Come si costituisce una start-up, i requisiti, i vantaggi fiscali e le detrazioni sui conferimenti di capitale.
Hai una idea innovativa ad alto contenuto tecnologico e vuoi gestirla in forma imprenditoriale, dando vita a una società? Hai già trovato i soci con cui fare business? La legge ti consente di costituire una start-up innovativa ottenendo una serie di agevolazioni che ti faciliteranno la fase di lancio della tua iniziativa. Non solo: se già possiedi una società puoi decidere di trasformare quest’ultima in una start-up. A disciplinare tale materia è una apposita normativa, il cosiddetto “decreto legge start-up” [1] entrato in vigore nel 2012 ma successivamente sottoposto ad alcune modifiche.
Se l’argomento ti incuriosisce, ed anzi ti senti stimolato all’idea di fare affari attraverso il mondo delle nuove tecnologie, ti starai già chiedendo come diventare start-up. È quello che cercheremo di spiegarti qui di seguito, fornendoti alcuni importanti chiarimenti.
Indice
Cos’è una start-up?
Le start-up innovative, anche dette più semplicemente start-up (il trattino è necessario sebbene in molti scrivano startup) sono società di capitali o cooperative che svolgono in modo esclusivo o prevalente un’attività di ricerca, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico con impiego di personale con determinate caratteristiche.
Ci si può iscrivere, nel registro delle imprese, come start-up sin dalla nascita o anche successivamente, nel corso della vita della società. L’importante è che si posseggano determinati requisiti e si rispettino alcune regole di cui a breve parleremo.
La legge inoltre detta per le start-up particolari norme di funzionamento che derogano alla disciplina ordinaria delle società e riconosce infine importanti agevolazioni fiscali e lavorative, limitate però nel tempo.
Come costituire una start-up?
Per costituire una start-up bisogna andare dal notaio. Si seguono le normali regole delle società. Bisogna quindi dotarsi di un atto costitutivo (il contratto tra i soci) e di uno statuto (il regolamento che disciplina il funzionamento della società).
Solo nel caso di start-up in forma di Srl ordinaria è possibile evitare l’intervento del notaio. In tal caso si provvede con atto costitutivo redatto in modalità informatica e in conformità al modello standard ministeriale (di cui all’Allegato A al DM Svil. Econ. 17 febbraio 2016), senza necessità di ricorrere al notaio. Allo stesso modo deve essere predisposto lo statuto.
A tale scopo i futuri soci possono redigere l’atto costitutivo conforme al modello standard utilizzando software disponibili sul mercato (Comunicato Stampa Unioncamere e Infocamere del 20 luglio 2016) oppure, più comodamente, collegandosi alla piattaforma startup.infocamere.it e accedendo al servizio gratuito on line “Crea la tua Startup“: attraverso questo servizio si compilano i modelli standard di atto costitutivo e statuto riempiendo campi predeterminati (il sistema indica quali sono le informazioni obbligatorie e quali le facoltative e, in alcuni casi, dà la possibilità di scegliere tra più opzioni proposte: art. 2 DD 1° luglio 2016). Al termine della compilazione vengono prodotti due file che costituiscono rispettivamente l’atto costitutivo e lo statuto conformi al modello standard ministeriale.
La società viene quindi registrata all’Agenzia delle Entrate. Infine la start-up deve essere iscritta:
- nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
- in una sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up.
Questi adempimenti sono curati dal notaio laddove intervenuto nella costituzione.
Iscrizione nel registro speciale delle imprese
Per l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese è necessario compilare una domanda in formato elettronico con allegata un’autocertificazione del rappresentante legale della società attestante i requisiti di start-up. La documentazione va trasmessa al registro delle imprese in via telematica mediante ComUnica.
Requisiti per diventare start-up
Per diventare start-up bisogna rispettare una serie di requisiti. Eccoli qui riportati.
Forma societaria
La start-up può essere solo una società costituita in forma di Spa, Srl, cooperativa.
Non può derivare da cessione d’azienda o ramo d’azienda, da fusione o scissione
Oggetto sociale
L’oggetto della società deve essere l’innovazione tecnologica ossia la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico: tale requisito è soddisfatto se i prodotti o i servizi commercializzati hanno cumulativamente sia la caratteristica della innovazione sia quella dell’alto valore tecnologico. È compresa ogni attività economica da cui possa derivare l’introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi nonché nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli.
Sede
La sede deve essere in Italia o in uno Stato UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (c.d. SEE), purché con sede produttiva o filiale in Italia.
Quote e azioni
La start-up non può essere quotata in borsa.
Utili
Esiste il divieto di distribuzione degli utili per tutto il periodo di start-up. Nel momento in cui la società si cancella dal registro delle start-up può procedere a dividere gli utili.
Limiti di fatturato
Il valore della produzione non può superare 5 milioni di euro per tutto il periodo di durata della start-up che è di 5 anni.
Requisiti soggettivi
La start-up deve poi avere almeno uno dei tre seguenti requisiti:
- le spese di ricerca e sviluppo non possono essere inferiori al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione (lettere B ed A del conto economico);
- almeno 1/3 dei dipendenti e collaboratori deve avere in alternativa: a) dottorato di ricerca; b) laurea + attività di ricerca certificata per 3 anni; oppure almeno 2/3 deve possedere una laurea magistrale;
- deve essere titolare, licenziataria o depositaria di un titolo di privativa industriale (brevetto, marchio, modello, diritto d’autore, ecc.) relativo a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotti a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale oppure titolare di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente inerenti l’oggetto sociale e l’attività d’impresa.
Agevolazioni start-up
Per massimo 5 anni la start-up gode di alcuni agevolazioni fiscali e lavorative. Entrare nel dettaglio richiederebbe una apposita trattazione. Cerchiamo di analizzare per sommi capi i vantaggi di essere start-up.
Il primo di questi è la possibilità di compensare l’eventuale credito IVA annuale per importi non superiori a 50.000 euro; la compensazione annuale per importi pari o superiori a tale limite richiede invece l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato o da parte dell’organo societario deputato al controllo legale dei conti.
La start-up non deve inoltre versare:
- l’imposta di bollo e diritti di segreteria al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese (anche per quanto riguarda la sezione speciale e al deposito del bilancio annuale;
- i contributi alla camera di commercio.
Il reddito di lavoro dipendente derivante dall’assegnazione da parte della start-up di strumenti finanziari partecipativi ad amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi in esecuzione di piani di incentivazione non sconta Irpef e contributi (cosiddetto «work for equity») a condizione che tali strumenti finanziari siano emessi dalla start-up con cui i soggetti intrattengono il rapporto di lavoro oppure da società direttamente controllate da una start-up.
Chi investe nelle start-up, facendo versamenti di capitali, ha una detrazione irfpef pari al 40% fino a 1 milione di euro massimo (1.800.000 se si tratta di società).
note
[1] Artt. 25-30 DL 179/2012 conv. in L. n. 221/2012 e modificato con DL n. 50/2017 conv. in L. n. 96/2017.
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