Come si fa una legge in Europa? Come funziona la procedura legislativa ordinaria dell’Unione Europea? Quali sono i compiti del Parlamento e del Consiglio?
L’Unione Europea può essere paragonata ad un enorme Stato, costituito, come ogni altro, di propri organi e di proprie leggi. Come un qualsiasi Paese, quindi, l’Europa unita ha un Parlamento, un governo, dei giudici e degli organismi contabili; insomma, si tratta di uno Stato in piena regola. Come detto, anche l’Europa ha le proprie leggi, le quali sono un po’ particolari perché hanno come destinatari tutti gli altri Stati che la compongono e, soprattutto, i loro cittadini. Devi sapere, infatti, che chi è cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea è automaticamente anche cittadino dell’Unione; da questo particolare status derivano diritti (quali, ad esempio, quello alla libera circolazione) ma anche doveri, in primis quello di osservare le leggi emanate dall’Europa. Le leggi europee sono un po’ particolari, sia per quanto riguarda gli effetti che per quanto riguarda la denominazione; anche l’iter che conduce all’approvazione ed emanazione di una legge a livello europeo è molto particolare. Se questo argomento ti interessa, ti consiglio di proseguire nella lettura: ti spiegherò chi fa le leggi in Europa.
Indice
- 1 Unione Europea: chi legifera?
- 2 Come si fa una legge in Europa?
- 3 Fare una legge in Europa: il lavoro del Parlamento
- 4 Fare una legge in Europa: come lavora il Consiglio?
- 5 La seconda lettura del Parlamento e del Consiglio
- 6 Fare una legge in Europa: la conciliazione
- 7 La terza lettura del Parlamento e del Consiglio
Unione Europea: chi legifera?
Sicuramente saprai che, in Italia, le leggi le fa il Parlamento; in Europa, invece, le cose sono un po’ diverse: pur esistendo un Parlamento europeo, questo organo non può legiferare da solo. In Europa, infatti, la procedura legislativa ordinaria è quella di codecisione: in altre parole, non è un solo organo ad emanare le leggi.
Il Parlamento europeo, quindi, è sì l’organo legislativo dell’Unione Europea, eletto direttamente dai cittadini dell’Unione ogni cinque anni, solamente che condivide questo potere insieme ad un’altra istituzione: il Consiglio dell’Unione Europea.
Come si fa una legge in Europa?
Abbiamo detto che, di norma, le leggi in Europa le fanno due organi diversi, chiamati necessariamente a collaborare: il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione Europea. Ma, concretamente, come si fa una legge in Europa? Qual è il procedimento da seguire? Cercherò di spiegartelo in modo semplice, senza troppe complicazioni.
Il Parlamento e il Consiglio devono approvare la proposta che proviene dall’istituzione che, secondo i trattati, ha il potere di iniziativa legislativa: la Commissione europea. La Commissione elabora proposte legislative di propria iniziativa o su richiesta di altre istituzioni o Paesi dell’Unione, oppure facendo seguito a un’iniziativa dei cittadini, spesso dopo consultazioni pubbliche. Prima di proporre nuove iniziative, la Commissione si accerta delle possibili conseguenze economiche, sociali e ambientali; a tal fine stila degli studi di impatto che evidenzino i vantaggi e gli svantaggi delle possibili alternative.
La proposta della Commissione è trasmessa contemporaneamente sia al Consiglio che al Parlamento europeo. Parlamento e Consiglio esaminano le proposte e propongono emendamenti: se il Consiglio e il Parlamento non riescono a trovare un accordo sugli emendamenti, si passa a una seconda lettura. Durante la seconda lettura, il Parlamento e il Consiglio possono riproporre degli emendamenti. Il Parlamento ha il potere di bloccare la normativa proposta se non trova un accordo con il Consiglio.
Se le due istituzioni si trovano d’accordo sugli emendamenti, la normativa proposta può essere adottata; in caso contrario, un comitato di conciliazione cerca di trovare una soluzione. Sia il Consiglio che il Parlamento possono bloccare la proposta legislativa durante la lettura finale.
Fare una legge in Europa: il lavoro del Parlamento
Sinora ti ho spiegato per sommi capi chi fa le leggi in Europa e in che modo; se, però, l’argomento ti interessa particolarmente, ti consiglio di leggere anche i prossimi paragrafi, poiché approfondirò maggiormente ciò che ho solo detto in maniera sommaria nel paragrafo precedente. Accertato che è la Commissione (nella stragrande maggioranza delle ipotesi) ad esercitare il potere di iniziativa legislativa, vediamo più nel dettaglio come viene esaminata questa proposta.
Ricevuta la proposta di legge dalla Commissione, il Presidente del Parlamento europeo deferisce la proposta a una commissione parlamentare, la quale designa un relatore che è incaricato di elaborare un progetto di relazione contenente emendamenti al testo proposto. La commissione pone in votazione la relazione e gli emendamenti presentati da altri deputati. Il Parlamento europeo esamina e pone in votazione la proposta legislativa in seduta plenaria sulla base della relazione e degli emendamenti della commissione: il risultato rappresenta la posizione del Parlamento. Il Parlamento può accettare la proposta senza modifiche oppure apportarvi degli emendamenti. La posizione del Parlamento in prima lettura viene poi trasmessa al Consiglio.
Fare una legge in Europa: come lavora il Consiglio?
I lavori del Consiglio dell’Unione Europea si svolgono in parallelo alla prima lettura del Parlamento, con la fondamentale differenza che il Consiglio può compiere formalmente la sua prima lettura soltanto sulla base della posizione del Parlamento. Il Consiglio, quindi, può:
- accogliere la posizione del Parlamento, nel qual caso l’atto legislativo è adottato;
- adottare modifiche alla posizione del Parlamento definendo la posizione del Consiglio in prima lettura, che è poi trasmessa al Parlamento per una seconda lettura.
La seconda lettura del Parlamento e del Consiglio
Il Parlamento europeo dispone di tre mesi (eventualmente prorogabili a quattro) per esaminare la posizione del Consiglio. La seconda lettura può concludersi in quattro modi diversi:
- il Parlamento approva la posizione del Consiglio e l’atto si intende adottato;
- il Parlamento non si pronuncia entro i termini previsti, nel qual caso l’atto è approvato come modificato dal Consiglio in prima lettura;
- Il Parlamento respinge la posizione del Consiglio in prima lettura, nel qual caso l’atto non è adottato e la procedura è conclusa;
- il Parlamento propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura e trasmette la sua posizione al Consiglio per una seconda lettura.
il Consiglio dispone di tre mesi (prorogabili a quattro) per esaminare la posizione del Parlamento in seconda lettura. Se il Consiglio approva tutti gli emendamenti del Parlamento, l’atto legislativo è adottato; in caso contrario, se v’è ancora disaccordo, il Presidente del Consiglio, di comune accordo con il Presidente del Parlamento, convoca una riunione del Comitato di conciliazione.
Fare una legge in Europa: la conciliazione
Entro un termine di sei settimane (prorogabili fino a otto) dal rifiuto del Consiglio di adottare la posizione in seconda lettura del Parlamento, i Presidenti del Consiglio e del Parlamento convocano una riunione del Comitato di conciliazione, che è composto da un egual numero di deputati al Parlamento europeo e di rappresentanti del Consiglio.
Il Comitato di conciliazione dispone di sei settimane (eventualmente prorogabili a otto) per trovare un testo comune basato sulle posizioni in seconda lettura del Parlamento e del Consiglio. Anche in questo caso si prospettano due ipotesi diverse:
- se il Comitato di conciliazione non approva il testo comune, la proposta di atto legislativo decade e la procedura si conclude negativamente;
- se il Comitato di conciliazione approva il testo comune, quest’ultimo è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per una terza lettura.
La terza lettura del Parlamento e del Consiglio
Il progetto comune è inviato contemporaneamente al Parlamento e al Consiglio per l’approvazione, i quali dispongono di sei settimane (eventualmente otto) per decidere; il testo, però, non può più essere modificato. Se il Parlamento e il Consiglio approvano il progetto comune, la proposta legislativa è adottata; se, invece, una delle due istituzioni o ambedue lo respingono o non si pronunciano entro il termine previsto, l’atto legislativo decade e la procedura è conclusa. Essa può ricominciare solamente con una nuova proposta presentata dalla Commissione.
note
Autore immagine: Pixabay.com