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Furto al supermercato: giurisprudenza e ultime sentenze

24 Febbraio 2019 | Autore:
Furto al supermercato: giurisprudenza e ultime sentenze

Tra tentativo e reato consumato: anche se il ladro viene scoperto oltre le casse può essere furto tentato.

Prendere un oggetto dallo scaffale del supermercato e metterlo nel carrello è certamente un gesto lecito. Metterlo in tasca, invece, non lo è più. Seppure, in entrambi i casi, c’è un impossessamento di un bene altrui, solo l’occultamento è indice di un tentativo di furto. Quindi, se anche il colpevole non oltrepassa le casse, può essere ugualmente fermato dal personale di vigilanza e querelato per «tentato furto». Ma è solo quando il responsabile riesce a superare le barriere elettroniche antitaccheggio poste in prossimità delle casse che si consuma il reato di furto consumato. Non importa il fatto che venga successivamente fermato da poliziotti all’uscita del centro commerciale. 

Questi, in sintesi, sono i principi forniti dalla giurisprudenza e dalle ultime sentenze in tema di furto al supermercato. Invero, la Cassazione ha riscontrato diversi orientamenti contrastanti circa la possibilità di qualificare come furto consumato o tentato la condotta di sottrazione di merce all’interno di un supermercato e avvenuta sotto il controllo degli addetti alla sicurezza, allorquando l’autore, ancora in possesso della merce sottratta, si fermi dopo il superamento della barriera delle casse. 

Chiaramente la differenza tra furto tentato e furto consumato ha implicazioni pratiche sul trattamento sanzionatorio, più grave nel secondo caso.

Discorso che vale per il delitto di furto ma anche per quello di rapina, delitti differenziati tramite l’utilizzo o meno della violenza o della minaccia per l’impossessamento della cosa altrui. Qui di seguito riporteremo le pronunce più importanti. 

Sorpreso subito dopo le casse: è rapina tentata

Un individuo sottrae della merce all’interno del supermercato e, al suonare dei dispositivi antitaccheggio oltre le barriere delle casse, viene bloccato dagli addetti alla sicurezza. Secondo la Cassazione [1], a fronte dell’intervento difensivo del personale, la condotta criminosa resta allo stadio del tentativo poiché l’agente non ha conseguito, neppure per un attimo, «l‘autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva».  

L’orientamento oramai prevalente è quello secondo cui «la concomitante osservazione», del personale addetto del supermercato, dell’attività criminosa e la correlata e immanente possibilità di intervento del personale suddetto, impediscono la consumazione del reato poiché l’agente «non ha conseguito l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva», refurtiva non ancora esterna alla «sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo».

«Il monitoraggio nella attualità dell’azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell’ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce [ad esempio le telecamere di controllo], e il conseguente intervento difensivo (…) impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l’agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo». 

Il furto è consumato se la merce è stata portata oltre la barriera delle casse 

Viceversa, il furto in un supermercato rientra nel furto consumato se il ladro riesce a nascondere la merce e portarla oltre la barriera casse. Non importa – come chiarito anche in questo caso dalla Cassazione [3] – che il colpevole venga fermato, all’uscita del supermercato, da carabinieri in borghese. 

Nel caso di specie, due uomini avevano provato a portar via senza pagare tre bottiglie di alcolici dagli scaffali di un supermercato. Il colpo sembrava andato a buon fine, essendo i ladri riusciti ad uscire dalla struttura commerciale con la refurtiva e ad arrivare all’automobile lasciata nel parcheggio, ma l’arrivo di due carabinieri in borghese li ha colti di sorpresa. I militari si sono insospettiti per l’atteggiamento dei due uomini, così li hanno fermati e hanno effettuato un controllo attraverso i video delle telecamere di sorveglianza del supermercato. Le immagini non hanno lasciato dubbi: inequivocabile la condotta tenuta dai ladri, che hanno prelevato tre bottiglie di alcolici, portandole fuori dal ‘punto vendita’ senza pagare il prezzo previsto.

Consequenziali l’arresto, l’accusa di furto, il processo e, infine, la condanna, sia in tribunale che in Corte d’Appello.

Il fatto che l’azione furtiva sia stata scoperta solo grazie all’intervento di due carabinieri in borghese e che il titolare dell’esercizio commerciale avesse perso il possesso della merce e l’abbia riottenuta ad opera della polizia giudiziaria ha fatto sì che si potesse parlare di furto consumato e non solo tentato.

Casse automatiche e self scanning

Scatta invece il più grave furto aggravato dal mezzo fraudolento quando il colpevole si dirige alle casse automatiche e passa sotto lo scanner solo alcuni prodotti e non altri. Tale comportamento risponde ai canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di furto con frode [4].

L’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento «va esclusa nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un supermercato», non essendo ravvisabile né insidiosità, né astuzia, né scaltrezza. Anzi, tale condotta si concreta in un «banale ed ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a tutela del bene».

Il punto, però, è che nel caso di specie la modalità di furto è diversa. L’aver pagato solo la merce di minor valore aveva concreto uno «stratagemma per eludere il controllo circa l’omesso pagamento della merce di maggior valore». Questa condotta ha un carattere di insidiosità e scaltrezza che ben giustificano la configurazione di un’aggravante.

Se il colpevole viene fermato dalla vigilanza interna prima di superare le casse

Con una sentenza dell’anno scorso [5] la Cassazione ha ribadito che rientra nel reato di furto tentato il comportamento di chi si impossessa di oggetti tratti dagli scaffali del supermercato e, invece di riporli nel carrello, li occulta nel cappotto, all’interno dello zaino o nelle tasche. Quindi se il personale interno di vigilanza o la polizia riesce a intercettare il furto prima del superamento delle casse non si realizza il delitto consumato.

Stato di necessità e assoluzione

La Cassazione [6] ha infine escluso che lo stato di necessità, determinato dalla fame, possa essere una causa di giustificazione per il ladro. Nessuna assoluzione quindi. I giudici del ‘Palazzaccio’ spiegano che per parlare di «stato di necessità», e quindi di giustificazione per il furto provato, non è sufficiente il fatto che «i beni sottratti siano di natura alimentare», anche perché, aggiungono, si tratta di «merce dal valore non infimo». Impossibile, infine, anche solo ipotizzare la necessità dell’uomo di «provvedere a un grave ed urgente bisogno», così da catalogarne la condotta come «furto lieve»: su questo punto, difatti, è necessaria la prova che «il bisogno non possa essere soddisfatto con mezzi leciti».


note

[1] Cass. sent. n. 7606/19 del 19.02.2019.

[2] Cass. sent. n. 3447/19 del 24.01.2019.

[3] Cass. sent. n. 55818/17 del 14.12.2017.

[4] Cass. sent. n. 52827/18 del 23.11.2018, n. 13041/17 del 17.03.2017.

[5] Cass. sent. n. 17916/18 del 20.04.2018.

[6] Cass. sent. n. 10094/18 del 6.03.2018.

Autore immagine: furto supermercato Di springtime78

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 dicembre 2018 – 24 gennaio 2019, n. 3447

Presidente Di Salvo – Relatore Pavich

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’appello di Roma, in data 19 marzo 2018, ha confermato la sentenza con la quale, in data 12 maggio 2017, il Tribunale di Roma aveva dichiarato alla pena ritenuta di giustizia I.M. per il reato di furto consumato aggravato ex art. 625 c.p., n. 2: la condotta furtiva veniva posta in essere all’interno di un punto vendita (…) e lo I. veniva fermato dal responsabile dell’esercizio dopo aver superato la barriera casse, perché risultava aver sottratto un hard disk.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre lo I. , con atto che consta di due motivi.

2.1. Con il primo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto come furto tentato anziché consumato: l’esponente deduce in particolare l’inosservanza, da parte dei giudici di merito, dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 52117/2014, in quanto lo I. era stato monitorato dal personale del punto vendita, anche tramite sistema di videosorveglianza interna, già nell’atto di impossessarsi del bene; con la conseguenza che quest’ultimo non era mai uscito dalla disponibilità e dalla sfera di vigilanza del titolare, il quale avrebbe potuto in ogni momento interrompere l’azione criminosa.

2.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’accertamento di responsabilità dello I. , nonché al trattamento sanzionatorio, giudicato eccessivo.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza apicale in tema di discrimen fra furto tentato e consumato presso un esercizio commerciale, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, in base alla quale deve escludersi, nel caso di specie, la configurabilità del tentativo e deve concludersi per la sussistenza di un’ipotesi di furto consumato.

La pronunzia a Sezioni Unite citata dal ricorrente afferma infatti che, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete e altro, Rv. 261186).

Nel caso in esame, però, non è dato ravvisare alcun monitoraggio dell’azione furtiva da parte del personale addetto, atteso che – stando a quanto risulta tanto dalla sentenza impugnata quanto da quella di primo grado – ciò che provocava l’attenzione e poi l’intervento degli addetti alla vigilanza presso il punto vendita era l’allarme sonoro scattato in un momento successivo, ossia non appena lo I. ebbe superato la barriera casse: allarme attivato in quel preciso istante a causa della presenza di un secondo bar code apposto sul bene (il primo era posizionato sulla confezione ed era stato rimosso dallo I. al momento della rimozione delle placche antitaccheggio). Dunque è corretto quanto affermato dalla Corte di merito (e, prima ancora, dal Tribunale) in ordine al sia pur momentaneo conseguimento, da parte dello I. , della piena disponibilità della res furtiva.

2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

A prescindere dall’oggettiva inammissibilità di una rivisitazione del materiale probatorio in sede di giudizio di legittimità, ai fini della postulata (e peraltro fin qui neppure contestata) riconsiderazione della responsabilità dello I. in ordine al reato a lui ascritto, va detto che il trattamento sanzionatorio a lui irrogato è stato determinato in modo del tutto adeguato alla gravità del fatto e alla personalità del soggetto, nonché ampiamente e correttamente motivato dalla Corte distrettuale sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 133 c.p.: il percorso argomentativo sul punto fa infatti menzione sia della recidiva (e dei numerosi precedenti specifici da cui l’imputato è gravato), sia del fatto che l’odierno ricorrente si era precedentemente reso responsabile di analoghe condotte furtive (anche presso lo stesso punto vendita, a quanto risulta dalle prove raccolte); a fronte di ciò, osserva la Corte territoriale, l’imputato ha fruito delle attenuanti generiche in termini di equivalenza alla recidiva e all’aggravante a lui contestata, e tanto non consente di accedere alla tesi del ricorrente circa l’eccessività della pena.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 8 – 23 novembre 2018, n. 52827

Presidente Piccialli – Relatore Bruno

Ritenuto in fatto

1. Ricorre per Cassazione il P.M. presso la Procura della Repubblica di Lodi avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Lodi in data 13/4/2018, con cui non era convalidato l’arresto di D.T.I. , per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 comma 1 n. 2 e 7 cod. pen..

D. era stato tratto in arresto per un tentativo di furto all’interno di un supermercato. L’indagato mediante il sistema “self scanning” (altrimenti denominato “salvatempo”), aveva prelevato dagli scaffali la merce senza scannerizzare numerosi prodotti, del valore complessivo di Euro 463,16.

Il giudice non convalidava l’arresto in quanto riteneva che fosse stato eseguito da un privato (addetto alla sicurezza del supermercato Esselunga) al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 380 cod. proc. pen., assumendo che, in ogni caso, anche a voler ritenere che all’arresto abbia proceduto personale della Polizia giudiziaria, il fatto non sarebbe riconducibile alle previsioni di cui all’art. 381 cod.proc.pen., trattandosi di furto semplice tentato. Rilevava, invero, che non si evincevano dalla lettura della parte descrittiva della imputazione le aggravanti contestate: non era comprensibile quale mezzo fraudolento fosse stato adoperato e quale delle diverse ipotesi di cui al n. 7 dell’art. 625 cod. pen. fosse stata individuata dai P.M..

La Parte pubblica ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice non aveva valutato che, al momento del sopraggiungere dei Carabinieri su richiesta del personale del supermercato, il D. era ancora in possesso della merce non pagata, prelevata dagli scaffali e non registrata sul lettore ottico (così da integrare l’ipotesi di quasi flagranza prevista dall’art. 382 cod.proc.pen.). Parimenti, il giudice della convalida non aveva considerato che la presenza del sistema self service, con prelievo diretto della merce dagli scaffali e l’espediente impiegato di non registrare i prodotti con il lettore ottico, integravano esattamente le due aggravanti contestate dell’esposizione alla pubblica fede e del mezzo fraudolento.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, condividendo le argomentazioni espresse dal P.M. della Procura di Lodi, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso promosso dal P.M. avverso l’ordinanza di non convalida dell’arresto di D.T.I. è fondata e deve essere accolto.

2. In sede di convalida, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386 comma 3, cod. proc. pen. e art. 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la ricorrenza dei presupposti che consentono l’adozione del provvedimento di arresto e, pertanto, valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di una verifica, ispirata a criteri di ragionevolezza, che coinvolge lo stato di flagranza o quasi flagranza e la ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381, cod. proc. pen..

Tale valutazione, secondo i principi più volte ribaditi dalla Corte di legittimità, deve essere esercitata su aspetti che non devono riguardare, né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né l’apprezzamento sulla responsabilità dell’arrestato (ex multis Sez. 5, n. 5040 del 01/10/2015, Rv. 266048; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Rv. 262502).

Invero, il primo profilo, riguarda il giudizio da esperirsi in sede di adozione delle misure cautelari; il secondo profilo riguarda la fase del giudizio di merito (Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012, Eebrihim, Rv. 253022).

Si è inoltre precisato che la valutazione da rendere al momento della convalida, deve tenere conto della situazione di fatto conosciuta dalle Forze di Polizia all’atto dell’adozione del provvedimento restrittivo o, comunque, conoscibile in quel momento con la dovuta diligenza da adoperarsi da parte del personale che procede all’arresto (così Sez. 1, n. 8708 dell’8/02/2012, Rosiichuk, Rv. 252217; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949).

3. Dal tenore del provvedimento emesso dal G.I.P. si evince che la mancata convalida sia dipesa da due fattori: il primo riguardante l’arresto ad opera di un privato; il secondo riguardante la ricorrenza di un furto semplice, non essendo descritto nella imputazione alcun comportamento suscettibile di integrare le aggravanti indicate negli articoli richiamati.

Il provvedimento è erroneo sotto entrambi i profili.

L’arresto è avvenuto ad opera della Polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 381 cod. proc. pen., quando il D. era ancora in possesso della merce sottratta, nella ricorrenza della ipotesi di quasi flagranza la quale, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, si realizza allorquando vi è la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi procede all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, P.M. in proc. Ventrice, Rv. 267591).

La ricorrenza dell’aggravante del mezzo fraudolento si evince dalla descrizione della condotta contenuta nel capo di imputazione: il D. , alla stregua della contestazione elevata, dopo avere prelevato la merce dagli scaffali, aveva passato il lettore ottico, deputato a registrare l’acquisto, soltanto su alcuni prodotti, escludendone altri.

Il comportamento descritto, sebbene dotato di peculiari caratteristiche che derivano dall’impiego di un mezzo tecnico innovativo (self-scanner), risponde ai canoni tradizionalmente elaborati nella giurisprudenza di legittimità in tema di furto con frode che viene riferito alle condotte, poste in essere nel corso dell’iter criminoso, connotate da una insidiosa efficienza offensiva che sorprende la contraria volontà del detentore e vanifica le difese che questi ha apprestato a protezione della cosa, agevolandone la spoliazione (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255974).

Ebbene, proprio alla luce di tali parametri interpretativi, nel comportamento considerato è ravvisabile l’aggravante del mezzo fraudolento, essendo lo stratagemma posto in essere dal soggetto agente (consistito nel non passare al lettore ottico portatile il prodotto prelevato dallo scaffale) idoneo a soverchiare l’altrui vigilanza e gli accorgimenti precipuamente adoperati dalla persona offesa per garantire che la cosa custodita – sia pure liberamente asportabile dallo scaffale in cui era riposta – non esca dalla propria sfera di dominio.

Deve ritenersi parimenti ravvisabile, alla stregua della contestazione formulata dal P.M., l’aggravante della esposizione della cosa alla pubblica fede, in quanto la merce si trovava esposta sugli scaffali del supermercato a disposizione dei clienti. Deve aggiungersi che la esistenza del sistema di sorveglianza realizzato attraverso telecamere (normalmente esistente in esercizi commerciali del tipo supermercati) e la vigilanza praticata dal personale ivi addetto, non sono reputate idonee ad escludere la ricorrenza della suddetta aggravante. Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che, nel furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza (così ex plurimis Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015, Rv. 265681).

4. Pertanto, deve annullarsi senza rinvio l’ordinanza impugnata dovendo ritenersi legittimamente eseguito l’arresto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere stato l’arresto legittimamente eseguito.

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Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 dicembre 2017 – 20 aprile 2018, n. 17916

Presidente Fumo – Relatore De Gregorio

Ritenuto in fatto

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado nei confronti dell’imputata, che l’aveva condannata alla pena giustizia per il reato di cui agli artt 624, 625 n 2 e 7 cp, per furto di oggetti in un supermercato; fatto di (omissis) .

1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa, che ha lamentato la violazione dei principio di correlazione tra l’imputazione e la sentenza. Ha sostenuto il ricorrente che la sentenza aveva ritenuto che a compiere il furto fossero state due donne e la ricorrente aveva avuto una parte decisiva nella consumazione ma nell’imputazione non le era stato contestato il concorso di persone nel reato.

1.1 Tramite il secondo motivo è stata censurata la motivazione per illogicità, poiché la Corte avrebbe trascurato che nel fatto sarebbe mancato il requisito dell’impossessamento da parte dell’imputata.

1.2 Col terzo motivo ci si è doluti della errata applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta presenza delle aggravanti ex artt 624, 625 nr 2 e 7 cp.

1.3 Nel quarto motivo è stata dedotta la violazione di legge e la motivazione illogica, per aver ritenuto la Corte territoriale il furto consumato mentre dalla sentenza era risultato accertato che la merce sottratta era dotata di dispositivo antitaccheggio e l’addetto alla sorveglianza del supermercato aveva costantemente sorvegliato la donna. Il ricorso ha citato due pronunzie delle SU, che in fattispecie simili hanno escluso la stessa consumazione del furto ritenendolo integrato alla fase del tentativo.

All’odierna udienza i PG, dr Fimiani, ha concluso per l’inammissibilità.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente per gli inevitabili riflessi dei contenuti del primo su quelli del secondo.

1.La censura relativa alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non è condivisibile, poiché la Corte territoriale ha fornito chiara spiegazione della ritenuta partecipazione della giudicabile al furto. In motivazione, infatti, è stato descritto il contributo causale della ricorrente, consistito ne fare la spola tra gli stands e il camerino, ove era rimasta la complice, al fine di trasportare gli indumenti e permetterne l’occultamento da parte dell’altra, a nulla rilevando – ovviamente – che sia stata solo quest’ultima ad essere trovata in possesso dei capi sottratti, che aveva ricevuto dall’imputata.

1.1 Pertanto, non può essere ravvisata alcuna violazione dell’art. 521 c.p.p., in quanto la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza assume rilievo solo quando si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell’addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l’integrazione del reato e sui quali l’imputato abbia avuto modo di difendersi ne corso del processo.(Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017).

2.Quanto all’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, occorre ribadire che, secondo la giurisprudenza di questa Corte nella composizione più autorevole, nel reato di furto l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento vuol delineare una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità.(Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 Ud. dep. 30/09/2013 Rv. 255974).

2.1 Nel caso di specie, le due imputate non si sono limitate al mero prelievo ed immediato nascondimento della merce ma hanno attuato un efficace stratagemma in grado di eludere e difese apprestate dall’esercizio commerciale, consistito nell’agire sinergicamente allo scopo di impossessarsene, rappresentando l’innocua ed ordinaria scena nella quale l’imputata sceglieva le vesti da far misurare alla complice e l’altra, al riparo nel camerino di prova, provvedeva ad occultarle. In proposito, e per rispondere in pieno alle doglianze della ricorrente, può aggiungersi che i casi esaminati dalle sentenze di questa Corte citate in ricorso sono diversi e si riferiscono proprio al banale gesto di prelevare e nascondere direttamente gli oggetti esposti sugli scaffali del market, in cui, per questo motivo, è stata esclusa l’aggravante in parola.

3. La censura che contesta l’applicazione dell’aggravante della esposizione a pubblica fede merita accoglimento. Infatti, è stato più volte affermato che non sussiste tale aggravante nel caso di furto dei beni asportati dai banchi di un supermercato, dotati di un apposito dispositivo antitaccheggio, che assicura un controllo costante e diretto della merce da parte del detentore, situazione che, in sé, risulta incompatibile con la l’ipotesi di affidamento alla pubblica fede degli avventori e clienti.(Sez. 5, n.20342 del 28/01/2015).

3.1 Sul punto va osservato, altresì, che contraddittoria appare la motivazione della Corte di merito, che ha affermato la presenza di un addetto della vigilanza, che sarebbe stato insospettito dal comportamento delle imputate, e poi ha sostento che non vi era alcun controllo diretto sulle stesse.

4. Merita, inoltre, accoglimento la censura volta ad escludere la consumazione del reato oggetto d’imputazione. In proposito va osservato che; secondo la giurisprudenza di questa Corte; in caso di furto, i monitoraggio dell’azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza, ovvero delle forze di polizia eventualmente presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo “in continenti”, impediscono a consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo, la cui signoria sulla cosa non è eliminata. (Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014 Ud. (dep. 16/12/2014) Rv. 261186).

4.1 Applicando tali condivisi principi – che qui occorre ribadire – alla fattispecie concreta, deve constatarsi che le due imputate furono tenute sotto controllo dagli addetti alla sorveglianza del supermercato e che i beni sottratti erano muniti di placche antitaccheggio, ragion per cui le donne non erano in condizione di conseguire l’effettiva disponibilità della refurtiva, che a causa della conseguente possibilità di intervento nella immediatezza, non era ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 56 cp e con riferimento all’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, che deve essere eliminata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Trento per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. I ricorso nel resto deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 56 cp e con riferimento all’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, che elimina, e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Trento, identificata nella sezione distaccata di Bolzano, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso.

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Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 dicembre – 14 dicembre 2017, n. 55818

Presidente Palla – Relatore Morosini

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di Tr. Sa., pronunciata dal Tribunale di Ancona, all’esito di giudizio abbreviato, per il furto aggravato di tre bottiglie di alcolici, commesso ai danni di un supermercato, in concorso con Co. Do..

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, per il tramite del suo difensore, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge. Assume il ricorrente che, essendosi l’azione delittuosa sviluppata sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine, che avevano osservato la scena ed erano prontamente intervenute, il reato andrebbe ricondotto alla fattispecie tentata.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il motivo proposto è manifestamente infondato.

Nel furto, l’interesse tutelato è quello della detenzione del bene da parte di chi ne ha diritto (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Pr., in motivazione).

Pertanto il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui interviene- ad opera dell’autore del reato- rescissione (anche se istantanea) della signoria che sul bene esercitava il detentore (cfr. Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ou., in motivazione).

4.1 Nella specie i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra ricordato, ritenendo superata la soglia della consumazione.

L’imputato, unitamente a un complice, si è impossessato della merce, prelevandola dagli espositori di un supermercato, oltrepassando la barriera delle casse e riuscendo, addirittura, a riporta nel bagagliaio di un’autovettura, senza che nessuno degli addetti alla cassa o alla sorveglianza se ne accorgesse.

L’azione furtiva è stata scoperta solo grazie all’intervento di due Carabinieri in borghese, che, nel transitare all’interno del parcheggio, attirati dai movimenti sospetti dei due individui, hanno proceduto al controllo, accertando il reato, solo a seguito della successiva visione delle riprese della videosorveglianza.

E’ dunque indubbio che il titolare dell’esercizio commerciale aveva perso il possesso della merce e che l’ha riottenuta – “dopo il fatto” – ad opera della Polizia giudiziaria.

Il furto è quindi consumato.

4.2 II ricorrente invoca il principio stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite Pr., in limine citata, che, a suo dire, dovrebbe condurre ad opposta conclusione.

Il richiamo al precedente giurisprudenziale è inconferente.

La sentenza delle Sezioni Unite riguarda la diversa fattispecie del controllo dell’azione furtiva – attraverso apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale – e del conseguente intervento difensivo in continenti. La presenza di queste condizioni impedisce la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo: «non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Pr., Rv 261186).

Nel caso in esame, invece, non vi era stata alcuna concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa, né si era realizzato un intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo.

L’imputato e il suo complice, infatti, uscendo inosservati dall’esercizio commerciale e caricando in autovettura le bottiglie sottratte, avevano conseguito una signoria sul bene – assunta, dalla Suprema Corte, a criterio distintivo tra consumazione e tentativo – poi persa per effetto dell’intervento della polizia giudiziaria.

5. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

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Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 gennaio – 17 marzo 2017, n. 13041

Presidente Fumo – Relatore Catena

Ritenuto in fatto

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze in composizione monocratica dichiarava R.M. non punibile, in relazione al reato a lui ascritto – ai sensi degli artt. 110, 56, 624, 625 n. 4, cod. pen. – ritenendo sussistente gli estremi di cui all’art. 131 bis, cod. pen..

2. Con ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ricorre.

2.1. violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. proc. pen., avendo il giudice erroneamente escluso la sussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento, nonostante l’ammissione, da parte dell’imputato, di aver presentato alle casse del supermercato solo minima parte della merce prelevata, occultando la maggior parte di detta merce, atteso che il mezzo fraudolento non era stato individuato in contestazione nell’aver occultato la merce – caso in cui l’aggravante sarebbe stata da escludere alla luce delle Sez. U, sentenza n. 40354de1 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974 – bensì nell’aver pagato alle casse solo la merce di minor valore, per il prezzo di Euro 37,49, con il sistema automatico, e ciò per eludere i controlli in relazione alla restante merce di maggior valore, caso nel quale, invece, sarebbe ravvisabile la contestata aggravante, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, sentenza n. 2497 del 24/01/1996; Sez. 5, sentenza n. 41013 del 03/06/2014);

2.2. violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 131 bis, cod. pen., in quanto le considerazioni espresse in sentenza avrebbero potuto giustificare una graduazione della pena in relazione all’offensività del fatto, ma non determinare una depenalizzazione implicita del furto aggravato in danno di un supermercato, soprattutto alla luce della circostanza che la sentenza ha riconosciuto come la difesa dell’imputato avesse formulato un’offerta reale pari ad Euro 500,00 a titolo di risarcimento dei danni, ritenuta dal giudice congrua in riferimento al valore dei beni sottratti; anziché ritenere il fatto di particolare tenuità, quindi, il giudice avrebbe dovuto rilevare come l’imputato avesse tenuto un comportamento non lodevole, visto che egli aveva giustificato la sua condotta con le condizioni di povertà in cui versava, laddove aveva, poi, effettuato un’offerta reale sicuramente non compatibile con le affermate condizioni di indigenza.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, restando precluso l’esame delle ulteriori doglianze.

Senza alcun dubbio, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974, la configurabilità dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento va esclusa nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un supermercato, non essendo ravvisabili, in tal caso, i connotati di insidiosità, astuzia, scaltrezza, della condotta che, al contrario, si concreta in un banale ed ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a tutela del bene.

Altrettanto evidentemente, tuttavia, come si evince dalla formulazione del capo di imputazione, nel caso in esame la circostanza aggravante era stata contestata in relazione alla condotta dell’imputato consistita nell’aver pagato alle casse solo la merce di minor valore, per il prezzo di Euro 37,49, con il sistema automatico, e ciò per sottrarre ai controlli la restante merce di maggior valore.

Trattasi, all’evidenza, di una modalità del tutto diversa da quella analizzata dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, atteso che nel caso in esame, al contrario, l’aver pagato la merce di valore minore aveva concretato lo stratagemma per eludere il controllo circa l’omesso pagamento della merce di maggior valore, con conseguente individuazione di una specifica ed ulteriore condotta rispetto al semplice occultamento delle merce sulla persona o in una borsa, sicuramente connotata, quindi, da quel carattere di insidiosità e scaltrezza coerenti con la sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento.

Ne deriva, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per il giudizio di secondo grado, ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen..

La natura delle questioni trattate consente la redazione in forma semplificata della motivazione della presente sentenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per il giudizio di secondo grado. Motivazione semplificata.

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Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 11 gennaio – 6 marzo 2018, n. 10094

Presidente Bruno – Relatore Settembre

Ritenuto in fatto

1. Ricorre per Cassazione Br. Ma., a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, confermativa di quella del Tribunale, che lo aveva condannato – riconosciuta l’attenuante dell’art. 62, n. 4, cod. pen. – per tentato furto di generi alimentari, del valore di Euro 14,13, sottratti dai banchi del Supermercato Conad, occultati nei pantaloni e portati fuori del negozio senza pagarne il corrispettivo.

A motivi del ricorso adduce:

a) una violazione di legge “per mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione, trattandosi di furto commesso per necessità”;

b) una mancanza di motivazione in ordine alla richiesta, formulata in appello, di derubricazione del reato in quello di cui all’art. 626 cod. pen..

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. La Corte d’appello, dinanzi a cui è stato invocato lo stato di necessità, ha già rilevato che di esso non vi è prova, non potendo ritenersi sufficiente – per il fine anzidetto – il fatto che i beni sottratti siano di natura alimentare. Di tale rilievo il ricorrente non tiene conto, finendo col proporre un motivo privo di specificità. Per giurisprudenza costante, invero, la mancanza di specificità del motivo dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità….” (Cass., sez. 4, n. 5191 del 29/3/2000, Rv. 216473. Da ultimo, Cass., n. 28011 del 15/2/2013). A nulla vale, pertanto, richiamare precedenti giurisprudenziali, peraltro non pertinenti al caso di specie, trattandosi di merce dal valore non infimo, e insistere in una prospettazione priva di qualsiasi supporto probatorio.

Tanto vale ad escludere anche il secondo vizio lamentato, dal momento che la Corte d’appello – argomentando intorno allo stato di necessità – ha spiegato, altresì, perché non possa ritenersi sussistente l’ipotesi del furto lieve, di cui all’art. 626 cod. pen., che ricorre quando il fatto sia commesso “per provvedere a un grave ed urgente bisogno”. Nella specie, nessun elemento si desume dalla sentenza, e nessun elemento – trascurato dal giudicante – è stato segnalato dalla difesa, a dimostrazione della sussistenza della condizione sopra menzionata, talché il ricorso si appalesa, anche sotto detto aspetto, privo di specificità. Tanto, senza considerare che l’ipotesi di furto attenuata richiede, per la sua sussistenza, la prova che il “bisogno” non possa essere soddisfatto con mezzi leciti; del che non v’è cenno nel ricorso a questa Corte. Infine, non può mancarsi di rilevare che il motivo era stato proposto in appello in maniera assolutamente generica, senza l’indicazione dei motivi a sostegno della richiesta, talché nemmeno era sorto, per la Corte territoriale, l’obbligo di fornire una specifica motivazione.

Il ricorso è pertanto inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro duemila, commisurata all’effettivo grado di colpa delio stresso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende. 


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