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Ritardo nella risoluzione dei guasti al telefono, cattivo funzionamento della rete telefonica, tentativo di riconciliazione tra utente e operatore telefonico.
Indice
- 1 Nessun danno esistenziale per il ritardo nella risoluzione dei guasti al telefono
- 2 Guasto telefonico: va escluso il risarcimento del danno esistenziale per l’ansia causata dal dubbio di aver perso una telefonata importante
- 3 Gli acquisti sostenuti dai legali per l’esercizio della professione non riconducibili alla normativa in favore dei consumatori
- 4 Controversia tra utente e operatore telefonico: anche la domanda di risarcimento deve passare dal tentativo di conciliazione
- 5 Guasto telefonico: va escluso il risarcimento del danno esistenziale per l’ansia causata dal dubbio di aver perso una telefonata importante
- 6 Gestione del servizio telefonico e risarcimento danni
- 7 Ai fini del risarcimento del danno per cattivo funzionamento della rete telefonica il cliente non è tenuto alla prova specifica
- 8 Ricorrono i presupposti per la liquidazione del danno che è difficilmente monetizzabile in concreto
- 9 Ai fini del risarcimento del danno per cattivo funzionamento della rete telefonica il cliente non è tenuto alla prova specifica
- 10 Onere della prova in materia di responsabilità contrattuale sul danno patrimoniale da mancato guadagno
Nessun danno esistenziale per il ritardo nella risoluzione dei guasti al telefono
Deve essere escluso il risarcimento del danno esistenziale e di altre voci di danno non patrimoniale invocate dal ricorrente, titolare di una impresa, per il ritardo nella risoluzione dei problemi legati alla linea telefonica dell’azienda se manca la dimostrazione, gravante sul ricorrente, del nesso di causalità materiale, attinente alla derivazione dell’evento lesivo dalla condotta inadempiente del gestore, e del nesso di causalità giuridica, ossia la prova delle singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’evento lesivo che il ricorrente si limita ad invocare, elencandole e pretendendone la liquidazione equitativa.
Cassazione civile sez. III, 29/01/2019, n.2358
Guasto telefonico: va escluso il risarcimento del danno esistenziale per l’ansia causata dal dubbio di aver perso una telefonata importante
In materia di responsabilità civile, va escluso il risarcimento del danno esistenziale “per l’estenuante situazione di disagio e ansia” causata dal dubbio di aver perso una telefonata importante sul telefono di casa a causa delle disfunzioni sulla linea dovute alla Telecom. Per la configurabilità di tale voce di danno non patrimoniale, infatti, è necessario uno “sconvolgimento esistenziale” e non, invece, uno “sconvolgimento dell’agenda”.
Cassazione civile sez. VI, 16/11/2017, n.27229
Gli acquisti sostenuti dai legali per l’esercizio della professione non riconducibili alla normativa in favore dei consumatori
Gli acquisti sostenuti dai legali per l’esercizio della professione, tra cui i testi giuridici, la stipula di una Rc professionale, l’appalto dei servizi di pulizia o la somministrazione di luce, gas e servizi telefonici per l’attività dello studio, sono da considerarsi “atti della professione” e, in quanto tali, non sono riconducibili alla normativa in favore dei consumatori. A ricordarlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso di Wind Telecomunicazioni contro un avvocato che aveva ottenuto un risarcimento di oltre 20mila euro per il danno patrimoniale e non patrimoniale dovuto al mancato funzionamento della linea telefonica dello studio. Per la Corte, i giudici di merito hanno errato nel non accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall’operatore telefonico, ritenendo applicabile il foro del consumatore in considerazione della disparità economiche tra i due soggetti in causa. Per i giudici, invece, il contratto di utenza rientra tra gli atti professionali e, a ogni modo, le differenze economiche esistenti tra te parti di un contratto, da sole, non giustificano l’applicazione delle norme dettate per i contratti dei consumatori.
Cassazione civile sez. III, 26/09/2018, n.22810
Controversia tra utente e operatore telefonico: anche la domanda di risarcimento deve passare dal tentativo di conciliazione
L’art. 1, comma 11, legge n. 249/1997 nel prevedere il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie insorte tra utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze, deve trovare applicazione anche in riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni subiti per il ritardo nell’attivazione del servizio.
Cassazione civile sez. III, 28/02/2018, n.4575
Guasto telefonico: va escluso il risarcimento del danno esistenziale per l’ansia causata dal dubbio di aver perso una telefonata importante
Il danno cd. esistenziale è integrato esclusivamente in presenza di uno “sconvolgimento esistenziale” e non del mero “sconvolgimento dell’agenda” o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di risarcimento del cd. danno esistenziale lamentato in ragione della situazione di disagio e di ansia correlata al dubbio di aver perso una telefonata importante a causa di disfunzioni presenti sulla linea telefonica).
Cassazione civile sez. VI, 16/11/2017, n.27229
Gestione del servizio telefonico e risarcimento danni
Il gestore del servizio telefonico è tenuto a indicare negli elenchi telefonici l’indirizzo dell’utenza nella titolarità del cliente, configurandosi, in caso di violazione, l’obbligo di risarcire i danni derivanti dalla lesione del diritto a essere individuato e riconosciuto dagli altri utenti.
Cassazione civile sez. III, 03/08/2017, n.19342
Ai fini del risarcimento del danno per cattivo funzionamento della rete telefonica il cliente non è tenuto alla prova specifica
In tema di contratto telefonico e cattivo funzionamento della rete telefonica, nell’ipotesi di azione per il risarcimento del danno, non è necessaria la prova cd specifica da parte del cliente professionista giacché la linea telefonica è installata presso il suo studio per il quale il collegamento telefonico e internet è di vitale importanza ai fini del contatto con la clientela.
Tribunale Roma sez. X, 02/05/2017, n.8536
Ricorrono i presupposti per la liquidazione del danno che è difficilmente monetizzabile in concreto
Il criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice attiene non già alla delimitazione dei danni risarcibili (l’an) quanto la liquidazione, ossia la determinazione della misura del danno (il quantum). Nel caso di specie il danno patrimoniale arrecato alla Società utente, si desume dalla variazione dei numeri telefonici, dalla difficoltà ad essere contattati dai propri clienti, dispendio economico e temporale con riferimento alle denunce per i disservizi, impossibilità a dedurre fiscalmente le fatture erroneamente intestate all’amministratore, la mancata installazione dei servizi su linea RGT con accesso veloce ad Internet, costituiscono danni evidenti, la cui analitica quantificazione appare impossibile, per cui correttamente la sentenza impugnata ha fatto ricorso alla valutazione equitativa.
Corte appello Catanzaro sez. III, 28/03/2017, n.559
Ai fini del risarcimento del danno per cattivo funzionamento della rete telefonica il cliente non è tenuto alla prova specifica
In tema di contratto telefonico e cattivo funzionamento della rete telefonica, nell’ipotesi di azione per il risarcimento del danno, non è necessaria la prova cd specifica da parte del cliente professionista giacché la linea telefonica è installata presso il suo studio per il quale il collegamento telefonico e internet è di vitale importanza ai fini del contatto con la clientela.
Tribunale Roma sez. X, 02/05/2017, n.8536
Onere della prova in materia di responsabilità contrattuale sul danno patrimoniale da mancato guadagno
In tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all’inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell’inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, in particolare, presuppone la prova, anche presuntiva, dell’utilità patrimoniale che secondo un giudizio di probabilità il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici (nella specie, non è risarcibile, in quanto non concretamente provato, il danno patrimoniale da mancato guadagno sofferto dall’imprenditore per inadempimento dell’obbligo di iscrizione sugli elenchi telefonici della corretta denominazione e dei recapiti di un’Agenzia di assicurazione).
Cassazione civile sez. III, 03/12/2015, n.24632
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