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Omissione di soccorso animali

14 Febbraio 2019 | Autore:
Omissione di soccorso animali

Omissione di soccorso: cos’è e quando si verifica? Cos’è l’omissione di soccorso stradale? L’omissione di soccorso di animali è reato?  

Nel caso dei sinistri stradali, l’omissione di soccorso rappresenta un reato punibile con il carcere; se, poi, dall’incidente deriva il ferimento grave o la morte di una persona, la fuga del conducente costituisce un’ipotesi aggravante della pena normalmente prevista per questi delitti. Forse non sai, però, che la legge contempla anche l’omissione di soccorso di animali: si tratta di uno specifico illecito che punisce chi non presti soccorso ad un animale vittima di incidente stradale. Di per sé, non si tratta di un’ipotesi delittuosa e, pertanto, non è previsto il carcere in caso di violazione; tuttavia, non è detto che l’omissione possa trasformarsi in qualcos’altro di ben più grave, tramutandosi in un reato a tutti gli effetti. Tanto premesso, se ritieni che questo argomento possa interessarti, allora ti invito a proseguire nella lettura: ti spiegherò cos’è l’omissione di soccorso animali.

Omissione di soccorso: cos’è?

Quando si parla di omissione di soccorso si pensa sempre agli incidenti stradali: il collegamento è giusto, visto che il codice della strada espressamente prevede un reato del genere, il quale si configura ogni volta che, dopo aver cagionato un sinistro, non ci si fermi a soccorrere.

In realtà, l’omissione di soccorso è un reato molto più ampio, il quale prescinde dalla situazione che ha generato la necessità di aiuto della persona in difficoltà. Secondo la legge, infatti, si macchia del reato di omissione di soccorso e, pertanto, è punito con la reclusione fino a un anno (salvo aumenti nel caso di morte o lesione personale della vittima) chi, trovando abbandonato o smarrito un minore degli anni dieci o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per qualsiasi altra causa, omette di darne immediato avviso alle autorità competenti. Stessa pena è prevista per chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità [1]. In pratica, si macchia del reato di omissione di soccorso chiunque viene meno al dovere di solidarietà reciproca che incombe su qualsiasi cittadino.

Omissione di soccorso stradale: cos’è?

Una particolare fattispecie di omissione di soccorso è quella prevista dal codice della strada nel caso di incidente stradale: secondo la legge, il responsabile del sinistro non si ferma a prestare soccorso alle vittime è punito con la reclusione da uno a tre anni, oltre che con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni [2].

La condotta appena descritta costituisce un’omissione di soccorso stradale, ipotesi speciale rispetto alla più generale fattispecie di omissione di soccorso descritta nel paragrafo precedente e, soprattutto, punita più severamente. Da specificare che il delitto si integra solamente se a commetterlo è il responsabile del sinistro stradale.

Omissione di soccorso animali: è reato?

Accanto all’omissione di soccorso tradizionale, la legge ha introdotto anche la fattispecie di omissione di soccorso di animali; non si tratta però di un reato, ma solamente di un illecito punito con una sanzione amministrativa. Secondo la legge, l’utente della strada, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chi trasgredisce a questo obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 422 a 1.694 euro.

Anche chi non è l’autore di un sinistro stradale, ma ne è rimasto comunque coinvolto, può rispondere dell’illecito di omissione di soccorso di animali: secondo la legge, le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso; la violazione di questo precetto è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 85 a 338 euro [3]. L’obbligo di soccorso non grava solo sul soggetto che ha cagionato l’incidente, quindi, ma anche su chi sia stato comunque coinvolto in esso; in quest’ultimo caso, però, la pena è meno severa.

Omissione di soccorso animali: quando è reato?

È possibile che l’omissione di soccorso di animali si trasformi in un reato, cioè in un crimine punito con la prigione. Nell’ipotesi in cui sopravvenga la morte dell’animale dovuta al mancato soccorso e, pertanto, derivata dalla condotta omissiva dell’investitore, è possibile che si integri il grave reato di uccisione di animali, punita con la reclusione da quattro mesi a due anni [4].

Secondo i giudici, il reato di uccisione di animali può essere cagionato sia tramite una condotta attiva, sia mediante una condotta omissiva, come può esserlo appunto quella di chi, avendo cagionato un incidente stradale oppure essendone rimasto solamente coinvolto, non si adoperi per aiutare l’animale da affezione bisognoso di soccorso. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione [5] l’automobilista che, dopo aver accidentalmente investito un animale domestico, ometta, senza giustificazione alcuna, di prestare soccorso, impedendo altresì ad altre persone di prestare all’animale le dovute cure, può essere chiamato a rispondere del reato di uccisione di animali.

Non è da escludere, poi, che se dall’omissione di soccorso di animali derivi non la morte, ma il ferimento dello stesso, si integri l’ipotesi delittuosa di maltrattamento di animali,  punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da cinquemila a trentamila euro [6].


note

[1] Art. 593 cod. pen.

[2] Art. 189, comma 7, codice della strada.

[3] Art. 189, comma 9-bis, codice della strada.

[4] Art. 544-bis, cod. pen.

[5] Cass., sent. n. 29543 del 09.06.2011.

[6] Art. 544-ter cod. pen.

Autore immagine: Unsplash.com


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13 Commenti

  1. buongiorno. amo gli animali e mi si stringe il cuore nel vedere per strada poveri cuccioli uccisi dall’ignoranza dell’uomo. per giunta non intervengono neppure a salvarli… quante volte ci troviamo di fronte a omissioni di soccorso di autisti senza cuore.

  2. Che crudeltà non intervenire e lasciare quei poveri animali al loro triste destino!!! Ecco che la legge interviene! Chissà se prima o poi l’uomo si prenderà le sue responsabilità. io vorrei sapere cosa dice la legge nel caso di maltrattamenti di animali? grazie

    1. Buongiorno Luisa! La legge punisce con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da cinquemila a trentamila euro chiunque, per crudeltà o senza necessità, provoca una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La pena è aumentata della metà se da questi fatti deriva la morte dell’animale. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

  3. Salve, il cane del mio vicino a mio parere viene maltrattato…come posso dimostrare il maltrattamento sugli animali?

    1. Buongiorno Maria! Chiunque abbia il ragionevole sospetto che un’attività delittuosa si stia compiendo, può sporgere denuncia. La raccolta delle prove spetta agli organi inquirenti.Ciò non significa che, ad ogni minimo sospetto, tu debba allertare i carabinieri. Nel caso dei maltrattamenti e abbandono di animali da affezione la cosa sembra farsi ancora più difficile, visto che le povere vittime non possono testimoniare. Tuttavia, ci sono molti elementi di cui puoi tener conto. Ad esempio, il continuo guaire del cane del vicino dovrebbe insospettire circa le condizioni in cui vive l’animale; allo stesso modo, il cattivo odore che proviene da un’abitazione limitrofa può giustificare una segnalazione alle autorità, soprattutto quando si sappia che all’interno della predetta ci sono degli animali. In quest’ultimo caso, tra l’altro, scattano anche esigenze di tutela della salute pubblica, per le quali sarebbe opportuno avvertire anche l’azienda sanitaria locale per i dovuti accertamenti. Altra condotta che induce a denunciare il maltrattamento di animali alle autorità è il rinvenimento, per strada o anche nel giardino privato, di polpette avvelenate o di altri strumenti volti a nuocere agli animali. Poi, ci sono anche le persone che, alla cattiveria, aggiungono la stupidità: è l’ipotesi degli esibizionisti che pubblicano sui profili social il maltrattamento di animali da affezione come se fosse un’opera d’arte. In casi come questi, c’è poco da indugiare: occorre subito avvertire le forze dell’ordine e, per precostituirsi una prova da esibire, salvare l’immagine pubblicata in internet (anche uno screenshot è sufficiente).

  4. L’altro giorno il fidanzato della mia vicina ha portato il suo cane a spasso e poi è passato a salutarmi… Improvvisamente è entrato in casa ed ha distrutto il mio vaso di cristallo in mille pezzi. Una tragedia! Era un regalo a cui tenevo tantissimo. Allora, io gli ho detto di rimborsarmi almeno il prezzo, ma lui ha detto che il cane non è il suo ma è della sua fidanzata. Ora io da chi posso pretendere il rimborso del prezzo del mio amato vaso?

    1. Buongiorno Tiziana. Il Codice civile stabilisce che, per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno, la responsabilità può essere sia del proprietario dell’animale che di «chi se ne serve durante il tempo in cui lo ha in uso». Il che significa che non importa tanto a chi è intestato il cane ma piuttosto chi ne ha la disponibilità materialmente nel momento in cui si verifica il danno: chi cioè lo porta a spasso (ad es. il dog-sitter), chi lo tiene al guinzaglio, chi lo custodisce quando il padrone è in vacanza, ecc. Questo perché conta il rapporto diretto tra il soggetto e l’animale, a prescindere da quanto risulta invece all’anagrafe canina. Non c’è dubbio che se il cane ha rotto il tuo vaso, avrai diritto al rimborso per il valore dell’oggetto al momento della rottura (non quindi secondo il prezzo d’acquisto) dal fidanzato della tua vicina. Se non dovesse adempiere, potrai agire contro di lui con un’azione civile volta a ottenere il risarcimento del danno. Ciò però sempre a condizione che si tratti di un importo non irrisorio: i danni di dimensioni minime non possono essere risarciti.

  5. Buonasera,
    purtroppo la mia micina è stata investita, da una persona che con la sua auto andava ben oltre i limiti di velocità della strada stessa, ( strada di campagna larga si e no 3metri) limite a 30km/h) l’ha investita ed ha tirato diritto, è accaduto a 2 metri dalla porta di casa mia,…non si è fermato nulla di nulla, senza contare che purtroppo abbiamo anche le telecamente sul lato della strada ed abbiamo anche potuto vedere tutto. La persona interessata ha percorso svariate volte questa strada come se stesse testando l’auto ( modello particolare lancia thema degli anni 80)..volevo far denuncia ai vigili, e gli stessi mi hanno detto che gli serve il filmato. Il porblema che essendo un filmato delle telecamere non posiamo scaricarlo e nemmeno cederlo a terzi se non hanno l’apposito programma, pensavamo che se glielo avessimo fatto visionare salvato sul ns cellulare sarebbe dovuta bastare come denuncia. Si vede persino la targa dell’auto..e facendo un veloce controllo sui siti in essere risulta persino senza assicurazione..io non comprendo come mai non basti la visione in diretta del’accaduto..che fa vedere palesemente che la persona pur AVENDOLA VISTA SUL CIGLIO DELLA STRADA..non abbia rallentato o altro..mi ci piange il cuore , e sopratutto la gattina non me la restituirà piu nessuno e mi fa arrabbiare che la burocrazia sia cosi ..che ti impedisca di fare le cose e farle rispettare..non riavro mai la micina..ma almeno a quell’individuo potevo fargliela pagare..

      1. Buongiorno, la ringrazio per la gentile risposta.
        Mi sono recata a fare denuncia ai carabinieri, che mi hanno subito detto che senza prove la denuncia è respinta,
        Ho detto di avere nel caso il filmato, dove si vede tutto, compresa la targa…ma devo chiamare il tecnico delle telecamere per poterlo mettere sul cd..
        e li, mi son cascate le braccia.
        Ho la telecamera che riprende lungo casa mia, sto a ridosso della strada, e per riprendere la lunghezza della mia proprieta prendo anche la strada ( si vede solo di giorno la notte non ho illuminazione per vedere le riprese sul lato strada ) ed è grazie a questa che ho potuto vedere..mi viene detto che potrei essere denunciata io per violazione della privacy, ecc..e che i fimati non valgono NULLA..siamo nell’assurdo…
        se ci fosse stato un bambino o una persona..???
        siamo fuori dal mondo, uno è libero di fare quello che vuole tanto poi per privacy non puo essere portato nulla..:(
        sono veramente delusa.
        a me non importava nulla di un eventuale risarcimento, a me la micina non me la ridarà piu nessuno..e non ci sono soldi che potrebbero sotituirla…e nel caso li avrei donati al gattile di zona, a me importava che venisse punito chi ha agito cosi..in modo inumano, e senza assicurazione..sapendo che quella via non è controllata mai da nessuno! mi scusi lo sfogo..ma nel suo mex avevo visto un barlume di speranza..perche venisse fatta in qualche modo giustizia..ed invece siamo alle solite, italia si tutela solo chi fa il furbo..e contro legge..
        la ringrazio e la saluto gv

        1. Gent.ma,
          i carabinieri DEVONO accettare la Sua querela, pena l’integrazione del reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.). Si faccia accompagnare in caserma da un avvocato. In alternativa, Le consiglio di sporgere denuncia direttamente in Procura, ufficio ricezione atti, ove senz’altro l’acquisiranno. Al limite, attenda di avere le registrazioni, così da poter corroborare quanto da Lei sostenuto e da poter aiutare le autorità inquirenti nello svolgimento delle indagini.
          Avv. Mariano Acquaviva

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