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Smarrimento bagaglio aereo: risarcimento danni

22 Febbraio 2019 | Autore:
Smarrimento bagaglio aereo: risarcimento danni

Aereo e bagaglio smarrito: il limite di 1.000 diritti speciali copre sia i danni patrimoniali che non patrimoniali salvo la dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione.

Dentro una valigia non ci sono solo vestiti, biancheria, effetti personali: in ogni oggetto c’è sempre una parte del nostro passato, un frammento di memoria, i ricordi. Distaccarsene è davvero difficile. Tant’è che spesso i nostri armadi si riempiono di cose inutilizzate, lasciate lì più per quel senso di intima sicurezza che il contatto materiale ci dà, al di là di quanto la nostra coscienza conserva nel suo profondo. Ecco perché se, nel corso di un viaggio, la compagnia aerea dovesse smarrire il nostro bagaglio, sarebbe difficile quantificare il risarcimento che ci attendiamo: non è tanto il valore economico ed intrinseco degli oggetti andati smarriti, quando quello affettivo. Quanto può valere la camicia che hai indossato quando si è sposato tuo fratello? E quanto il paio di scarpe del tuo primo appuntamento? Che valore dai al braccialetto di bigiotteria che ti ha regalato tuo figlio con i suoi primi soldi? Siamo fatti di memoria ed è spesso quella che ci tiene in vita. 

Questo però implica che, nel momento in cui bisogna quantificare il risarcimento danni per lo smarrimento del bagaglio aereo, si possono aprire le porte a richieste milionarie, prive di alcun riscontro oggettivo e, quindi, potenzialmente inique. Fin troppo facile ammettere la possibilità di enormi sperequazioni, sia pur a danno delle facoltose compagnie aeree. Come si fa, in questi casi, a risarcire il danno «non patrimoniale», quello cioè morale, che il proprietario della valigia subisce? La risposta  l’ha data la Cassazione con una ordinanza di ieri [1]. La dura realtà, trapelata dalle aule della Suprema Corte, è che, non potendosi quantificare il valore dei ricordi, bisogna procedere con indennizzi à forfait. Dunque, a quanto ammonta il risarcimento per ogni valigia persa in aeroporto? Ecco i chiarimenti forniti dai giudici. 

Legge sui bagagli smarriti in aeroporto

L’Italia ha ratificato la famosa Convenzione di Montreal [1] ove vengono stabilite le limitazioni di responsabilità delle compagnie aeree per il ritardo, per il bagaglio smarrito e per le merci. Questo al fine di ridurre i rischi per le società di trasporto e predeterminare l’ammontare dei risarcimenti. La Convenzione quantifica dunque il risarcimento che spetta al passeggero per lo smarrimento della sua valigia. La moneta usata come riferimento non è però né l’euro, né il dollaro, né la sterlina, né un’altra moneta avente corso legale in uno Stato. Si parla di «diritti speciali di prelievo», un’unità di misura convenzionale creata appositamente e definita dal Fondo Monetario internazionale. Il valore di riferimento viene poi convertito in moneta nazionale secondo il cambio al momento in vigore al momento della liquidazione del danno. 

Tanto per farti un’idea, mille diritti speciali di prelievo ammontano a 1.067,00 euro. Abbiamo quindi, ad oggi, una quasi-parità tra tale misura e l’euro.

Detto ciò, per stabilire qual è il risarcimento danni da smarrimento del bagaglio aereo bisogna prendere in mano la Convenzione di Montreal, in particolare l’articolo 22, e leggerla con attenzione. Riporteremo qui di seguito il suo testo, per poi spiegarlo nel dettaglio più avanti.

Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci

«1. Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all’articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero.

2. Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo «dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione», effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.

3. Nel trasporto di merci, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al vettore, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.

4. In caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di una parte delle merci o di qualsiasi oggetto in esse contenuto, per determinare il limite di responsabilità del vettore si tiene esclusivamente conto del peso totale del collo o dei colli interessati. Tuttavia, allorché la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo di una parte delle merci, o di un oggetto in esse contenuto, pregiudichi il valore di altri colli coperti dalla stessa lettera di trasporto aereo o dalla stessa ricevuta di carico o, qualora tali documenti non siano stati rilasciati, dalla stessa registrazione con altri mezzi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, ai fini della determinazione del limite di responsabilità si deve altresì tener conto del peso totale di tali altri colli.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l’intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni.

6. I limiti previsti dall’articolo 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all’attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un’ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. La disposizione precedente non si applica quando l’ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per iscritto all’attore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva».

Il significato della norma sullo smarrimento delle valigie in aeroporto

Da quanto si è potuto capire – il testo della norma è particolarmente agevole – in caso di smarrimento di bagagli da parte della compagnia aerea:

  • spetta un risarcimento di circa mille euro a passeggero, a prescindere dal numero di bagagli dispersi;
  • è diritto del passeggero “assicurare” il bagaglio al fine di ottenere un risarcimento maggiore: a tal fine egli deve fare un’apposita comunicazione alla compagnia aerea (detta: «dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione») con pagamento di una tariffa supplementare; 
  • si può ottenere un risarcimento ulteriore solo se si dimostra che lo smarrimento è stato dovuto a malafede del personale della compagnia (si pensi ai recenti casi di furto operati dagli addetti al carico e scarico delle valigie) o da altre condotte temerarie;
  • se, per ottenere il risarcimento, il passeggero è costretto a fare causa alla compagnia aerea, questi può ottenere dal giudice anche il riconoscimento delle spese processuali, ossia il rimborso dei costi legali del giudizio (che, pertanto, non rientrano nel tetto dei mille euro).

Risarcimento limitato se il bagaglio aereo va perso e il passeggero non ha pagato la tassa extra

Risarcimento danni patrimoniali e morali

Il dubbio che si è prospettato innanzi alla Cassazione è se il criterio di risarcimento à forfait appena evidenziato copra solo i danni patrimoniali (ossia la perdita economica per il bagaglio, corrispondente ad esempio al valore degli abiti e alla spesa per ricomprarli, degli eventuali gioielli, oggetti tecnologici, ecc. che si trovavano all’interno del bagaglio smarrito) o anche quelli morali derivanti dalla perdita del valore affettivo o anche artistico (si pensi a un manoscritto) del contenuto. La Cassazione ha così risposto.

Il risarcimento prefissato dalla Convenzione di Montreal copre tutti i danni subiti dal passeggero a seguito dello smarrimento delle valigie. Dunque, il tetto di «mille diritti speciali di prelievo» (circa mille euro) a passeggero per il risarcimento del danno dovuto allo smarrimento del bagaglio da parte delle compagnie aeree deve considerarsi comprensivo sia del danno patrimoniale che non patrimoniale. Il particolare valore morale, affettivo, o anche artistico, del contenuto non può quindi essere liquidato separatamente. 

La limitazione fissata dalla Convenzione di Montreal «opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale».

Per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore è necessaria «la speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero», con il pagamento dunque di una tassa supplementare, «rimanendo del tutto del tutto indifferente la natura del danno subito». Una simile limitazione, spiega poi la Corte, «rappresenta un equilibrato contemperamento degli interessi delle compagnie aeree e dei diritti dei passeggeri che non vulnera i parametri costituzionali evocati dal ricorrente: da un lato, vi è la predisposizione di un meccanismo che consente di tutelare le compagnie aeree dai rischi che conseguirebbero alla possibilità per i passeggeri di richiedere illimitati risarcimenti dei danni non patrimoniali conseguenti dallo smarrimento dei bagagli; dall’altro, questi ultimi hanno la possibilità di tutelarsi da eventuali dai danni derivanti dallo smarrimento dei propri bagagli rilasciando l’apposita dichiarazione di interesse alla consegna, prevista all’art. 22 della Convenzione di Montreal, ovvero dimostrando la sussistenza delle condizioni di inapplicabilità della citata limitazione di responsabilità». Per la convezione di Montreal il vettore risponde nella misura di mille diritti speciali di prelievo quando il viaggiatore non ha rilasciato la dichiarazione d’interesse alla consegna a destinazione

In sintesi, a meno che il passeggero non abbia rilasciato una dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione e pagata una tassa supplementare, la responsabilità della compagnia aerea per la perdita del bagaglio contenente materiale di un certo rilievo si limita ai mille diritti speciali di prelievo per passeggero. 

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note

[1] Cass. sent. n. 4996/2019.

[2] Legge n. 12/2004.

Autore immagine: valigie aereo di ImYanis

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 ottobre 2018 – 21 febbraio 2019, n. 4996

Presidente Frasca – Relatore Vincenti

Ritenuto

che, con ricorso affidato a cinque motivi, F.G. ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, resa pubblica in data 16 maggio 2017, che ne respingeva il gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città, il quale aveva parzialmente accolto la domanda nei confronti della società KLM -Reali Linee Aeree Olandesi, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno morale, lesione all’immagine e alla reputazione) cagionati dallo smarrimento della valigia dell’attore contenente i rulli dell’opera cinematografica che avrebbe dovuto presentare ad un festival cinematografico internazionale tenuto a Montreal;

che il Tribunale capitolino, richiamando la disciplina contenuta alla Convenzione di Montreal, art. 22, del 28 maggio 1999, ratificata con L. n. 12 del 2004, riteneva provato il danno non patrimoniale o morale e condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro 1.067,40 in quanto il passeggero non aveva reso al momento della consegna del bagaglio al vettore la dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata;

che la Corte territoriale osservava: 1) che nel caso di specie doveva trovare applicazione la disciplina prevista al secondo comma degli artt. 17 e 22 della Convenzione di Montreal, ratificata con L. n. 12 del 2004, in base alla quale la responsabilità del vettore è limitata nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, a meno che costui non abbia rilasciato una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, pagando una tassa supplementare, ciò che nella specie non era avvenuto, nonostante l’informazione in tal senso presente sul biglietto aereo ovvero “nelle schermate che appaiono nel corso della procedura telematica di prenotazione”; 2) la responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli è diversa da quella derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero, di cui al primo comma dell’art. 17, in quanto il concetto di lesione personale deve essere interpretato nel senso di lesione fisica; 3) la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore, espressa dalla Convenzione di Montreal, art. 22, comma 2, opera con riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero, non solo nella componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire ai sensi dell’art. 2059 c.c., quale conseguenza della lesione grave dei diritti inviolabili della persona; 4) che era manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 12 del 2004, art. 2, nella parte in cui dà esecuzione alla Convenzione di Montreal, artt. 17 e 22, in relazione agli artt. 2, 3 e 41 Cost., risultando la notinativa contenuta in detti articoli frutto di un giusto equilibrio in cui si trovano composti gli obiettivi che hanno portato all’adozione di detta Convenzione;

che resiste con controricorso KLM – Reali Linee Aeree Olandesi;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato

Preliminarmente e in relazione alla richiesta di parte ricorrente (di cui alla depositata memoria: p. 17) di essere sentita, che l’adunanza di cui all’art. 380-bis c.p.c. non è partecipata e tanto non confligge con le garanzie costituzionali della difesa la disposta deroga al contraddittorio orale (tra le altre, Cass. n. 395/2017, Cass. n. 5371/2017);

che tanto premesso:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 12 del 2004, di ratifica della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, con particolare riferimento all’art. 17, nonché violazione dell’art. 1229 c.c. e della L. n. 274 del 1988, art. 2; la Corte capitolina avrebbe violato la Convenzione di Montreal, art. 17 e la L. n. 247 del 1988, art. 2, nel ritenere che il predetto art. 17, comma 1, riguardi solo le lesioni fisiche e non anche quelle personali, subite dal viaggiatore a causa della perdita del proprio bagaglio; inoltre, il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui viola l’art. 1229 c.c., comma 2, che vieta di escludere o limitare la responsabilità del debitore per obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, tra le quali rientra il dovere di risarcire i danni cagionati ai diritti inviolabili della persona;

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 10 gennaio 2004, n. 12, di ratifica della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, con particolare riferimento all’art. 22, nonché omessa motivazione; il giudice d’appello avrebbe errato nell’interpretare l’art 22 della Convenzione di Montreal ritenendo che il limite risarcitorio di 1.000 diritti speciali di prelievo, fissato da tale disposizione, valesse sia per il danno patrimoniale, che non patrimoniale, concernendo esso solo il primo tipo di pregiudizio; peraltro, esso sarebbe, altresì, incorso nel vizio di omessa e contraddittoria motivazione allorquando, da un lato, riconosce la risarcibilità dei danni non patrimoniali per la violazione di diritti inviolabili della persona derivanti dalla perdita del bagaglio e, dall’altra, nega di fatto tale risarcibilità, riconoscendo la legittimità del limite di 1.000 diritti speciali di prelievo per tutti i danni patiti dal viaggiatore in conseguenza allo smarrimento del proprio bagaglio;

a.1/b.1) I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione, sono manifestamente infondati. La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, volta all’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale in sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e dei relativi protocolli modificativi, reca al “Capitolo Terzo”, la disciplina della responsabilità del vettore e dell’entità del risarcimento per i danni. A tal riguardo, l’art. 17 distingue chiaramente e nettamente le ipotesi di “morte e lesione dei passeggeri” (comma 1) e dei “danni ai bagagli” (comma 2), contemplando in quest’ultima ipotesi una specifica e autonoma, rispetto a quella del comma 1, responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi, alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, comma 2.

A tale ultimo riguardo va, quindi, ribadito il principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 14667/2015 (essendo l’ipotesi di perdita del bagaglio di cui al citato art. 17, comma 2, del pari contemplata, come quella di ritardo nella consegna del bagaglio di cui all’art. 19 della medesima Convenzione, dall’art. 22, comma 2): “ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile della perdita del bagaglio del passeggero (art. 17, comma l, della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dalla Convenzione, art. 22, n. 2, nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell’art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati”.

Nel caso di specie, dunque, la Corte di merito ha correttamente applicato la nozione omnicomprensiva di danno cui si riferisce la norma di cui alla Convenzione di Montreal, art. 22, comma 2, con la conseguenza che per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore sarebbe stata necessaria (al di là dei casi di inapplicabilità del cit. art. 22, comma 2, indicati dal successivo comma 5, non rilevanti, però, nella presente controversia) la speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero, rimanendo del tutto indifferente la natura del danno subito;

c) con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 111 Cost., e degli artt. 360 e 112 c.p.c., nonché l’irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che non era stato oggetto di censura il capo della sentenza di primo grado in ordine alla circostanza che la KLM avesse informato il viaggiatore sulla possibilità di effettuare la dichiarazione di valore e che, pertanto, sul punto si era formato giudicato interno;

d) con il quarto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 342 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che non sarebbe stato oggetto si specifica censura il punto della sentenza di primo grado che aveva addebitato al ricorrente la mancata dichiarazione di interesse poiché l’onere di effettuare tale dichiarazione sarebbe stato conosciuto dal ricorrente in quanto espresso in allegato al biglietto e riportato nella schetinata che appare nella procedura di prenotazione; invero, la circostanza dell’avvenuta informazione, da parte della compagnia aerea nei confronti dell’odierno ricorrente, della suddetta dichiarazione di interesse era stata oggetto si specifica censura in sede di gravame;

c.1/d.1) il terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione, sono inammissibili. Premesso che non si può contestare in grado di appello un fatto che debba aversi per non contestato nel giudizio di primo grado (Cass. n. 26859/2013), il ricorrente, per un verso (e in via di per sé assorbente), non fornisce deduzione specifica alcuna (cfr. Cass. n. 12840/2017) sull’aver già in primo grado, e tempestivamente, allegato e argomentato sul presunto inadempimento da parte della compagnia aerea dell’obbligo di informazione di cui al Regolamento CE n. 899/2002 in riferimento alla possibilità di effettuare la dichiarazione speciale di valore, di cui alla Convenzione di Montreal, art. 22, comma 2, (carenza deduttiva che risulta confermata in ricorso anche dalla sommaria esposizione dei fatti ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, e dalla stessa sentenza di appello, là dove opera la ricostruzione della vicenda processuale: p. 2). Per altro verso e in ogni caso, la Corte territoriale non ha affatto omesso di rispondere al (comunque tardivo) motivo di gravame (p. 5 della sentenza), anche a prescindere dalla rilevata genericità della doglianza, che come tale si appalesa dalle stesse, peraltro insufficienti, indicazioni rese in questa sede (cfr. p. 13 del ricorso).

e) con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2, 3 e 41 Cost., della L. n. 12 del 2004 di ratifica della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, con particolare riferimento agli artt. 17 e 22, nonché la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata sia in primo che in secondo grado nei confronti della L. n. 12 del 2004, art. 2, nella parte in cui dà esecuzione alla Convenzione di Montreal, artt. 17 e 22;

e.1) il motivo, e con esso l’eccezione di illegittimità costituzionale, è manifestamente infondato. Come già messo in rilievo da questa Corte (Cass. n. 14667/2015; Cass., SU., n. 21850/2017), il sistema di limitazione della responsabilità, di cui alla normativa denunciata (che attiene ad ipotesi specifica di perdita del bagaglio e non già a quella diversa di morte/lesioni della persona, cui peraltro si riferisce in particolare Corte cost. n. 132/1985, evocata in ricorso), rappresenta un equilibrato contemperamento degli interessi delle compagnie aeree e dei diritti dei passeggeri, che non vulnera i parametri costituzionali evocati dal ricorrente: da un lato, vi è la predisposizione di un meccanismo che consenta di tutelare le compagnie aeree dai rischi che conseguirebbero dalla possibilità per i passeggeri di richiedere illimitati risarcimenti dei danni non patrimoniali conseguenti dallo smarrimento dei bagagli; dall’altro, quest’ultimi hanno la possibilità di tutelarsi da eventuali danni derivanti dallo smarrimento dei propri bagagli rilasciando l’apposita dichiarazione di interesse alla consegna, prevista all’art. 22 della Convenzione di Montreal, ovvero dimostrando la sussistenza delle condizioni di inapplicabilità della citata limitazione di responsabilità di cui all’art. 22, comma 5, (dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti/incaricati);

che la memoria di parte ricorrente, là dove non inammissibile per essere non solo illustrativa, ma anche integrativa delle originarie ragioni di censura, non fornisce argomenti idonei (taluni anche secondo una lettura non coerente con la portata, anche letterale, della citata Cass. n. 14667/2015) a scalfire i rilievi che precedono;

che il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.


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