Autovelox nascosto nell’auto della polizia: motivi di ricorso


Scout speed: come contestare la multa quando non c’è la segnaletica o quando non è indicato il luogo esatto ove è avvenuta la rilevazione della velocità.
Il litorale italiano, durante la bella stagione, non è infestato solo da meduse. Ci sono anche gli scout speed, gli autovelox nascosti dentro le auto della polizia, pronti a multare gli automobilisti distratti. Cadere nella multa dello scout speed è però molto più facile rispetto al tradizionale autovelox. I conducenti, infatti, nel tentativo di non farsi sorprendere dalla macchina fotografica, sono da sempre abituati a puntare gli occhi sul margine destro della strada, in corrispondenza del guardrail, dove normalmente vengono collocati gli infernali strumenti di controllo elettronico della velocità. Invece, lo scout speed viene montato all’interno della volante, di solito sul cruscotto, mentre questa è in movimento sul lato opposto della strada (a sinistra, quindi). Una sorta di ronda alla ricerca di chi viola il Codice della strada. Gli scout speed vengono così utilizzati sulle strade a doppio senso di circolazione, dimodoché, anche a distanza di diverse centinaia di metri, possono captare la velocità delle auto che provengono dal lato contrario di marcia.
Contravvenzioni a raffica, quindi, sulle strade statali, provinciali e su quelle comunali a scorrimento. A fronte di tante multe, altrettanti sono stati i ricorsi al giudice di pace. E questo perché le modalità di utilizzo dello scout speed prestano il fianco a più di una critica. Le censure degli automobilisti non sono passate inosservate alla magistratura. Una serie di sentenze indicano infatti quali sono i motivi di ricorso contro l’autovelox nascosto nell’auto della polizia. L’ultima di queste è del giudice di pace di Paola [1], un paese in provincia di Cosenza, sul cui litorale i Comuni hanno già sperimentato – con notevole successo – l’utilizzo di tale strumento. Vediamo cosa dicono i giudici e come fare annullare le multe in questione.
Indice
Scout speed non segnalati: la multa è valida?
La prima eccezione che viene mossa agli scout speed è che questi sono impiegati su tratti di strada ove non è presente il famoso cartello «Controllo elettronico della velocità» così come invece imposto dal Codice della strada.
È vero: un decreto ministeriale del 2007 [2] consente alle autorità l’uso dello scout speed anche senza l’avviso preventivo, ma tale norma – in quanto di fonte regolamentare – non può mai derogare a una legge approvata dal parlamento come appunto il Codice della strada. Sarebbe una violazione dei principi del nostro Stato democratico. Sicché le istruzioni ministeriali non hanno alcun valore in merito e vanno disapplicate.
La protesta dei Comuni si è fatta subito sentire: se è vero che anche lo scout speed deve essere presegnalato, come si fa a utilizzarlo mentre l’auto della polizia è in movimento? È un problema delle amministrazioni – ribattono i giudici – e non degli automobilisti, i quali (almeno fin quando una legge non disporrà diversamente) hanno diritto ad essere avvertiti in anticipo del controllo elettronico della velocità.
Quanta distanza tra il luogo di rilevamento della velocità e il cartello
Ricordiamo peraltro che la Cassazione ha detto, più volte, che tra il luogo di rilevamento della velocità e il cartello vi deve essere uno spazio ragionevole per consentire una frenata dolce ed evitare così il rischio di tamponamenti a catena. Ne consegue che la pattuglia della municipale, con all’interno lo scout speed, non può porsi né a ridosso dello stesso cartello né oltre 4 chilometri dallo stesso poiché, dopo tale spazio, la segnaletica con l’avviso va rinnovata.
Il cartello peraltro deve essere visibile.
Insomma: lo scout speed rientra fra le postazioni di controllo mobile della velocità; per cui non c’è ragione per escluderlo dall’obbligo di segnalazione come le altre, con cartelli stradali e segnali luminosi installati sui veicoli. Non basta infine ai Comuni aver prodotto un avviso pubblico in cui il comandante della polizia locale avvisa gli utenti della strada che è attivo il servizio di rilevamento elettronico: bisogna infatti indicare i tratti di strada interessati dalla misurazione elettronica della velocità.
L’orientamento non è nuovo. Lo stesso magistrato aveva già, lo scorso anno, sposato la medesima interpretazione, di cui abbiamo dato atto nell’articolo Scout Speed: taratura e segnaletica obbligatorie.
Indicazione sul verbale del luogo ove è stata elevata la multa
L’elenco delle sentenze contro lo scout speed non si ferma qui. A condividere la necessità della segnaletica preventiva è stato anche il giudice di pace di Roccadaspide (Salerno) [3]. Peraltro questa pronuncia ha il merito di aver individuato un ulteriore motivo di ricorso. Lo spiegheremo qui di seguito in poche parole, rinviando per gli ulteriori approfondimenti all’articolo Multa autovelox scout speed: due motivi per contestare.
Come noto ogni verbale contenente una contravvenzione stradale deve indicare il luogo esatto ove è stato rilevato l’illecito; nel caso quindi di eccesso di velocità va specificata la chilometrica. Quando invece l’accertamento viene effettuato con lo scout speed esso avviene “in movimento”; perciò non è facile individuare il luogo dell’infrazione. Tuttavia detto punto va comunque riportato, in modo chiaro e preciso, nel verbale; ciò per dare la possibilità all’automobilista di difendersi (ad esempio per contestare la presenza di una segnaletica o le autorizzazioni del prefetto alla contravvenzione pur in assenza di contestazione immediata). Tale regola quindi non può subire eccezioni neanche nel caso di scout speed.
Scout speed: soggetto a verifiche periodiche
Come tutti gli strumenti di controllo elettronico della velocità anche lo scout speed rientra tra quelli per i quali la Corte costituzionale, nel 2015, ha imposto l’obbligo della taratura annuale. Taratura che, oltre ad essere effettuata da ditte autorizzate, va anche riportata sullo stesso verbale affinché il trasgressore sia messo a conoscenza della data dell’ultimo check-up effettuato sull’apparecchio.
note
[1] GdP Paola, sent. n. 119/19.
[2] Art. 3 del decreto ministeriale Min. Trasporti 15 agosto 2007
[3] GdP Roccadaspide, sent. n. 564/18. Cfr. anche Giudice di Pace di Torino, sent. n. 3679/2018.
Autore immagine autovelox scout speed Di suriyachan