Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 12 ottobre 2018 – 22 febbraio 2019, n. 5338
Presidente Correnti – Relatore Picaroni
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 13 gennaio 2016 e notificata il 29 febbraio 2016, ha accolto l’appello proposto da La. Be. avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 59136 del 2011, e nei confronti di Roma Capitale.
1.1. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione della sig.ra Be. avverso i verbali di accertamento della violazione degli artt. 7 e 201 D.Lgs. n. 285 del 1992 (cod. strada) e 384 D.P.R. n. 495 del 1992 (reg. es. cod. strada), elevati a suo carico dalla Polizia Municipale di Roma per accesso in zona ZTL senza titolo autorizzativo.
2. Il Tribunale ha riformato la decisione.
2.1. Rilevato, in premessa, che l’obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto non opera con riferimento alle norme secondarie ed agli atti amministrativi, donde l’onere di allegazione e produzione della parte interessata.
2.1. Quanto al merito dell’opposizione, il Tribunale ha evidenziato che l’appellante accedeva alla zona a traffico limitato con la vettura che aveva acquistato nel marzo 2007 da suo fratello – già titolare di permesso in qualità di residente; che la vettura era regolarmente munita di permesso, rinnovato in data 14 marzo 2008, con durata quinquennale; che Roma Capitale non aveva dato prova della allegata intervenuta revoca del permesso in data in data 31 dicembre 2009.
3. Ricorre per la cassazione della sentenza Roma Capitale, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso La. Be..
Ragioni della decisione
1. Il ricorso è fondato.
1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 3, n. 53 [rectius: 54], cod. strada, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il permesso di accesso in zona a traffico limitato sia collegato alla vettura e non alla persona del richiedente, per ragioni di residenza ovvero di svolgimento dell’attività lavorativa.
2. La doglianza è fondata.
2.1. La sentenza impugnata muove dall’erroneo assunto che il permesso di accesso in zona a traffico limitato sia collegato al veicolo, la cui targa costituisce l’unico elemento identificativo giuridicamente rilevante, e non alla persona.
Se è vero infatti che la targa costituisce l’unico elemento che identifica giuridicamente il veicolo autorizzato all’accesso, consentendo il controllo (così Cass. 07/10/2015, n. 20130, richiamata dal Tribunale, che ha affermato che il permesso riferito alla targa smarrita non vale per la targa nuova, rimanendo il veicolo identico dal punto di vista materiale ma non giuridico, una volta effettuata la nuova immatricolazione), ciò non vuol dire che il permesso acceda al veicolo, di modo che il trasferimento del veicolo comporti anche quello del permesso.
Peraltro, e diversamente da quanto affermato dal Tribunale, il giudice deve conoscere la normativa regolamentare adottata dal comune di riferimento per disciplinare l’accesso in zone ZTL, eventualmente richiedendo al comune stesso la documentazione necessaria, essendo evidente che solo all’esito della compiuta ricognizione della disciplina applicabile al caso concreto diventa possibile valutare la sussistenza o non della violazione contestata, sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo.
3. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, che assorbe il secondo motivo relativo al regime delle spese di lite, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che riesaminerà la domanda provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.
Devo prendere la patente e vorrei capire cosa significa varco attivo. Posso passare oppure se passo mi fanno la multa? Grazie per le vostre risposte.
Per stabilire quando c’è il divieto di passare sulle ZTL vengono usati dei cartelli luminosi con la scritta varco attivo e varco non attivo. Qual è il significato di tali avvisi? Quando si può passare con l’auto e quando no? Ecco la risposta: varco attivo: se trovi questa scritta significa che non puoi passare nella zona a traffico limitato e che, molto probabilmente, è aperta una telecamera che fotograferà la tua targa. Insomma, se leggi “Varco attivo” e oltrepassi la linea “ideale” sulla strada ricevei una multa; varco non attivo: se trovi questa scritta significa che, nonostante il cartello ZTL, puoi ugualmente passare visto che, in quel momento della giornata, l’accesso è libero anche a coloro che non hanno il pass. Quindi non riceverai alcuna multa.
Se dovessi passare con il varco attivo quanto mi fanno di multa?
Chi oltrepassa un’area contrassegnata dal cartello stradale ZTL e non è in possesso del pass riceve una multa da 84 a 335 euro. Non è prevista la decurtazione dei punti. La multa viene ormai contestata mediante controllo a distanza operato tramite telecamere posizionate nei punti di accesso e di uscita. La telecamera fotografa la targa dell’automobilista e la invia alla polizia municipale che, nei 90 giorni successivi, deve notificare il verbale al trasgressore. Secondo giurisprudenza unanime, il termine di 90 giorni decorre dal fatto ossia dalla violazione e non dal successivo giorno in cui la polizia, all’interno del proprio ufficio, l’ha accertata (diversamente questo termine potrebbe slittare illimitatamente in avanti).
Nonostante l’infelice dizione del cartello, quando trovi scritto “varco attivo” non significa che il passaggio è libero e quindi consentito, ma al contrario è vietato.