Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile
Sentenza 18 gennaio 2019, n. 1383
Integrale
Rapporto di lavoro – Trasferimento del lavoratore – Poteri del datore – Limiti – Onere della prova in ordine alla necessità del trasferimento – A carico del datore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente
Dott. CURCIO Laura – Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25637/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 812/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/08/2016 R.G.N. 740/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza resa pubblica in data 3/8/2016 e notificata il 2/9/2016, confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato illegittimo il trasferimento disposto in data 29/3/2011 dalla s.p.a. (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) nonche’ il licenziamento intimato – per ragioni di carattere economico ed organizzativo – con applicazione degli effetti reintegratori e risarcitori sanciti dalla L. n. 300 del 1970, articolo 18, nella versione di testo applicabile ratione temporis.
La Corte distrettuale, a fondamento del decisum, osservava che il quadro probatorio definito in prime cure non aveva evidenziato l’effettivita’ delle ragioni addotte dalla societa’ a sostegno del trasferimento della lavoratrice dalla sede di (OMISSIS) a quella operativa di (OMISSIS) e ravvisati nell’esigenza di potenziare quest’ultima mediante sostituzione di altra dipendente ivi in servizio, che presentava una condizione di invalidita’ per la quale non le era piu’ agevole intrattenere rapporti col pubblico.
Non risultava, in sintesi, in alcun modo dimostrata la reale incidenza della patologia diagnosticata sullo svolgimento dell’attivita’ lavorativa ascritta alla collega della ricorrente, in quanto non acclarata alla stregua dei necessari accertamenti medico-legali di competenza del medico-aziendale ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 41, comma 2; non poteva, pertanto, ritenersi suffragata da prova l’esigenza organizzativa di un avvicendamento fra le lavoratrici presso la sede di (OMISSIS). Da tale premessa discendeva, quale corollario, l’illegittimita’ del licenziamento intimato alla (OMISSIS) per giustificato motivo oggettivo in relazione alla chiusura di tale dipendenza aziendale.
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la societa’ (OMISSIS) affidato a cinque motivi, ai quali resiste con controricorso la lavoratrice.
L’Inps ha depositato delega in calce al ricorso notificato.
La ricorrente societa’ e la lavoratrice hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Al di la’ di ogni questione attinente alla improcedibilita’ del presente ricorso ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, con riferimento all’omesso deposito da parte ricorrente, dell’attestazione di conformita’ all’originale della copia cartacea della sentenza impugnata e della relata di notifica eseguita in via telematica, osserva il Collegio che il ricorso e’ privo di fondamento.
Ed invero, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 41 Cost., comma 1 e dell’articolo 2103 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si critica la sentenza impugnata per avere tralasciato di considerare – nello scrutinio relativo alla legittimita’ del trasferimento – i dato oggettivo della sostituzione da parte della (OMISSIS), della collega affetta da uno stato di invalidita’, esclusivamente concentrandosi sulla ritenuta non dimostrazione delle ragioni di salute che avevano determinato il trasferimento della collega; si lamenta che si sia cosi’ dilatato, in modo eccessivo ed improprio, il nesso causale che deve essere oggetto di controllo giudiziale in ipotesi di verifica di legittimita’ del trasferimento del lavoratore.
2. Il motivo e’ infondato.
La Corte distrettuale, nel proprio incedere argomentativo, ha statuito che gravava sulla societa’ l’onere di dimostrare la effettiva ricorrenza delle ragioni organizzative sottese al trasferimento e, con ragionamento congruo e conforme a diritto, ha ritenuto detta dimostrazione, insussistente.
L’approccio dei giudici del gravame alla questione delibata e’ coerente coi principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, alla cui stregua in tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l’indicazione dei motivi, ne’ il datore di lavoro abbia l’obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimita’ del trasferimento, il datore di lavoro ha l’onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se puo’ integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non puo’ limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimita’ oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento (vedi ex plurimis, Cass. 13/1/2017 n. 807).
La Corte distrettuale, nello scrutinare l’avvicendamento delle lavoratrici nelle rispettive posizioni lavorative, ha doverosamente proceduto al vaglio della sussistenza dei presupposti relativi al disposto trasferimento, e lo ha fatto verificando la effettiva ricorrenza delle ragioni tecniche ed organizzative sottese all’avvicendamento delle lavoratrici nelle sedi indicate, ricondotte dalla societa’ alla esigenza di provvedere al potenziamento di una sede operativa mediante l’invio di una dipendente di maggiore esperienza in sostituzione di altra, affetta da patologie invalidanti che si deduceva non consentissero lo svolgimento di rapporti col pubblico.
L’effettivita’ delle ragioni sottese al provvedimento datoriale, costituiva l’antecedente logico-giuridico della legittimita’ della assegnazione della (OMISSIS) ad altra sede, secondo i principi teste’ enunciati, non implicando alcun “dilatazione del nesso causale oggetto di controllo giudiziale nell’ipotesi di trasferimento del lavoratore” come prospettata dalla societa’ ricorrente, secondo cui la Corte di merito, basandosi esclusivamente “sulla ritenuta non dimostrazione delle ragioni di salute che avevano determinato il trasferimento della collega (OMISSIS)”, non avrebbe tenuto conto del fatto oggettivo della sostituzione e della maggiore esperienza professionale della (OMISSIS) rispetto alla dipendente sostituita.
Le circostanze oggetto di vaglio da parte dei giudici del gravame rientravano in un medesimo quadro fattuale che e’ stato verificato congruamente, secondo modalita’ conformi a diritto perche’ rispettose, per quanto sinora detto, dei principi affermati in questa sede di legittimita’ sulla delibata questione, senza trasmodare in un inammissibile sindacato sulle scelte datoriali e sulla liberta’ di iniziativa economica dell’imprenditore.
3. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Ci si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto non sufficientemente dimostrate le patologie dalle quali era affetta la dipendente (OMISSIS) e che ne sconsigliavano l’esposizione a condizioni lavorative incompatibili con le proprie condizioni di salute, benche’ tali circostanze fossero da considerare del tutto incontestate fra le parti.
4. Il motivo va disatteso per plurime concorrenti ragioni.
Innanzitutto, non puo’ sottacersi che la critica mira a censurare un vizio del processo che si sostanzia nel compimento di un’attivita’ deviante rispetto alla regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore, giacche’ si deduce il mancato rispetto di modello legale attinente alla corretta individuazione dei fatti da porre a fondamento della decisione.
Essa sarebbe stata correttamente veicolata mediante la denuncia del vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non ai sensi del n. 3, comma 1della citata disposizione.
E’ pur vero che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; sicche’ non e’ indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilita’ della fattispecie di articolo 360 c.p.c., cui comma 1, n. 4.
Tuttavia, e’ altrettanto vero che, come affermato da questa Corte in ripetuti approdi, e’ inammissibile il ricorso per cassazione in cui sia denunciata puramente e semplicemente la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullita’ della sentenza e/o del procedimento sancita dal n. 4 della citata disposizione, essendosi il ricorrente limitato ad argomentare solo sulla violazione di legge (cfr. Cass. 28/09/2015 n. 19124 e Cass. S.U. 24/7/2013 n. 17931 in relazione alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato).
Nello specifico il motivo non si conforma ai principi enunciati cosi’ non inficiando la statuizione oggetto di censura.
5. Sotto altro versante, neanche puo’ tralasciarsi di considerare che la censura palesi, inoltre, profili di novita’, giacche’ si limita a riportare taluni stralci dei verbali di udienza del giudizio di primo grado, nei quali i procuratori delle parti evidenziavano che il capitolo di prova della memoria difensiva della societa’ – concernente la riduzione della capacita’ lavorativa della (OMISSIS) per effetto della quale non era in grado di svolgere attivita’ comportanti situazioni di tensione o stress cardiaco – costituivano fatti non contestati, cosi’ come parte dell’atto di appello; da tale atto, tuttavia, non si evince che la questione sia stata oggetto di specifico motivo di impugnazione, avendo l’appellante inserito la mera deduzione della circostanza nell’ambito della generale censura attinente alle ragioni tecniche, organizzative e produttive ex articolo 2103 c.c., che giustificavano il trasferimento.
6. Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ci si duole che la Corte di merito, nel negare valenza anche indiziaria alle dichiarazioni rese in sede giudiziaria dal difensore della lavoratrice, nel senso della non contestazione della circostanza relativa alla effettivita’ delle problematiche cardiache che affliggevano la collega (OMISSIS), abbia vulnerato la disposizione codicistica considerata, anche alla luce dell’esistenza di altri indizi gravi, precisi e concordanti, quali le deposizioni rese da un testimone e dalla stessa (OMISSIS) in diverso processo. Si deduce che in tal modo abbia violato l’articolo 2729 c.c., per il quale le dichiarazioni sfavorevoli del legale possono essere valutate come indizi presuntivi.
7. Anche tale doglianza va disattesa.
I rilievi formulati dalla societa’, riferiti a violazione di legge, sono volti, nella sostanza, a sindacare un accertamento di fatto condotto dal giudice del merito, che ha portato lo stesso a ritenere non dimostrata l’esigenza organizzativa sottesa al disposto avvicendamento fra la (OMISSIS) e la collega (OMISSIS).
A tale ricostruzione il ricorrente ne contrappone una difforme, proponendo una diversa valorizzazione degli elementi probatori raccolti, basata sul dato da essa allegato, e ritenuto incontestato, circa la inidoneita’ fisica della (OMISSIS) all’espletamento delle mansioni a lei ascritte.
La censura attinge, dunque, alla ricostruzione della vicenda storica quale svolta dalla Corte di Appello ed alla valutazione del materiale probatorid operata dalla medesima, traducendosi nella sostanza in un, diverso convincimento rispetto a quello espresso dai giudici del merito, non sindacabile nella presente sede. Il discrimine tra le distinte ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e’ segnato, invero, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 7394 del 2010, 16698 del 2010, 8315 del 2013); e l’ipotesi considerata rientra certamente nel paradigma da ultimo delineato.
Va, peraltro, in via ulteriore precisato che lo stato di invalidita’ da cui era affetta la collega della (OMISSIS) (di cui al certificato medico della commissione invalidita’ civile ASL di Palermo) – e che e’ prospettato dalla ricorrente quale ragione giustificativa della assegnazione della lavoratrice alla sede successivamente soppressa – neanche poteva essere validamente considerato un fatto storico da porre a fondamento del decisum (perche’ non contestato fra le parti), giacche’ in tali termini non puo’ essere riguardato un apprezzamento di natura tecnica, quale un accertamento di natura medico-legale, oltretutto formulato in data successiva (2/11/2011 – cfr. pag. 24 del presente ricorso) rispetto al disposto trasferimento della lavoratrice, risalente al 29/3/2011.
8. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si lamenta che la Corte distrettuale, nel vagliare le ragioni sottese al disposto trasferimento, abbia tralasciato di considerare le ulteriori ragioni che erano state manifestate a sostegno del provvedimento, ed individuate nella maggiore esperienza professionale oltre che nella sua maggiore idoneita’ a rilanciare il critico andamento della attivita’ dell’agenzia.
9. La censura non e’ ammissibile.
Il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
A tal fine il ricorrente deve indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisivita’” del fatto stesso (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 nn. 8053 e 8054 cui adde Cass. S.U. n. 19881 del 2014, Cass. S.U. n. 25008 del 2014, Cass. n. 417 del 2015).
In realta’ il ricorso risponde solo in parte a queste prescrizioni: la societa’ sostiene di aver dedotto tale fatto sin dal primo grado, ma non trascrive ne’ deposita l’atto del relativo giudizio in cui lo avrebbe riferito. E poiche’, come accertato in sede di merito, e’ proprio l’ingiustificata assegnazione della (OMISSIS) alla nuova sede ad averne inficiato il successivo licenziamento L. n. 604 del 1966, ex articolo 3, al punto che le due circostanze sono state dai giudici di merito inscindibilmente e causalmente considerate, non basta che l’allegazione del fatto che si assume omesso sia avvenuta con l’atto di appello (di cui il ricorso in esame trascrive vari passaggi), trattandosi di fatto che doveva essere tempestivamente allegato, a pena di decadenza ex articolo 416 c.p.c., sin dalla memoria difensiva di primo grado. Ne’ gioverebbe alla societa’ ricorrente intendere la censura come sostanziale deduzione d’un vizio motivazionale ridondante sub specie di violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, poiche’ esso sussiste solo in caso di motivazione materialmente e graficamente omessa, meramente apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria (cfr., ancora, Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053): non e’ tale il tessuto argomentativo che sostiene l’impugnata sentenza.
10. Al lume delle argomentazioni che precedono, il rigetto dei primi quattro motivi rende irrilevante ogni altro discorso relativo alla L. n. 604 del 1966, articolo 3, di cui si legge nella quinta censura, in cui la ricorrente non denuncia un vizio della sentenza, ma in sostanza si limita a segnalare che l’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso avrebbe travolto la conclusione, accolta dai giudici di merito, di inesistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
11. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Nessuna pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio va emessa in relazione alla posizione dell’Inps, che non ha svolto attivita’ difensiva.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 17 (che ha aggiunto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, il comma 1-quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.