Ho 50 anni, mi sono laureato nel 1995 in Architettura (cinque anni di corso di laurea), militare dal 23/3/1995 al 21/6/1996; Ferma biennale Arma CC dal 21/6/1996 al 20/6/1998 con contribuzione in INPDAP, due anni nella gestione separata (1998-1999) e dal 5/1999 i miei contributi sono stati versati all’ INPS (N.B. nel 1990 ho versato dei contributi in questo Ente per sole 8 settimane). In base alle nuove disposizioni in merito al riscatto agevolato della laurea, quanto dovrei pagare e quanto potrei detrarre? Inoltre in quale cassa è più opportuno riscattare gli anni (Inps, Inpdap o gestione separata).
Innanzitutto, si deve premettere che, nell’ipotesi in cui l’art.20, comma 5-quater, del DL 4/2019, con la conversione in legge resti invariato, il lettore non potrebbe richiedere il riscatto agevolato degli anni di laurea, in quanto al beneficio possono accedere i lavoratori sino al compimento del 45° anno di età. Inoltre, il riscatto può essere chiesto solo per i periodi assoggettati al sistema di calcolo contributivo. In base a quanto reso noto sinora, ad ogni modo, con la conversione in legge l’accesso al riscatto agevolato dovrebbe essere esteso ai lavoratori sino ai 50 anni di età, e potrebbe essere esteso anche ai periodi da valutare col sistema retributivo.
Per quanto riguarda il costo del riscatto agevolato, sulla base della normativa attuale l’onere è unico, a prescindere dalla gestione in cui il riscatto è effettuato.
In particolare, l’onere si calcola applicando l’aliquota IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) vigente, per i lavoratori dipendenti, al momento della presentazione della domanda di riscatto, al minimale di reddito applicato presso le gestioni Inps degli artigiani e dei commercianti.
In parole semplici, l’onere, per chi presenta la domanda nel 2019, si calcola in questo modo:
33% (aliquota IVS vigente presso il fondo pensione lavoratori dipendenti) di 15.878 (minimale di reddito presso le gestioni degli artigiani e dei commercianti), moltiplicato per il numero di anni di laurea da riscattare.
Nel caso specifico, dovendo il lettore riscattare 5 anni di laurea, l’onere sarebbe pari a 15.878 x 33% x 5, ossia a 26.198,70 euro (5.239,74 euro per ogni anno).
Nel caso in cui, nella conversione in legge, sia consentita la facoltà di riscatto agevolato sino ai 50 anni di età, ma i periodi siano da valutare col solo sistema contributivo, si ritiene l’impossibilità, per il lettore, di accedere al riscatto agevolato presso Inpdap o Inps dipendenti, in quanto, trattandosi di periodi antecedenti al 1996, determinerebbero un incremento della quota retributiva della pensione (cioè della quota da calcolare col sistema retributivo, basato sulle ultime retribuzioni, o redditi, e sulle settimane contribuite sino al 2011, per chi possiede oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, o sino al 31 dicembre 1995, per chi possiede meno di 18 anni di contributi alla stessa data). Il riscatto potrebbe però avvenire presso la gestione Separata, in quanto tutta la contribuzione accreditata presso la gestione, anche precedente al 1996, è valutata col solo sistema contributivo. La questione dovrà, comunque, essere esplicitamente chiarita, considerando che, ad oggi, non è possibile riscattare presso la gestione Separata i periodi del corso di studi di laurea antecedenti al 1996.
Nel caso in cui, nella conversione in legge, sia consentita la facoltà di riscatto agevolato sino ai 50 anni di età, ma i periodi siano da valutare ai soli fini del diritto alla pensione (come previsto nelle precedenti bozze di decreto), il lettore potrebbe accedere anche al riscatto agevolato presso Inpdap o Inps dipendenti, oltreché al riscatto presso la gestione Separata. In ogni caso, i periodi riscattati servirebbero per il solo diritto alla pensione, e non incrementerebbero la sua misura.
In definitiva, sia considerando la prima ipotesi di conversione, che considerando la seconda ipotesi, non è possibile effettuare una valutazione di convenienza, ossia valutare in quale gestione converrebbe effettuare il riscatto agevolato: nella prima ipotesi, in quanto non vi sarebbe altra possibilità che accreditare la contribuzione presso la gestione Separata, ammesso che questa possibilità sia consentita dall’eventuale nuova disposizione; nella seconda ipotesi, in quanto la misura della pensione non aumenterebbe (potrebbe comunque risultare maggiormente opportuno accreditare i contributi presso la cassa nel quale risulta il maggior numero di periodi coperti, nel caso specifico Inps, nell’ipotesi in cui si voglia raggiungere il diritto ad un’autonoma pensione e non si voglia utilizzare il cumulo o la totalizzazione dei versamenti accreditati presso gestioni diverse).
Si noti che si sta parlando, però, di mere ipotesi, dal momento che, se la disposizione rimanesse invariata nella conversione in legge, il lettore non potrebbe accedere al riscatto agevolato per ragioni di età. Inoltre, nel caso in cui sia incrementato il solo requisito di età, ma resti invariata la possibilità di riscattare i soli periodi del corso di studi valutabili col sistema contributivo, sarebbe necessario un chiarimento ufficiale sulla possibilità di riscattare i periodi anteriori al 1996 presso la gestione Separata con l’agevolazione, o se invece il beneficio sia precluso a prescindere, per tutti i periodi sino al 31 dicembre 1995.
Per quanto riguarda la possibilità di dedurre ai fini fiscali il costo del riscatto agevolato degli anni di laurea dal reddito, non essendo specificato diversamente dal decreto, si ritiene che il costo sia interamente deducibile dal reddito imponibile, come avviene per la generalità della contribuzione previdenziale obbligatoria.
Nel caso in cui, al lettore risulti impossibile accedere al riscatto agevolato, sarebbe comunque possibile per lui beneficiare del riscatto “ordinario” degli anni di laurea.
Per calcolare il costo del riscatto, per quanto riguarda i periodi soggetti al sistema retributivo, è necessario effettuare un primo calcolo della pensione considerando i soli contributi presenti nella gestione di destinazione, poi un secondo calcolo della pensione considerando anche i periodi da riscattare, come se risultassero già accreditati nel fondo prescelto.
Bisogna poi fare la differenza tra i due calcoli per ottenere l’ammontare del beneficio conseguito. Una volta determinato il beneficio, questo si deve moltiplicare per un apposito coefficiente che cambia in relazione all’età, al sesso e all’anzianità contributiva del lavoratore: si ottiene, così, la riserva matematica, che corrisponde al costo del riscatto relativo alla quota retributiva della pensione.
Per quanto concerne i contributi da riscattare soggetti al calcolo contributivo, la determinazione dell’onere di riscatto è più semplice. Bisogna infatti:
– prendere come riferimento la retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi;
– moltiplicare la retribuzione per gli anni da ricongiungere e per l’aliquota contributiva (33% per l’Inps Fondo pensioni lavoratori dipendenti).
Il costo del riscatto ordinario, in ogni caso, è considerato un onere deducibile: diminuisce, cioè, il reddito da sottoporre a tassazione (reddito imponibile Irpef).
Nel caso specifico, ipotizzando che il panorama normativo non cambi, il lettore potrebbe soltanto riscattare (senza agevolazione) gli anni di laurea presso Inps dipendenti o ex Inpdap, trattandosi di periodi sino al 31 dicembre 1995, dunque assoggettati al calcolo retributivo. La convenienza maggiore, per quanto riguarda la misura della pensione, quasi sicuramente consisterebbe nell’effettuare il riscatto presso Inps dipendenti, in quanto, essendovi continuità di versamenti e maggiori coperture, si ipotizza che vi sia una retribuzione pensionabile più elevata rispetto alla retribuzione pensionabile Inpdap. Per quanto riguarda il costo del riscatto risulterebbe, di conseguenza, più conveniente il riscatto presso Inpdap, essendo con tutta probabilità presente una retribuzione pensionabile più bassa. Per una certezza assoluta, riguardo alla convenienza del riscatto ordinario, sarebbe comunque indispensabile, oltre ovviamente a un’analisi dettagliata dell’estratto conto contributivo, uno studio previdenziale personalizzato, comprensivo anche degli oneri di riscatto: questa pratica comporta però delle tempistiche di lavorazione molto lunghe e dei costi elevati.
Ad ogni modo, a parere della scrivente sarebbe opportuno attendere la conversione in legge del DL 4/2019, per sapere con certezza se il lettore avrà la possibilità, o meno, di rientrare nel riscatto agevolato. Solo se così non fosse, si potrebbe effettuare uno studio di convenienza riguardo alla facoltà di riscatto ordinario, presso Inps dipendenti o presso ex Inpdap.
Articolo tratto dalla consulenza resa dalla dott.ssa Noemi Secci