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Niente rottamazione imposte locali con società di riscossione private

17 Febbraio 2019
Niente rottamazione imposte locali con società di riscossione private

Imu, Tasi, Tari, bollo auto fuori dalla rottamazione se recuperate da esattori costituiti in forma di società privata. 

Sono in scadenza i termini per la presentazione della richiesta della rottamazione ter, tuttavia c’è ancora chi non ha chiari i vantaggi e i limiti della nuova misura predisposta dal governo. Il dubbio riguarda soprattutto le imposte locali come Imu, Tasi, Tari (l’imposta sui rifiuti) e il bollo auto. Si tratta, come noto, di tasse di spettanza rispettivamente dei Comuni e delle Regioni. Ebbene, il dubbio che ancora circola è se tali debiti rientrano nella definizione agevolata. La risposta è purtroppo negativa. Diversamente da quanto avvenuto per la prima e la seconda edizione della “rottamazione”, la rottamazione ter è esclusa per i tributi locali riferiti a quei Comuni che hanno affidato il servizio riscossione a soggetti privati. Cerchiamo di capire meglio come stanno le cose. 

Rottamazione ter: per quali debiti?

La nuova definizione agevolata approvata dal Governo con il collegato alla legge di Bilancio per il 2019 riguarda tutti i debiti oggetto di cartella esattoriale, esclusi:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Possono aderire alla nuova rottamazione tutti coloro che hanno carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi. 

Per maggiori informazioni leggi Rottamazione cartelle 2019: come fare.

Scadenza domanda rottamazione ter

La domanda per aderire alla rottamazione ter deve essere presentata entro il 30 aprile 2019 allo sportello di Agenzia Entrate Riscossione o per via telematica. L’esattore deve rispondere entro il 30 giugno 2019 comunicando l’ammontare delle somme dovute, le singole rate da pagare (il contribuente può infatti scegliere di pagare in un’unica rata o fino a dieci rate) e le singole scadenze delle rate.

Rottamazione ter: quali cartelle

L’aspetto che qui più ci interessa è per quali cartelle vale la rottamazione ter? Ebbene, la definizione agevolata si applica solo alle cartelle di Agenzia Entrate Riscossione e, quindi, sicuramente per tutte le imposte di natura erariale come Irpef, Iva, Irap, imposta di bollo, imposta catastale, ipotecaria, ecc.

Sono escluse le cartelle inviate da società private di cui, sempre più spesso, i Comuni e le Regioni si avvalgono da quando è stato sancito l’addio ad Equitalia Spa. La conseguenza è che per tutte le imposte locali, come Imu, Tasi e Tari, la cui riscossione è stata affidata a tali società non è possibile usufruire della rottamazione ter, a differenza invece di quanto è successo con le due precedenti versioni della rottamazione. In questo senso, chiaramente, chi ha debiti scaduti con il Comune è molto più svantaggiato rispetto a chi non ha pagato l’Irpef. Per il primo non resta che sperare nel condono approvato sempre dal governo, che prevede l’automatico annullamento dei ruoli tra il 2000 e il 2010 di importo non superiore a mille euro. Per questo aspetto leggi l’approfondimento Cartelle esattoriali sotto mille euro. 

Rottamazione ter per chi non ha potuto pagare le precedenti rottamazioni

I contribuenti che sono decaduti dalla prima versione della rottamazione delle cartelle per il mancato versamento del dovuto alle previste scadenze rateali sono pienamente riammessi, senza condizioni, ai vantaggi della definizione con la rottamazione ter, con l’azzeramento di sanzioni e interessi. Si potrà pagare il dovuto in cinque anni, con il massimo di dieci rate di pari importo, con scadenza al 30 luglio e al 30 novembre di ogni anno. L’istanza per aderire alla rottamazione ter dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019. L’agente della riscossione invierà, entro la fine di giugno 2019, una comunicazione con i bollettini precompilati, concernenti le somme da pagare. Infine, con riferimento ai carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2010, saranno automaticamente annullati (“a saldo e stralcio”), entro il 31 dicembre 2018, i debiti a ruolo di importo residuo al 24 ottobre 2018, per singolo carico, pari a mille euro (esclusi, in particolare, quelli per Iva all’importazione), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni.



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