Incidente stradale: c’è la revoca della patente?


Quando viene annullato in automatico il permesso di guida e quando riaverlo. Che succede in caso di omicidio stradale. La differenza con la sospensione.
Il Codice della strada non prevede soltanto delle multe per chi trasgredisce le regole e provoca o rischia di provocare un incidente stradale. Ci sono le cosiddette sanzioni accessorie che accompagnano quella principale e che possono consistere nel fermo amministrativo dell’auto o, in alcuni casi, la sospensione o la revoca della patente. Quest’ultima, però, quando scatta? Basta un’inversione di marcia in prossimità di una curva dove non c’è visibilità oppure guidare contromano? O ci vogliono delle circostanze più gravi, come un incidente stradale, per la revoca della patente?
C’è, innanzitutto, da fare chiarezza sulla differenza tra la sospensione della patente e la revoca. Entrambe vengono disposte per motivi diversi ed hanno, come vedremo tra poco, delle conseguenze differenti. C’è anche da vedere se c’è la revoca della patente ogni volta che si fa un incidente stradale con colpa oppure la sanzione accessoria scatta solo se l’incidente ha causato morti o feriti.
A questo proposito, una recente pronuncia della Corte Costituzionale lascia nelle mani dei giudici la decisione di revocare o meno la patente. Che cosa significa? Che se sono responsabile di un omicidio stradale o di un incidente con feriti il mio permesso di guida potrebbe non essere revocato se un magistrato decide in questo senso? E quali sono le circostanze che potrebbero convincere il giudice a togliermi la patente?
Analizziamo questi aspetti e vediamo quando, in caso di incidente stradale, c’è la revoca della patente. E che cosa si può fare per riavere il permesso di guida dopo che ci è stato tolto di mano.
Indice
Incidente stradale: sospensione o revoca della patente?
Dicevamo poco fa che non bisogna confondere i termini: una cosa è la sospensione ed un’altra ben diversa la revoca della patente. Qual è la differenza?
La sospensione della patente
La sospensione della patente sempre una sanzione accessoria in aggiunta a quella amministrativa che scatta in presenza di alcune violazioni al Codice della strada (anche se non provocano un incidente stradale) oppure quando l’automobilista non supera l’accertamento sanitario per il rinnovo del permesso di guida perché non più in condizioni psicofisiche di mettersi al volante. Nel primo caso, cioè quando viene violato il Codice, la patente viene sospesa per un determinato periodo di tempo, a seconda dell’infrazione commessa. Nel secondo caso, invece, viene sospesa fin quando l’automobilista non sarà di nuovo nelle condizioni psicofisiche di guidare un veicolo.
Ecco alcuni esempi delle trasgressioni al Codice per cui si può avere la sospensione della patente. Per eccesso di velocità:
- da 1 a 3 mesi per chi supera il limite di velocità tra 40 e 60 km/h (da 3 a 6 mesi se il trasgressore è un neopatentato);
- da 8 a 18 mesi se la violazione appena citata viene ripetuta;
- da 6 a 12 mesi per chi supera il limite di velocità di oltre 60 km/h.
Per guida in stato di ebbrezza:
- da 3 a 6 mesi per un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l (2 anni se per questo motivo viene provocato un incidente stradale);
- da 6 a 12 mesi per un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l;
- da 1 a 2 anni per un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Misure molto più restrittive per i neopatentati: devono guidare senza avere bevuto una sola goccia di alcol. Il loro tasso nel sangue, infatti, deve essere pari a zero. Basta lo 0,1 per trovarsi la patente sospesa.
In caso di incidente stradale:
- da 1 a 3 mesi se l’automobilista causa il sinistro con gravi danni ai veicoli per la seconda volta nell’arco di 2 anni e per non avere mantenuto la distanza di sicurezza;
- da 15 giorni a 2 anni se dall’incidente derivano lesioni personali colpose;
- fino a 4 anni in caso di omicidio colposo.
Altri casi per i quali c’è la sospensione della patente sono:
- da 3 a 12 mesi (se non è possibile procedere al fermo del veicolo) per guida senza patente valida;
- da 2 a 8 mesi per mancato rispetto del limite di potenza del veicolo;
- da 1 a 6 mesi per guida di un veicolo senza l’apposita abilitazione;
- da 1 a 3 anni per partecipazione a corse clandestine;
- da 1 a 3 mesi per guida contromano con scarsa visibilità (il doppio in caso di recidiva);
- da 1 a 3 mesi per mancata precedenza;
- da 1 a 3 mesi per passare con il rosso o quando il vigile vieta il passaggio;
- da 1 a 6 mesi per sorpasso pericoloso;
- da 15 giorni a 2 mesi per mancato uso delle cinture di sicurezza (se reiterato nel biennio);
- da 1 a 2 anni per guida sotto l’effetto di droghe;
- da 15 giorni a 5 anni per omissione di soccorso dopo aver provocato un incidente;
- da 3 mesi a 1 anno per guidare un veicolo con carta di circolazione sospesa;
- da 3 a 12 mesi per guida con patente sospesa.
La revoca della patente
Ben più grave della sospensione, la revoca della patente. Si tratta di quel provvedimento con cui il permesso di guida viene cancellato perché l’automobilista non è più in grado di mettersi al volante o perché è stato sorpreso alla guida del veicolo in forte stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe ed ha provocato un incidente stradale. Oppure in caso di recidiva di certe violazioni al Codice della strada.
Quindi, a differenza della sospensione, non basta attendere il tempo stabilito dalla legge per riavere la patente revocata ma bisognerà proprio rifarla sempre che si abbiano i requisiti necessari.
Ma quando c’è la revoca della patente? Il provvedimento scatta, oltre ai casi già citati (l’automobilista non è più in grado di guidare o provoca un incidente sotto effetto di droghe o alcol), quando ci si mette al volante durante il periodo di sospensione della patente oppure:
- si percorre contromano un’autostrada o una strada extraurbana;
- c’è la recidiva sul superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h;
- si guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe al volante di un autobus, di un camion o di un altro veicolo con massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate;
- c’è la recidiva per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico uguale o superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di droghe.
In questi casi, l’autorità informa il Prefetto della trasgressione entro i 5 giorni successivi all’accertamento. Sarà lui ad emettere l’ordinanza di revoca della patente. Nel caso in cui, invece, l’automobilista venga dichiarato inadatto alla guida da un punto di vista fisico o psichico, il provvedimento di revoca è definitivo e viene accertato dall’Asl competente per territorio e disposto dal Dipartimento per i trasporti terrestri (Dtt).
Incidente stradale: quando c’è la revoca della patente?
Come abbiamo detto, in caso di incidente stradale scatta la revoca della patente se si causa il sinistro sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza. In caso contrario, cioè se si provoca l’incidente anche con morti e feriti ma si è completamente lucidi, che succede?
Non esiste una regola precisa ed è stata la Corte Costituzionale a stabilirlo in un recente parere con il quale rimette nelle mani dei giudici ogni singolo caso. In pratica, se sei alla guida ubriaco o drogato e provochi un incidente senza morti e feriti, ti viene revocata la patente per il fatto di esserti messo al volante dopo aver assunto alcol o stupefacenti in quantità pesanti. Ma se non hai bevuto o non ti sei drogato e provochi un incidente stradale in cui muore una persona o qualcuno si fa male, la revoca non è automatica.
La Consulta, nel dare maggiore spazio ai giudici per decidere in ogni singolo caso la gravità della condotta di un automobilista, ha in parte dichiarato illegittimo l’articolo 222 del Codice della strada. Che cosa dice questo articolo? Dice che «qualora da una violazione delle norme di cui al presente Codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente». C’è, insomma, una sorta di automatismo in questo articolo che alla Consulta non piace e che, per questo motivo, sarà il giudice a decidere volta per volta. Vengono così ampliati i margini entro i quali la magistratura è chiamata a fare le proprie valutazioni.
Quello che la Corte benedice è il divieto di compensare con un attenuante l’aggravante della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Non ci sono scuse o attenuanti che tengano e, quindi, in quei casi deve essere prevista in automatico la revoca della patente.
Quest’ultimo ragionamento, inoltre, limita la possibilità di applicare l’attenuante in caso di omicidio stradale nel caso in cui l’incidente non sia un’esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. Quest’attenuante, secondo il Codice penale [1] riduce la pena alla metà. Ma è lo stesso Codice ad escludere la possibilità di bilanciare l’attenuante con l’aggravante della guida sotto effetto di alcol o di droghe [2].
In definitiva, in caso di incidente stradale:
- se il conducente guidava in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di droghe, la patente viene revocata automaticamente (oltre a scattare la sanzione pecuniaria);
- se il conducente non ha assunto alcol o stupefacenti, la revoca non scatta in automatico ma viene eventualmente decisa dal giudice caso per caso.
Incidente stradale: quando riavere la patente dopo la revoca
Abbiamo già detto che nel caso in cui un cittadino abbia perso i requisiti psicofisici per guidare un veicolo, c’è la revoca della patente a titolo definitivo. Quindi, in questo caso, non potrà riavere il suo permesso di guida, a meno che le sue condizioni migliorino. Se l’impedimento era temporaneo e l’automobilista recupera le facoltà per mettersi al volante, l’interessato potrà sottoporsi di nuovo ad una visita medica in modo da riavere una patente di durata non superiore a quella che aveva in precedenza.
Se, invece, la revoca è scattata per una violazione al Codice della strada, l’automobilista indisciplinato non potrà rifare la patente prima di 2 anni dalla data in cui il provvedimento del Prefetto è diventato definitivo.
In altri casi, però, occorre attendere addirittura 3 anni. Succede quando la revoca è scattata per:
- guida in stato di ebbrezza;
- guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Revoca della patente: si può fare ricorso?
Se per qualsiasi motivo non sei d’accordo con il provvedimento che comporta la revoca della patente oppure hai assoluto bisogno di guidare e non puoi attendere il tempo previsto dalla legge prima di riavere la patente (ad esempio per motivi di lavoro), puoi presentare un ricorso al Ministero dei Trasporti. In questo modo puoi chiedere di ottenere la restituzione del permesso di guida senza aspettare 2 anni.
Il ricorso va presentato entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza con cui viene revocata la patente. Il Ministero deciderà entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la tua richiesta.
note
[1] Art. 589-bis cod. pen.
[2] Art. 590-quater cod. pen.
Autore immagine: Pixabay.com