è quella utilizzata per la notificazione degli atti giudiziari e, fra questi, anche l’atto di citazione che è quello con il quale il cittadino viene citato a comparire in un giudizio civile da una determinata persona, davanti ad un determinato tribunale, per una data altrettanto concreta. In ogni caso, anche se la notifica dell’atto di citazione non dovesse avvenire attraverso il servizio postale (e, quindi, con la famigerata busta verde), ma per il tramite di un ufficiale giudiziario, la sua improvvisa comparsa non è sicuramente più confortante o meno carica di cupi pensieri per il destinatario dell’atto. In entrambi i casi, comunque, non occorre farsi prendere dal panico: chiaramente sarà opportuno rivolgersi ad un avvocato che ci chiarirà meglio per quale motivo siamo stati citati in un giudizio civile e come potrà avvenire la nostra costituzione in quel giudizio, cioè la costituzione del convenuto. Con il termine convenuto, infatti, viene chiamata la persona che è citata in giudizio da un altro soggetto (chiamato attore) perché, ad esempio, l’attore lo ritiene responsabile del danno che ha subito e vuole essere risarcito attraverso la sentenza con la quale il giudice lo avrà effettivamente ritenuto responsabile del danno e lo avrà, di conseguenza, condannato al pagamento della somma necessaria a risarcire. Nell’articolo che segue illustreremo i passi che la legge [1] stabilisce che si debbano fare affinché il convenuto possa partecipare alla causa civile per la quale l’attore lo ha chiamato a comparire davanti al tribunale.

Come avviene la costituzione del convenuto?

Innanzitutto occorre precisare che il convenuto non è obbligato a partecipare al giudizio per il quale l’attore lo ha citato.

Costituirsi in un giudizio civile non è cioè obbligatorio, ma è una libera scelta che il cittadino, assistito dal suo avvocato, compie.

Viceversa è chiaramente necessario che l’atto di citazione venga correttamente notificato alla persona che si vuole chiamare in giudizio: una volta ricevuto l’atto, quindi, il convenuto prima di tutto deciderà se partecipare o meno al giudizio.

Se non parteciperà al giudizio ovviamente non potrà difendersi e proporre la sua versione dei fatti (sarà chiamato contumace); se, al contrario, avrà deciso di costituirsi in giudizio, dovrà rispettare un ben preciso iter burocratico (in realtà sarà l’avvocato a doverlo correttamente seguire).

Chiariamo che davanti al tribunale civile l’assistenza di un legale è sempre necessaria (salvo che il convenuto sia egli stesso un avvocato) e, quindi, toccherà al legale seguire la procedura per una corretta costituzione in giudizio del convenuto suo assistito.

La legge [2] stabilisce che il convenuto si debba costituire in giudizio almeno venti giorni prima della cosiddetta udienza di prima comparizione; la data di questa udienza è indicata nell’atto di citazione che fu notificato per posta oppure direttamente attraverso l’ufficiale giudiziario.

Evidenziamo che:

  • il giudice designato per la causa può spostare la data della prima udienza indicata nell’atto citazione ad un giorno diverso; in questo caso sarà cura dell’avvocato informarsi in cancelleria (cioè nell’ufficio amministrativo del tribunale) della data effettiva in cui ci sarà l’udienza ed il termine di venti giorni prima dell’udienza sarà, in questo caso, riferito alla data fissata dal giudice e non più a quella indicata nell’atto di citazione;
  • è possibile per il convenuto costituirsi anche dopo il termine di venti giorni prima dell’udienza di prima comparizione, ma la costituzione tardiva (cioè avvenuta oltre il termine di venti giorni prima dell’udienza) impedisce al convenuto di proporre alcune contestazioni (quelle, ad esempio, sulla competenza per materia, per valore o per territorio del giudice) e di proporre le cosiddette domande riconvenzionali contro l’attore (cioè il convenuto costituitosi tardivamente potrà solo difendersi e non potrà avanzare delle domande contro l’attore che lo ha chiamato in giudizio).

Detto questo, bisogna aggiungere che praticamente la costituzione in giudizio del convenuto avviene con la consegna ed il deposito in cancelleria, da parte dell’avvocato, di un fascicolo (fascicolo di parte) contenente la comparsa di risposta (cioè l’atto con cui si prende ufficialmente posizione rispetto a quanto scritto e richiesto nell’atto dell’attore), la procura (cioè il mandato che il convenuto gli ha conferito per assisterlo) e i documenti utili per lo svolgimento della causa.

Insieme alla comparsa di risposta, nel fascicolo di parte va allegato l’originale dell’atto di citazione con cui l’attore ha citato in giudizio il convenuto.

Il convenuto si costituisce depositando il proprio fascicolo in cancelleria

Cosa contiene la comparsa di risposta?

Abbiamo detto che in sostanza la costituzione in giudizio del convenuto avviene con la consegna ed il deposito in cancelleria, da parte dell’avvocato, di un fascicolo (cosiddetto fascicolo di parte) contenente innanzitutto la comparsa di risposta (oltre alla procura, ai documenti e all’originale dell’atto di citazione).

Abbiamo anche chiarito che la comparsa di risposta è l’atto con cui il convenuto, tramite il suo avvocato, prende ufficialmente posizione rispetto a quanto scritto e richiesto nell’atto di citazione dell’attore.

Più nel dettaglio [3] nella comparsa di risposta il convenuto deve:

  • proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti che l’attore ha posto a fondamento dell’atto di citazione;
  • indicare le proprie generalità ed il codice fiscale;
  • indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi (ad esempio quali testimoni chiede di poter ascoltare e/o quali prove scritte esibisce ed allega al proprio fascicolo);
  • indicare i documenti che offre in comunicazione al giudice ed all’attore avversario;
  • formulare le proprie conclusioni;
  • dichiarare se intende a sua volta chiamare in causa un terzo (ad esempio la compagnia assicuratrice con la quale ha stipulato una polizza per tutelarsi dagli effetti dei danni che l’attore vuole essere risarciti).

Il fascicolo di parte del convenuto sarà inserito dal cancelliere nel fascicolo d’ufficio della causa insieme al fascicolo dell’attore.

La causa civile potrà quindi iniziare con la prima udienza di comparizione alla quale saranno presenti gli avvocati delle parti che si saranno costituite (depositando nei tempi previsti i loro fascicoli in cancelleria) e, se vorranno, anche le parti stesse.

Il convenuto può anche non costituirsi in giudizio


note

[1] Artt. 166 e 167 cod. proc. civ.

[2] Art. 166 cod. proc. civ.

[3] Art. 167 cod. proc. civ.


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3 Commenti

  1. L’articolo, per completezza, avrebbe dovuto indicare anche i casi nei quali il convenuto può costituirsi personalmente senza essere avvocato e senza l’assistenza di un avvocato …

    1. Egregio signor Pierluigi, l’articolo, come può vedere leggendo il sottotitolo, è volutamente limitato alla costituzione davanti al tribunale mentre, come le è noto, i casi di costituzione in proprio del cittadino sono essenzialmente limitati, nei giudizi civili, ai procedimenti dinanzi al giudice di pace. La invito, comunque, a verificare, nel nostro archivio di articoli, l’esistenza dell’articolo che più corrisponde alla sua legittima curiosità ed al suo legittimo interesse.
      La saluto cordialmente

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