Posso rottamare un’auto con fermo amministrativo?


È possibile demolire una macchina con il fermo auto per non aver pagato il bollo o per debiti dovuti a cartelle esattoriali?
Negli anni passati hai ricevuto diverse cartelle esattoriali, alcune di queste dovute al bollo auto. A suo tempo non hai potuto estinguere il debito per mancanza di liquidità, né hai fatto ricorso. Ora le cartelle sono divenute definitive. Da ultimo ti è arrivato anche un preavviso di fermo amministrativo (le cosiddette ganasce fiscali): se non sani la tua posizione entro 30 giorni non potrai più mettere in circolazione l’auto. Dopo aver fatto quattro conti, ritieni non conveniente pagare visto che l’importo del debito è superiore rispetto al valore residuo della macchina. Ritieni sia meglio comprarne una nuova e radiare dal Pra quella vecchia per non continuare a pagare bollo e assicurazione. Prima di procedere ti rivolgi al tuo avvocato di fiducia e gli chiedi: posso rottamare un’auto con fermo amministrativo? Ecco quale sarà la risposta corretta al tuo quesito legale.
Indice
Cos’è il fermo amministrativo?
Il fermo amministrativo non costituisce un pignoramento dell’auto ma solo una misura cautelare che l’Agente della Riscossione esattoriale – e solo questi – può iscrivere sulla tua auto di proprietà se non paghi i debiti fiscali (certificati dalle cartelle). Lo scopo del fermo è di evitare che tu possa cedere l’auto o distruggerla, così riducendo le garanzie del creditore. Dunque, il fermo nasce come misura strumentale al successivo – e solo eventuale – pignoramento anche se si tratta di una procedura autonoma. Tant’è che, nonostante il fermo, l’intestatario dell’auto resta sempre il contribuente moroso. Nella pratica, però, quasi mai l’Esattore procede a pignorare l’auto già sottoposta a fermo. Questo per due ragioni. Per un vero vi è l’alta incertezza della procedura di pignoramento del veicolo, peraltro anche costosa. Per un altro verso, già il fermo amministrativo si rivela spesso una misura sufficiente a costringere il contribuente a pagare il debito.
L’Agenzia Entrate Riscossione o l’Agente della Riscossione delle imposte locali (di solito una società privata) può avviare la procedura di fermo solo dopo che è scaduto il termine di:
- 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, entro il quale l’obbligato è tenuto ad effettuare il versamento delle somme richieste;
- 30 giorni decorrenti dal termine per il pagamento delle somme dovute in base all’accertamento esecutivo, dopo i quali le predette sono affidate in carico all’Esattore, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
Cosa comporta il fermo amministrativo?
Con il fermo amministrativo il contribuente non può più circolare con l’auto. Se lo fa, oltre alle sanzioni economiche, rischia la confisca del veicolo: significa che il mezzo diventa di proprietà dello Stato che poi lo sottopone a vendita. Non c’è modo per ritornare proprietari dell’auto confiscata. Circolare con un’auto sottoposta a fermo amministrativo non è reato.
Il fermo non impedisce la vendita o la donazione dell’auto. Tuttavia il nuovo titolare acquista il bene insieme alla misura cautelare, non potendolo quindi usare. Se non è stato informato di ciò dal venditore, ha diritto alla risoluzione del contratto, alla restituzione dei soldi e al risarcimento del danno.
Come vedremo a breve, il fermo auto impedisce la radiazione del veicolo dal Pra e la conseguente rottamazione. Di tanto parleremo più avanti.
Come evitare il fermo amministrativo?
Si può evitare il fermo amministrativo ovviamente pagando entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso. Lo stesso risultato però si può ottenere presentando, entro lo stesso termine, una istanza di rateazione del debito che sospende la procedura di fermo.
Se il contribuente è un professionista o un imprenditore e riesce a dimostrare che il mezzo è strumentale all’attività (pertanto è iscritto nel registro dei beni ammortizzabili) può evitare il fermo dell’auto. Ma attenzione: tale strumentalità deve essere riferita al lavoro e non alla persona del contribuente. In altri termini non si può iscrivere il fermo sul furgoncino che serve al panettiere per consegnare il pane o all’agente di commercio per trasportare i campioni della merce; ma si può iscrivere sulla macchina che serve all’imprenditore per recarsi tutti i giorni in azienda.
Come sapere se su un’auto c’è un fermo?
Nel momento in cui acquisti un’auto di seconda mano è prudente effettuare una verifica al Pra per accertarti che non vi siano fermi. Puoi chiedere una visura sull’auto, fornendo il numero della targa.
Si può consegnare l’auto con il fermo alla concessionaria per la rottamazione?
Potrebbe avvenire che il proprietario di un’auto sottoposta a fermo amministrativo, dovendo acquistarne una nuova, intenda consegnare la vecchia al concessionario per beneficiare dei contributi per la rottamazione o di un eventuale sconto. Lo può fare? In considerazione della correttezza dei rapporti fra le parti, è opportuno informare il concessionario auto dell’iscrizione del fermo amministrativo (che si può rilevare con una semplice visura al Pra sulla targa del veicolo) e procedere alla sua cancellazione.
Auto con fermo amministrativo: si pagano bollo e assicurazione?
Se è vero che l’auto con il fermo non può circolare ci si pone spesso il problema se debba essere pagato anche il bollo e l’assicurazione.
Quanto al bollo tutto dipende dalla disciplina della Regione: secondo la Corte Costituzionale, infatti, è legittima la legge regionale che imponga il pagamento del bollo anche sulle auto sottoposte a fermo. Quindi, per evitare di incorrere in morosità e nella notifica di ulteriori cartelle, sarà bene sempre informarsi preventivamente presso gli uffici dell’ACI o della Motorizzazione.
Altro problema tributario che nasce dal fermo amministrativo è il fatto che nessuna norma obbliga ad avvisare il contribuente che non è tenuto a pagare il bollo: o questi sa già per conto suo di poter godere del beneficio oppure versa inutilmente. Tra gli ignari, solo chi si reca a pagare in una delegazione Aci può essere stoppato: l’Aci provvede a memorizzare il fermo solo nei propri sistemi informatici di riscossione, cui sono collegate solo le delegazioni dell’ente e non anche gli altri riscossori (per esempio, Poste, agenzie di pratiche auto e tabaccai), che prendono i dati dagli archivi gestiti dalla Sogei. Il contribuente potrà riottenere le somme versate inutilmente solo se le richiede, ma dovrà farlo entro lo stesso termine dato alle Regioni per contestare irregolarità o evasioni (generalmente, il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui il versamento si riferisce)
Quanto all’assicurazione, non c’è dubbio che per un veicolo sottoposto alle ganasce fiscali rimanga l’obbligo di avere una polizza rc-auto obbligatoria solo se lasciato su una strada pubblica (ad esempio a bordo del marciapiede) o aperta al pubblico (ad esempio un cortile condominiale non delimitato da sbarre o cancelli). Si può invece lasciare l’auto scoperta da assicurazione se rimane in un garage o in un posto privato. In teoria, ottenere uno sconto è anche possibile, ma dipende dalla discrezionalità di compagnie e agenti assicurativi.
In base al codice della strada, infatti, la copertura Rc auto è obbligatoria su qualsiasi veicolo a motore circoli su strada. Per «circolazione» si intende anche la sosta, se effettuata su strada pubblica o aperta al pubblico. Ecco perché è necessario mantenere una polizza Rc auto valida. Per questo motivo l’Isvap (l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni) non ha mai emanato norme che prevedessero la possibilità di non assicurare un veicolo sottoposto a fermo o di sospendere la copertura per tutta la durata del provvedimento.
Auto sottoposta a fermo: è possibile la rottamazione?
Un veicolo sottoposto a fermo non può, in generale, essere radiato dal Pra: tale è stato il chiarimento fornito dal ministero benché tuttavia non esista alcun divieto del genere tra le conseguenze delle ganasce fiscali, conseguenze stabilite dall’articolo 5 del decreto 503/98 emanato dall’allora ministero delle Finanze. La norma sancisce solo il divieto di circolazione e l’inopponibilità all’esattore di eventuali atti di cessione (vendite o donazioni).
In verità è possibile però radiare un’auto solo quando abbia subito danni ingenti o sia distrutto (ad esempio a causa di incidenti stradali). E ciò in ragione del fatto che il mezzo non potrebbe mai costituire una garanzia per l’Agente della Riscossione ed essere sottoposto a pignoramento. Come infatti abbiamo detto in apertura, sebbene fermo e pignoramento siano due misure autonome e differenti, la prima è rivolta a rendere efficace il secondo (anche se poi, nella prassi, essa è più che sufficiente a costringere il debitore a pagare).
Se dunque il valore commerciale dell’auto è ridotto a zero è possibile presentare al PRA una richiesta di radiazione per demolizione di un veicolo gravato da un fermo purché sia allegato un certificato di rottamazione. La concessione dell’autorizzazione è comunque a discrezione dell’amministrazione.
Fuori da questo caso, per demolire e radiare un’auto sottoposta al fermo non c’è altro mezzo che pagare tutto il debito.
Nella prassi avviene spesso che il PRA accetti anche di trascrivere le radiazioni per esportazione che creano qualche problema alla Pubblica amministrazione creditrice del proprietario del veicolo: mentre la rottamazione di solito riguarda mezzi in cattive condizioni e quindi poco appetibili per qualsiasi creditore, l’esportazione all’estero (magari anche fittizia) potrebbe essere una scappatoia per evitare il fermo, visto che per il riscossore sarà poi difficile agire all’estero.