Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Banca dati polizia: come sapere se sono presente

25 Febbraio 2019
Banca dati polizia: come sapere se sono presente

Banca dati interforze CED SDI del ministero dell’Interno: come scoprire se è presente una segnalazione negli archivi delle forze di polizia per una notizia di reato.

Come il fisco ha la sua famigerata banca dati (il maxi cervellone chiamato Anagrafe Tributaria”) anche la polizia ne ha uno. Si tratta di una banca dati che contiene tutte le informazioni acquisite dalle forze di polizia nel corso di attività amministrative e di prevenzione o repressione dei reati. Viene detto sistema informatico interforze CED – SDI. Le informazioni confluite in questo centro di elaborazioni dati consentono l’immediata consultazione e utilizzo anche da parte delle forze di polizia che non le hanno originate. Una legge del 1981, la n. 121, obbliga tutto il personale della polizia a far confluire all’interno del CED, nel più breve tempo possibile ed in forma sintetica, qualsiasi informazione su ogni fenomeno censito dalle forze di polizia stessa: ossia tanto le notizie relative ad attività di vigilanza e controllo (su strade, mari, locali, bar, esercizi pubblici, ecc.), tanto quelle risultanti da sentenze o procedimenti giudiziari, tanto quelle desunte da atti di polizia giudiziaria svolte a iniziativa o in esecuzioni di ordini del tribunale o della Procura della Repubblica. Si pensi, ad esempio, a un arresto in flagranza.

Resterai stupefatto dal numero di cittadini che si trova “censito” all’interno del sistema informatico interforze. Tant’è che probabilmente, anche a fronte di una vita impeccabile, al solo fine di curiosità, potresti essere portato a chiederti: come sapere se sono presente nella banca dati della polizia? In verità non è così difficile. Anzi: si tratta di dati che possono essere rivelati al diretto interessato anche nel rispetto del suo diritto alla difesa.

Qui di seguito ti spiegheremo proprio come scoprire se anche tu sei presente nel sistema interforze. Ti daremo anche i link per scaricare i moduli con la richiesta da presentare alle autorità per esercitare il tuo diritto di accesso agli atti amministrativi. Ma procediamo con ordine.

Chi può prendere visione delle informazioni della banca dati della polizia?

Un creditore, un datore di lavoro, un cittadino qualsiasi non può accedere al sistema interforze. L’accesso alla banca dati della polizia è infatti consentito solo agli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai funzionari dei servizi per le informazioni e la sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria autorizzati. Quando si tratta di informazioni relative ad un procedimento penale, segrete o segretate, la loro consultazione è riservata a ufficiali di polizia giudiziaria assegnati ai “Servizi” di polizia giudiziaria, alla D.I.A, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e a Uffici centrali della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri deputati al contrasto del terrorismo.

Chi ha diritto di accesso alle informazioni della banca dati della polizia?

Per legge [1] ogni cittadino ha diritto di sapere se il proprio nominativo è segnalato nella banca dati della polizia. L’accesso dunque è esercitabile solo con riferimento alle informazioni relative alla propria persona e non a quella di terzi. Ad esempio, il sig. Rossi non può sapere se il suo vicino di casa, il sig. Bianchi, è segnalato nel sistema interforze.

Come presentare la domanda per sapere se si è presenti nella banca dati della polizia?

Il diretto interessato deve presentare una apposita richiesta compilando i moduli prestampati qui di seguito allegati:

modulo 1.a

modulo 1.b

modulo 1.c

Il modulo deve essere ovviamente firmato e datato. Poi bisogna allegare una fotocopia di un documento di identità (ad esempio carta d’identità, passaporto, patente).

Ci sono tre modi per far pervenire la richiesta:

  • con posta (non necessariamente raccomandata) da spedire a: Direzione Centrale della Polizia Criminale/Ufficio Tecnico Giuridico e Contenzioso – via Torre di Mezzavia, n. 9/121 – 00173 ROMA
  • con posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: [email protected]:
  • presentando manualmente la domanda presso gli uffici territoriali delle forze di polizia. Questi provvederanno a trasmettere la richiesta alla Direzione centrale della polizia criminale.

La domanda per conto di una persona con meno di 18 anni di età deve essere firmata dai genitori o dal tutore nominato dal tribunale.

Numero di telefono della banca dati interforze della polizia

In ogni caso, per maggiori informazioni, si può contattare il servizio di call center banca dati delle forze di polizia al numero telefonico 06.465.42160 (orari di servizio dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle 17.30 ed il venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30, esclusi i festivi).

Entro quanto tempo arriva la risposta?

La risposta arriva entro 30 giorni da parte dell’Ufficio.

Aggiornamento dei dati

Il richiedente può chiedere anche l’aggiornamento dei propri dati presenti nella banca dati interforze. In tal caso sarà opportuno, anche al fine di velocizzare la procedura di accertamento, inviare copia conforme della documentazione che legittima l’aggiornamento.

Ad esempio, se nella banca dati risulta riportata una sentenza di condanna definitiva in riferimento alla quale però è intervenuta una causa di estinzione del reato, è opportuno inviare copia della dichiarazione emessa dal giudice dell’esecuzione.

Lo stesso dicasi se, a seguito di una condanna penale, è seguita la concessione della riabilitazione: l’interessato potrà inviare copia della relativa ordinanza per far aggiornare l’archivio della polizia.

In caso di condanne pronunciate a fronte di norme successivamente depenalizzate, abrogate o sottoposte ad annullamento da parte della Corte costituzionale, si può inviare copia del provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto penale di condanna dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Per quanto tempo i dati restano raccolti nella banca dati interforze?

I dati della persona sottoposta a indagini penali, anche in caso di accertamento dell’estraneità ai fatti, restano nella banca dati della polizia per venti anni dalla data di archiviazione.

Trascorsi dieci anni, poi, tali informazioni restano visibili ai soli operatori interessati.

Questa è la lettura fornita dalla Cassazione al decreto del Presidente della Repubblica 15/2018, decreto con cui sono stati attuati i principi del codice della privacy relativi al trattamento effettuato per ragioni di polizia.

Secondo la Cassazione [2] «I dati e le informazioni della persona sottoposta a indagini penali restano nella banca dati della polizia, anche in caso di accertamento dell’estraneità ai fatti, per venti anni dalla data di archiviazione. Una volta trascorsa la metà del tempo, ovvero dieci anni, la sola tutela nei confronti del soggetto interessato sta nella certezza che tali informazioni saranno visibili ai soli operatori interessati. La Cassazione analizza così il Dpr 15/2018 con il quale sono stati attuati i principi del codice della privacy relativi al trattamento effettuato per ragioni di polizia. Nel caso di specie, a chiedere di uscire dall’archivio dati interforze, era stato un professionista sottoposto ad indagini penali, la cui posizione era stata stralciata, dopo l’accertamento della sua estraneità ai fatti; l’iscrizione non rimossa, a suo avviso, non era di alcuna utilità alla polizia e danneggiava la sua immagine professionale. Per la Corte, invece, così non è: i dati della persona sottoposta a procedimento penale, anche se scagionata, possono restare nel Ced per venti anni».


note

[1] Art. 10, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

[2] Cass. ord. n. 21362/2018

Autore immagine tecnologia internet banca dati Di cherezoff


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube