Sono un dipendente del credito aderente al fondo esuberi dall’1/1/2018, con finestra previdenziale l’1/1/2022. Per esigenze familiari intendevo avvalermi dell’istituto della cessione del quinto, ma l’INPS mi ha negato tale facilitazione, riferendomi che la natura della mia prestazione – assegno straordinario credito L.232/16 – non permette tale operazione. Detta posizione di rigetto è giustificata nella forma e nel merito?
La disciplina della cessione del quinto è regolata dalla L. n. 180/1950, di approvazione del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (modificato ed integrato dalla L. n. 311/2005 e dalla L. n. 80/2005). Questa è la normativa di riferimento a seguito della Legge Finanziaria del 30 dicembre 2004, n. 311 che ha esteso ai dipendenti dei datori di lavoro privati le disposizioni relative alla cessione del quinto dello stipendio.
La L. n. 80/2005 ha previsto la facoltà di contrarre prestiti a fronte della cessione del quinto del compenso che abbia carattere certo e continuativo per:
- tutti i lavoratori dipendenti statali:
– assunti con contratto a tempo indeterminato;
– residenti in Italia con età tra i 18 e i 63 anni;
- tutti i lavoratori dipendenti di aziende private assunti con contratto a tempo indeterminato;
- i lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi ecc.;
- i quadri e i dirigenti;
- tutti i titolari di una pensione.
Il Legislatore ha indicato i requisiti che devono avere i lavoratori per l’esercizio della cessione. In particolare si richiede che il dipendente sia in servizio, abbia stabilità nel rapporto di impiego, percepisca uno stipendio fisso o continuativo, abbia diritto a percepire la pensione o qualsiasi trattamento di fine rapporto ed il prestito abbia durata di cinque o dieci anni.
Inoltre, per i lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato si richiede che:
– la cessione dello stipendio non sia superiore a un quinto;
– la cessione dello stipendio abbia durata non superiore a dieci anni;
– i dipendenti siano addetti a servizi di carattere permanente; – siano muniti di stipendio o salario a carattere fisso o continuativo.
Come anticipato, la legge ha esteso anche ai pensionati la possibilità di contrarre prestiti personali estinguibili con una trattenuta diretta sulla rata della pensione.
Per questi ultimi, il prestito si può chiedere con tutte le pensioni, ad eccezione di:
– pensioni e assegni sociali;
– invalidità civili;
– assegni mensili per l’assistenza ai pensionati per inabilità;
-assegni di sostegno al reddito;
– assegni al nucleo familiare;
-prestazioni di esodo ex art. 4, commi da 1 a 7 – ter, della L. n. 92/2012.
Alla luce di quanto affermato, essendo gli assegni straordinari del credito prestazioni a sostegno del reddito a carico dei datori di lavoro, e riconosciuti con accordi aziendali per agevolare l’esodo dei lavoratori a tempo indeterminato che raggiungono i requisiti per la pensione entro un determinato periodo, si ritiene che l’INPS giustamente non concede la cessione del quinto su tale tipologia di emolumento.
Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. Daniele Bonaddio