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Cosa fare quando si deve risarcire un danno

17 Febbraio 2019
Cosa fare quando si deve risarcire un danno

Dalla valutazione del tecnico alla definizione delle responsabilità. Come si scrive l’atto di transazione e in che modo vanno versati i soldi per l’indennizzo.

Ti è mai capitato di ricevere una richiesta di risarcimento e di cercare un accordo per evitare la causa che, probabilmente, sarebbe più costosa del risarcimento stesso? Facciamo un esempio. Mentre guidi, vai a sbattere contro il parafanghi della macchina davanti a te. Constatati i danni, tu e l’altro conducente vi accordate per un rimborso di 100 euro: quanto necessario per la riparazione. Vi date appuntamento al giorno successivo per la consegna dei contanti. In quel momento, però, devi prendere delle precauzioni: non consegnerai certo i tuoi soldi senza la certezza che il danneggiato non intraprenda azioni legali contro di te. Ed allora è giusto che tu ti chieda: cosa fare quando si deve risarcire un danno?

Gli esempi possono essere svariati. Nel mio palazzo, alcuni anni fa, uno dei condomini ha dovuto risarcire i danni per le infiltrazioni di acqua che, dai tubi del suo bagno, sono arrivate fino al soffitto sottostante. Una volta incassato il denaro, però, senza aver mai firmato un atto di transazione, il condomino danneggiato ha richiesto, dopo qualche giorno, un’ulteriore somma sostenendo di non essersi accorto delle macchie presenti anche sulle pareti verticali, anch’esse quindi da ritinteggiare.

È naturale che esistono dei rimedi legali, che i privati possono adottare anche senza bisogno di ricorrere a un giudice, onde regolare i propri interessi ed evitare altri litigi.

Qui di seguito ti chiarirò quindi cosa fare quando si deve risarcire un danno: lo farò con il mio lessico di sempre, da avvocato e da amico, di modo che non ti sfugga nulla.

La constatazione dei danni 

Il primo scoglio da superare è l’entità del risarcimento. È chiaro che il danneggiato vorrà abbondare e il responsabile deprimere, quanto più possibile, l’importo da corrispondere. Le parti sono ovviamente libere di trovare una via che le soddisfi entrambe. Ma se le trattative non dovessero sortire risultati, si può ricorrere alla valutazione di un tecnico del settore: un meccanico, un elettricista, un imbianchino, un commercialista, un avvocato, un medico, ecc.

Tale figura deve ottenere la fiducia di entrambi i soggetti, danneggiato e danneggiante. Si può anche affidare la quantificazione del danno a più di una persona, ma è necessario che il numero sia sempre dispari (altrimenti si possono creare stalli decisionali).

In alternativa si può decidere di affiancare al terzo i tecnici di fiducia delle parti. Ad esempio, per quanto riguarda il risarcimento dovuto a causa di un incidente stradale, ci si rivolge al capo dell’officina autorizzata dalla casa automobilistica, accompagnato però dai meccanici di fiducia dei rispettivi conducenti.

Ma che succede se una delle parti, una volta ottenuto il giudizio tecnico, dovesse tirarsi indietro e ritenerlo non idoneo? Per tutelarsi da una situazione del genere si può firmare, in anticipo, una scrittura privata in cui, dato atto del danno e della intenzione di risolvere bonariamente la vertenza, senza ricorrere al tribunale, si affida a un soggetto – da individuare con nome e cognome già in questa sede – la determinazione dell’ammontare del risarcimento. In pratica il terzo funge solo da criterio integrativo per definire l’entità del danno e non anche per stabilire le ragioni e le colpe. Sarà bene quindi che la scrittura privata fissi i paletti oltre i quali il tecnico non può andare. Con questo contratto, le parti si obbligano esplicitamente e irrevocabilmente a dare attuazione alla valutazione.

Tale ipotesi è contemplata anche dal Codice civile che stabilisce la possibilità di opporsi al giudizio tecnico solo se il terzo si è comportato in malafede [1].

La valutazione delle responsabilità

Nell’analizzare il paragrafo precedente abbiamo dato per scontato che danneggiato e danneggiante avessero già definito la responsabilità in capo a uno dei due. Ma non è detto che ciò avvenga. Potrebbe ad esempio succedere che uno dei due invochi una riduzione del risarcimento a suo carico per via della concorrente responsabilità dell’altra parte. Torniamo all’esempio delle infiltrazioni. Se il condomino del piano di sotto avesse lasciato, in corrispondenza del gocciolamento dell’acqua, un divano pregiato, senza prendersi cura di spostarlo, non potrebbe poi chiedere il risarcimento. Un suo comportamento più diligente avrebbe infatti ridotto l’ammontare dell’indennizzo.

Dunque, anche nella valutazione delle responsabilità del danno ci si può affidare a un terzo. A riguardo il Codice di procedura civile prevede uno strumento molto utile che si chiama arbitrato. Ti consiglio di leggere, a riguardo, la nostra guida dal titolo Arbitrato: cos’è. In pratica, si affida la decisione a un arbitro che funge da giudice privato: la sua decisione – che si chiama lodo – ha la stessa efficacia di una sentenza del tribunale e consente, in caso di inadempimento, di ricorrere al pignoramento. Viceversa, nel caso della semplice scrittura privata, qualora uno dei due soggetti non vi si conformi, sarà necessario agire in tribunale.

L’atto di transazione

Dopo aver definito le responsabilità e l’ammontare del risarcimento, sarà bene che, prima della consegna del denaro, mettiate tutto per iscritto. Dovrete cioè realizzare una scrittura privata che, tecnicamente, va sotto il nome di transazione. In questa dovrete, prima di tutto, descrivere il fatto, poi il danno e infine come avete intenzione di risolvere la questione. Facciamo un esempio, rimanendo sempre sul tema delle infiltrazioni. Ecco un possibile atto di transazione:

«In data… tra il sig… e il sig… si conviene e stipula il seguente atto di transazione. Premesso che in data… nell’appartamento di… si verificavano infiltrazioni di acqua e macchie di umidità che provocavano la rovina della pittura del soffitto in corrispondenza della camera da letto… Premesso che, a seguito di accurate verifiche condotte congiuntamente dalle parti, si poteva verificare che la causa del danno era una conduttura di proprietà del sig… in quanto ammalata. La stessa conduttura veniva prontamente riparata. Ciò premesso, con riferimento ai danni prodotti a carico dell’appartamento del sig… le parti si accordano nel seguente modo. Il sig… versa al sig… la somma di euro… a complessivo indennizzo di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a seguito del fatto di cui in premessa. Il sig…, che riceve in data odierna il denaro e, con la firma della presente offre ampia quietanza, dichiara di non aver più nulla a che pretendere dal sig… e, per l’effetto, di ritenersi completamente soddisfatto. Le parti quindi rinunciano a qualsiasi azione giudiziaria conseguente ai fatti narrati».

Chiaramente l’atto di transazione non è condizione di validità dell’accordo che ben può essere concluso anche con una stretta di mani. Tuttavia, proprio per garantire le parti da un eventuale ripensamento di una delle due, sarà bene mettere tutto per iscritto.

La consegna del denaro

La consegna del denaro deve avvenire con una importante precauzione: se si tratta di più di 3mila euro, bisogna procedere alla consegna di un assegno non trasferibile o a un bonifico. Non sono consentiti i contanti da 2.999,99 euro in poi. Altrimenti scattano sanzioni amministrative.

L’importo deve essere versato al momento della firma dell’atto di transazione ove sarà bene specificare la modalità con cui viene consegnato il denaro: se in contanti, con bonifico o con assegno. In questi ultimi due casi la transazione avviene “salvo buon fine” del pagamento: significa che se l’assegno non viene coperto o se l’ordinativo di bonifico viene rifiutato, l’atto di transazione è inefficace. Dunque, sarà bene completare l’atto predetto con il seguente inciso:

«La somma predetta a titolo di risarcimento viene corrisposta a mezzo di bonifico bancario sul conto n…. intestato a …. L’accettazione del presente atto di transazione quindi avviene salvo buon fine di suddetto pagamento».


note

[1] Art. 1349 cod. civ.

Autore immagine: mano che dà soldi, di FGC


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