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Permesso ZTL: si trasferisce con la vendita auto?

24 Febbraio 2019
Permesso ZTL: si trasferisce con la vendita auto?

Il nuovo proprietario dell’automobile può usare il passo per le zone a traffico limitato già rilasciato dal Comune al vecchio intestatario del mezzo?

Immagina di aver appena acquistato un’auto di seconda mano. Il precedente titolare aveva ottenuto dal Comune l’autorizzazione a transitare sulle ZTL (zone a traffico limitato) essendo residente in centro. Il permesso comunale è stato così associato alla targa del veicolo dimodoché, al suo passaggio sotto i varchi attivi, la polizia non debba elevare la contravvenzione. Con il passaggio di proprietà la targa è rimasta la stessa. Così ti chiedi se, almeno fino alla scadenza del pass, ne potrai usufruire anche tu pur abitando in periferia. In altri termini il tuo dubbio è il seguente: il permesso ZTL si trasferisce con la vendita dell’auto? La questione è stata discussa dalla Cassazione con una ordinanza di qualche giorno fa [1].

Secondo la Corte, l’autorizzazione concessa dal Comune per l’accesso con mezzo di trasporto privato in una zona a traffico limitata è sì identificata dalla targa, ma resta comunque riferita solo alla persona. Ciò significa che la cessione del veicolo – sia che si tratti di vendita, donazione, comodato, ecc. – non può riguardare anche il permesso per la cosiddetta ZTL. In pratica, nel momento del passaggio di proprietà, il nuovo intestatario del mezzo non “eredita” anche il permesso a transitare sotto i varchi.

La concessione al passaggio sulle ZTL è rilasciata sempre per ragioni di residenza o di lavoro: chi abita o ha l’attività in centro deve essere libero di passare senza lasciare l’auto lontana. Venendo però meno questo presupposto, non c’è più ragione di mantenere l’autorizzazione comunale che, pertanto, decade automaticamente, senza bisogno di un provvedimento espresso.

È solo per una questione di praticità che il permesso ZTL viene collegato a una targa: difatti la telecamera montata in prossimità dei varchi attivi riesce più facilmente a rilevare il veicolo piuttosto che il conducente. Sarebbe troppo complicato fotografare l’automobilista e rilevare se l’immagine corrisponde a quella di chi ha ottenuto il permesso dal Comune. Il metodo più facile per effettuare le verifiche sui pass resta ancora il controllo della targa. Ciò però non toglie che il permesso ZTL è legato alla persona e non all’auto. Dunque, in caso di cessione dell’auto, viene meno anche il pass ZTL.

Rischia la multa chi entra nella zona a traffico limitato con l’auto usata che ha il permesso intestato a un altro: l’autorizzazione a entrare nella ZTL, infatti, è rilasciata per ragioni di residenza o di lavoro e risulta dunque collegata alla persona invece che al veicolo.

Tali sono state le argomentazioni fornite dalla Cassazione che ha confermato le multe a una automobilista romana sanzionata dalla Polizia locale per essere transitata in una zona a traffico limitato senza l’autorizzazione necessaria. La donna si era difesa sostenendo di aver acquistato la macchina dal fratello titolare di regolare permesso in quanto residente. La vettura era regolarmente munita di pass, rinnovato, peraltro, e con durata quinquennale. Ciò però non è sufficiente, secondo i giudici, per ritenere legittimata anche la nuova proprietaria del veicolo ad accedere alla ZTL.

I giudici della suprema Corte ricordano che «il permesso di accesso in zona a traffico limitato» è collegato non alla vettura bensì «alla persona del richiedente per ragioni di residenza ovvero di svolgimento dell’attività lavorativa». «È vero che la targa costituisce l’unico elemento che identifica giuridicamente il veicolo autorizzato all’accesso, consentendo il controllo» ma «ciò non vuol dire che il ‘permesso’» sia connesso al veicolo e che «il trasferimento del veicolo comporti anche quello del ‘permesso’».

In ogni caso – chiosa la Cassazione – il giudice deve comunque consultare il regolamento comunale che stabilisce il dispositivo di traffico per valutare se sussiste o meno la violazione contestata. È proprio la lettura del regolamento il punto dirimente della questione e alcuni Comuni potrebbero invece prevedere diversamente.


note

[1] Cass. ord. n. 5338/19 del 22.02.2019.

Autore immagine Cartello stradale ZTL di Zoran Pajic

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 12 ottobre 2018 – 22 febbraio 2019, n. 5338

Presidente Correnti – Relatore Picaroni

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 13 gennaio 2016 e notificata il 29 febbraio 2016, ha accolto l’appello proposto da La. Be. avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 59136 del 2011, e nei confronti di Roma Capitale.

1.1. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione della sig.ra Be. avverso i verbali di accertamento della violazione degli artt. 7 e 201 D.Lgs. n. 285 del 1992 (cod. strada) e 384 D.P.R. n. 495 del 1992 (reg. es. cod. strada), elevati a suo carico dalla Polizia Municipale di Roma per accesso in zona ZTL senza titolo autorizzativo.

2. Il Tribunale ha riformato la decisione.

2.1. Rilevato, in premessa, che l’obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto non opera con riferimento alle norme secondarie ed agli atti amministrativi, donde l’onere di allegazione e produzione della parte interessata.

2.1. Quanto al merito dell’opposizione, il Tribunale ha evidenziato che l’appellante accedeva alla zona a traffico limitato con la vettura che aveva acquistato nel marzo 2007 da suo fratello – già titolare di permesso in qualità di residente; che la vettura era regolarmente munita di permesso, rinnovato in data 14 marzo 2008, con durata quinquennale; che Roma Capitale non aveva dato prova della allegata intervenuta revoca del permesso in data in data 31 dicembre 2009.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza Roma Capitale, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso La. Be..

Ragioni della decisione

1. Il ricorso è fondato.

1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 3, n. 53 [rectius: 54], cod. strada, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il permesso di accesso in zona a traffico limitato sia collegato alla vettura e non alla persona del richiedente, per ragioni di residenza ovvero di svolgimento dell’attività lavorativa.

2. La doglianza è fondata.

2.1. La sentenza impugnata muove dall’erroneo assunto che il permesso di accesso in zona a traffico limitato sia collegato al veicolo, la cui targa costituisce l’unico elemento identificativo giuridicamente rilevante, e non alla persona.

Se è vero infatti che la targa costituisce l’unico elemento che identifica giuridicamente il veicolo autorizzato all’accesso, consentendo il controllo (così Cass. 07/10/2015, n. 20130, richiamata dal Tribunale, che ha affermato che il permesso riferito alla targa smarrita non vale per la targa nuova, rimanendo il veicolo identico dal punto di vista materiale ma non giuridico, una volta effettuata la nuova immatricolazione), ciò non vuol dire che il permesso acceda al veicolo, di modo che il trasferimento del veicolo comporti anche quello del permesso.

Peraltro, e diversamente da quanto affermato dal Tribunale, il giudice deve conoscere la normativa regolamentare adottata dal comune di riferimento per disciplinare l’accesso in zone ZTL, eventualmente richiedendo al comune stesso la documentazione necessaria, essendo evidente che solo all’esito della compiuta ricognizione della disciplina applicabile al caso concreto diventa possibile valutare la sussistenza o non della violazione contestata, sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo.

3. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, che assorbe il secondo motivo relativo al regime delle spese di lite, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che riesaminerà la domanda provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.


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5 Commenti

  1. Devo prendere la patente e vorrei capire cosa significa varco attivo. Posso passare oppure se passo mi fanno la multa? Grazie per le vostre risposte.

    1. Per stabilire quando c’è il divieto di passare sulle ZTL vengono usati dei cartelli luminosi con la scritta varco attivo e varco non attivo. Qual è il significato di tali avvisi? Quando si può passare con l’auto e quando no? Ecco la risposta: varco attivo: se trovi questa scritta significa che non puoi passare nella zona a traffico limitato e che, molto probabilmente, è aperta una telecamera che fotograferà la tua targa. Insomma, se leggi “Varco attivo” e oltrepassi la linea “ideale” sulla strada ricevei una multa; varco non attivo: se trovi questa scritta significa che, nonostante il cartello ZTL, puoi ugualmente passare visto che, in quel momento della giornata, l’accesso è libero anche a coloro che non hanno il pass. Quindi non riceverai alcuna multa.

    1. Chi oltrepassa un’area contrassegnata dal cartello stradale ZTL e non è in possesso del pass riceve una multa da 84 a 335 euro. Non è prevista la decurtazione dei punti. La multa viene ormai contestata mediante controllo a distanza operato tramite telecamere posizionate nei punti di accesso e di uscita. La telecamera fotografa la targa dell’automobilista e la invia alla polizia municipale che, nei 90 giorni successivi, deve notificare il verbale al trasgressore. Secondo giurisprudenza unanime, il termine di 90 giorni decorre dal fatto ossia dalla violazione e non dal successivo giorno in cui la polizia, all’interno del proprio ufficio, l’ha accertata (diversamente questo termine potrebbe slittare illimitatamente in avanti).

  2. Nonostante l’infelice dizione del cartello, quando trovi scritto “varco attivo” non significa che il passaggio è libero e quindi consentito, ma al contrario è vietato.

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