Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Indennità di disoccupazione agricola

27 Febbraio 2019 | Autore:
Indennità di disoccupazione agricola

Indennità di disoccupazione dei lavoratori agricoli: chi ne ha diritto, requisiti, come si calcola, quando si chiede.

L’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori agricoli non deve essere confusa con la Naspi, perché è una prestazione diversa da quella riconosciuta alla generalità dei dipendenti.

L’indennità di disoccupazione agricola, infatti, serve per compensare i lavoratori agricoli per un periodo di disoccupazione già trascorso, e non per una disoccupazione successiva alla presentazione della domanda: il trattamento infatti viene corrisposto sulla base dello stato di disoccupazione verificatosi nell’anno precedente a quello di presentazione della richiesta d’indennità.

Ma procediamo per ordine e facciamo il punto sulla disoccupazione dei lavoratori agricoli: a chi spetta, quali sono i requisiti, come si determina, quando inviare la domanda.

A chi spetta la disoccupazione agricola?

Le categorie di lavoratori agricoli che possono beneficiare dell’indennità di disoccupazione sono:

  • gli operai con contratto a tempo indeterminato (Oti), compresi i salariati fissi (Sf) e i braccianti fissi (Bf); quest’ultima categoria, pur risultando la durata del rapporto di lavoro dal 1ogennaio al 31 dicembre dell’anno, svolge spesso un numero di giornate di attività inferiore a 312; i dati contributivi relativi agli Oti sono rilevabili dalle denunce aziendali periodiche;
  • gli operai con contratto a tempo determinato (Otd), compresi i giornalieri, con un numero massimo di giornate accreditabili non superiore a 180 (salvo la diversa volontà delle parti); gli aventi diritto all’assicurazione devono essere individuati nell’apposito elenco nominativo, la cui validità è fissata ad anno civile.

Possono beneficiare del trattamento di disoccupazione anche i dipendenti delle cooperative, mentre sono esclusi gli impiegati e i dirigenti dipendenti da imprese agricole: a queste categorie non si applica, difatti, la contribuzione agricola.

Disoccupazione agricola per operai a tempo indeterminato: quando spetta

Gli operai a tempo indeterminato possono fruire del trattamento di disoccupazione ordinaria in presenza dei seguenti requisiti:

  • anzianità assicurativa di almeno 2 anni come dipendenti agricoli (compreso quello per cui è richiesta l’indennità);
  • accreditamento nell’anno per cui è richiesta l’indennità e nell’anno precedente di almeno 102 contributi giornalieri.

Agli operai a tempo indeterminato, licenziati il 31 dicembre a conclusione di un’attività lavorativa per la quale risulta coperto l’intero anno solare, non può essere riconosciuta l’indennità di disoccupazione agricola, in quanto non residuano nell’anno di competenza giornate indennizzabili.

I lavoratori in questione, esclusi dal diritto alla disoccupazione agricola, possono però accedere alla Naspi se nei 4 anni o negli ultimi 12 mesi che precedono la cessazione del rapporto di lavoro possono far valere contribuzione prevalente nel settore non agricolo [1].

In caso di dimissioni:

  • relativamente all’unico o ai diversi rapportidi lavoro instaurati nell’anno di riferimento della prestazione, l’indennità di disoccupazione non viene riconosciuta;
  • se l’interessato ha instaurato più rapporti di lavoro nell’anno di riferimento e uno o più rapporti (ma non tutti) si sono conclusiper dimissioni, i relativi periodi sono da ritenere utili sia ai fini del diritto che del numero delle giornate di disoccupazione da liquidare; non sono però indennizzabili tutti i periodi di inoccupazione intercorrenti tra un rapporto cessato per dimissioni ed un nuovo rapporto.

Disoccupazione agricola per operai a tempo indeterminato: quanto spetta e quanto dura.

L’indennità di disoccupazione per Oti ammonta al 30% della retribuzione effettiva, non comprensiva della voce denominata “quota di Tfr”.

La durata ammonta a un numero di giornate pari a quelle lavorate, nei limiti del parametro annuo di 365 giorni.

I lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato che vengono licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale (Cig) hanno diritto all’indennità di disoccupazione nella misura del 40% della retribuzione. Il diritto alla prestazione decorre dalla data di cessazione del rapporto, previa presentazione, da parte dell’azienda, dell’elenco dei lavoratori licenziati a cui si riferiva la domanda di integrazione salariale.

Disoccupazione agricola per operai a tempo determinato: quando spetta

A seconda dei requisiti dei quali sono in possesso, gli operai a termine possono beneficiare alternativamente del trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale.

In entrambi i casi, è richiesto che l’Otd sia in possesso di un’anzianità assicurativa di almeno 2 anni, (compreso quello per cui è richiesta l’indennità), prevalentemente come dipendente nel settore agricolo.

Nello specifico, gli operai a tempo determinato possono fruire del trattamento di disoccupazione ordinaria in presenza dei seguenti requisiti:

  • disoccupazione agricola ordinaria: accreditamento nell’anno per cui è richiesta l’indennità e nell’anno precedente di almeno 102 contributi giornalieri;
  • disoccupazione agricola speciale:
    • almeno 101 giornate di lavoro nell’anno cui si riferisce la prestazione;
    • almeno 151 giornate di lavoro nell’anno cui si riferisce la prestazione.

Disoccupazione agricola per operai a tempo determinato: quanto spetta e quanto dura

La disoccupazione agricola per gli Otd è pari al 40% della retribuzione del lavoratore assoggettata a contributi, moltiplicata per il numero di giornate lavorate (al netto del contributo di solidarietà del 9%, per ogni giornata indennizzata nel limite massimo di 150 giorni).

La durata ammonta al numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.

Per calcolare le giornate da indennizzare occorre considerare, oltre alle giornate svolte nel settore agricolo, anche quelle svolte come lavoratore subordinato nel settore non agricolo purché, nell’anno o nel biennio cui si riferisce la domanda, sia prevalente l’attività svolta nel settore agricolo.

In primo luogo, quindi, deve essere verificata la prevalente attività agricola nell’anno di riferimento della prestazione. In caso di prevalenza, l’indennità va liquidata nel settore agricolo, cumulando l’attività agricola con quella non agricola. In caso contrario, occorre accertare la prevalenza dell’attività agricola nel biennio:

  • in caso positivo, la prestazione va liquidata cumulando l’attività agricola con quella non agricola;
  • in caso negativo, la domanda deve essere gestita dal settore non agricolo

Quando si presenta la domanda di disoccupazione agricola?

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento della prestazione:

  • direttamente all’Inps, tramite i servizi telematici del portale web dell’istituto (per chi possiede Pin dispositivo, Spid o Cns);
  • tramite gli enti di patronato;
  • attraverso il contact center.

Per ulteriori approfondimenti: Domanda disoccupazione agricola.


note

[1] Inps messaggio n. 3180/2017.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube