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Marito e moglie non fanno più l’amore: c’è colpa?

20 Febbraio 2019
Marito e moglie non fanno più l’amore: c’è colpa?

Niente sesso col coniuge: quando si può chiedere la separazione con addebito e quando invece i no sono giustificati.

Il tema del rifiuto dei rapporti sessuali tra coniugi occupa non solo le aule giudiziarie ma anche l’opinione pubblica. Un’ordinanza della Cassazione ripercorre le vicende di una coppia in cui i “no” della moglie alle relazioni intime avanzate dal marito traevano ragione dall’atmosfera opprimente creata in casa dal coniuge. Nessun finto mal di testa quindi: il distacco era già conclamato. Ma in questi casi, se marito e moglie non fanno più l’amore c’è colpa? Ecco cosa ne pensa la giurisprudenza e la gente comune.

Rapporti sessuali: un dovere tra coniugi?

Tra i vari doveri conseguenti al matrimonio vi è quello delle “coccole”. Se anche il Codice civile non lo dice espressamente, i rapporti sessuali rientrano nei doveri di assistenza morale che i coniugi sono tenuti a garantirsi l’un l’altro. Tanto è vero che la mancata consumazione del matrimonio è causa di annullamento delle nozze. Da ciò, indirettamente, si evince la natura “essenziale” dei rapporti fisici.

Non si può sposare un uomo o una donna ed essere obbligati alla fedeltà se poi questi si sottrae a fare l’amore. È così che la pensano i giudici secondo cui, infatti, è lecito il tradimento quando la coppia è già in una situazione di conclamata distanza: il coniuge fedifrago che riesce a dimostrare la preesistente crisi della coppia non subisce l’addebito e la responsabilità per la separazione. Come dire: si può essere infedeli quando ormai il matrimonio è giunto alla fine per altre ragioni (si pensi a una donna che trova un amante perché vittima delle angherie e delle violenze del marito).

Tutto ciò è stato da noi precedentemente affrontato nell’articolo Rifiuto dei rapporti sessuali.

Marito e moglie non fanno più l’amore: conseguenze

Marito e moglie possono liberamente proseguire il matrimonio anche senza bisogno di rapporti intimi se hanno trovato un equilibrio che consente loro di amarsi anche senza il sesso: nessuno andrà mai a mettere il dito nelle loro relazioni. Non c’è bisogno di un atto scritto o di una liberatoria: basta la semplice assenza di contestazioni a legittimare tale situazione.

Possono diversamente decidere di separarsi. Il venir meno dell’amore non è considerato una colpa e non fa scattare alcun addebito. Il matrimonio, come inizia, può ben finire quando non c’è più il fervore iniziale. Anche se a distaccarsi è uno solo dei due (ad esempio è la moglie a rivelare all’uomo che non lo ama più) questi non può essere ritenuto colpevole dal giudice. La nostra legge non impone ai coniugi di essere innamorati per sempre.

Il problema però sorge quando il rifiuto ai rapporti sessuali deriva solo da uno dei due coniugi in disaccordo con l’altro. Vediamo che succede in tali casi.

Il rifiuto unilaterale a voler fare l’amore

Quando il rifiuto ai rapporti sessuali proviene da uno solo dei due coniugi bisogna verificare le ragioni che sono alla base di tale decisione: solo se giustificate da un comportamento illecito dell’altro non implicano responsabilità. La moglie può rifiutarsi di avere rapporti col marito se questo la picchia, le fa mancare l’assistenza morale e materiale, è assente, la umilia o crea un clima di tensione. Tanto è stato confermato da una recente ordinanza della Cassazione [1]. Per i giudici erano giustificati i “no” della moglie alla possibilità di rapporti intimi col marito. Insomma, il semplice fatto di non voler fare sesso col marito non è sufficiente per addebitare alla moglie la separazione della coppia. Decisiva la constatazione che i “no” della donna erano dovuti a una malattia e all’atmosfera opprimente creata in casa dal coniuge. Nel giudizio in oggetto è stato dimostrato che la moglie aveva sì «abbandonato la casa coniugale» ma a causa del «clima di tensione esistente da anni nei rapporti con il marito». E in questa ottica si è collocato anche «il rifiuto della donna» alle richieste del coniuge di «avere rapporti intimi». L’opprimente atmosfera instaurata a casa dal marito non poteva agevolare una normale vita di coppia.


note

[1] Cass. ord. n. 4653/19 del 15.02.2019.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 18 dicembre 2018 – 15 febbraio 2019, n. 4623

Presidente Amendola – Relatore Scarano

Fatto e diritto

Rilevato che:

Gi. Mi. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 662/2017, depositata il 27 marzo 2017, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dall’istante nei confronti della sentenza n. 538/2015 del Tribunale di Venezia, che aveva pronunciato la separazione dei coniugi Gi. Mi. e Na. Pi., respinto la domanda di addebito della stessa alla moglie, rigettata la richiesta di assegnazione della casa coniugale, e posto a carico del marito un assegno di mantenimento di Euro 700,00, a favore della moglie;

la resistente Na. Pi. ha replicato con controricorso;

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. – il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello sia incorsa in taluni «errori di percezione», concernenti: a) la data di una prima richiesta di separazione proposta dalla Pi. nel 1995, e non nel 2005; b) alcune incongruenze temporali rilevabili nella deposizione testimoniale della figlia Sabrina Mi.: c) l’esistenza di una malattia della Pi. alla vescica, che le avrebbe impedito di avere rapporti intimi con il marito, della quale non vi sarebbe traccia in atti;

Ritenuto che:

in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c. operi interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. come riformulato dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012 (Cass., 12/10/2017, n. 23940);

peraltro, l’omesso esame di elementi istruttori non integri, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, nn. 8053 e 8054); in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possa – per vero -porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (Cass., 27/12/2016, n. 27000);

Rilevato che:

nel caso di specie, il giudice di merito non ha in alcun modo fatto riferimento all’anno 2005, come data di una precedente domanda di separazione, essendosi limitato a considerare il dato di fatto che la Pi. aveva abbandonato la casa coniugale «per il clima di tensione esistente da anni nei rapporti con il marito»;

del pari, la Corte ha esaminato il fatto storico concernente il rifiuto della moglie di avere rapporti intimi con il marito, imputandolo ad una «malattia documentata (intervento alla vescica», nonché all’«opprimente atmosfera instaurata in casa dal Mi.», che «non poteva certo agevolare una normale vita di coppia»;

in ordine a tali fatti non è possibile censurare, per le ragioni suesposte, la deposizione della figlia della coppia, analiticamente valutata dal giudice di merito;

Considerato che:

con il secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione dell’art. 156 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. – l’istante lamenta che la Corte territoriale abbia effettuato una erronea valutazione di congruità dell’assegno di mantenimento posto a carico del marito, senza tenere conto del fatto che la moglie aveva una propria attività lavorativa ed era titolare di beni (appartamenti e denaro) ereditati dai genitori;

Ritenuto che:

la valutazione concreta dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall’art. 156, secondo comma, cod. civ., sia riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l’uno debba integrare i redditi insufficienti dell’altro (Cass., 28/04/2006, n. 9878), laddove non ricorrano gli estremi – peraltro neppure allegati nel caso di specie – della motivazione apparente, secondo il novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.;

Rilevato che:

nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato – sulla base della documentazione in atti – una notevole sproporzione tra i redditi del marito e quelli della moglie, in danno di quest’ultima, rilevando, altresì, che il Mi. aveva del tutto omesso di fornire elementi concreti dai quali si potesse evincere una capacità lavorativa maggiore della consorte, essendo, per contro, risultato, dalla prova testimoniale, che la medesima lavorava saltuariamente dal 2009;

trattasi di valutazione di fatto non censurabile in questa sede;

Considerato che:

con il terzo motivo di ricorso – denunciando l’omessa decisione in ordine alla violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. – il Mi. si duole del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di appello concernente la reciproca soccombenza delle parti nel giudizio di primo grado, le cui spese non potevano, pertanto, essere poste a carico dell’odierno ricorrente;

tale questione non risulta, peraltro, in alcun modo menzionata dall’impugnata sentenza, e che il preteso motivo di gravame non risulta riportato nel ricorso, si da consentire alla Corte di verificare che le questioni suindicate non siano «nuove» e di valutarne la fondatezza sulla base del solo ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (Cass., 20/08/2015, n. 17049; Cass., 17/08/2012, n. 14561);

Ritenuto che:

il ricorso per cassazione debba essere, per tali ragioni, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.


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