E-commerce e truffe online: come riconoscere un sito sicuro da un sito che non consegna la merce acquistata. Quale tutela?
Fin quando si andava a fare la spesa nei negozi, ci si poteva rendere conto, già con un rapido colpo d’occhio, dell’affidabilità del venditore e della merce. Se poi restava qualche dubbio bastava parlare con i commessi o con il titolare per togliersi ogni dubbio. Oggi che tutto si è spostato su internet è più facile cadere in errore. Questo perché, con pochi soldi o un po’ di pratica in programmazione, si può avere un sito internet con i lustrini. Ed allora è molto più difficile – specie per chi fa e-shopping in modo frettoloso – verificare l’attendibilità di un sito.
In verità, per un occhio attento ed esperto è più facile comprendere lì dove si nasconde un rischio maggiore: esistono infatti una serie di spie che dovrebbero consigliare di spostare il proprio mouse su un altro sito, quantomeno in via prudenziale. Peraltro, se si tiene conto che, una volta caduti nel raggiro è davvero difficile recuperare i propri soldi, anche a fronte di una denuncia, si comprende che, quando non si hanno elementi per valutare, è meglio non fidarsi delle “offerte speciali” e dei prezzi troppo bassi.
Peraltro, come avremo modo di vedere, l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza è quello di residuare la possibilità di una denuncia per truffa solo laddove il venditore abbia, sin dall’inizio della trattativa, intenzionalmente agito con l’intento di percepire i soldi dell’acquirente senza spedirgli l’oggetto. Insomma è necessario che ci siano malafede e artifici volti a far cadere in errore il consumatore per poter parlare di reato. Negli altri casi (si pensi a una azienda che spedisce in ritardo o che, nonostante abbia indicato sul proprio sito la disponibilità in magazzino di un prodotto, si sia poi accorta di non averlo più), si è davanti a un semplice illecito civile. Illecito che, tutt’al più, consente di avviare un’azione civile per la restituzione del prezzo… a caro prezzo.
Detto ciò cerchiamo di comprendere come verificare l’attendibilità di un sito in modo da evitare brutte sorprese.
Indice
- 1 L’icona a lucchetto
- 2 I commenti sui forum
- 3 Nome, indirizzo e partita Iva dell’azienda
- 4 Trova l’indirizzo Pec
- 5 Contatti social
- 6 Prova a telefonare
- 7 Il diritto di recesso
- 8 Inizia con un piccolo acquisto
- 9 Diffida delle offerte speciali
- 10 La tutela legale
- 11 Giurisprudenza utile sulle vendite online senza consegna della merce
L’icona a lucchetto
Avrai notato che l’indirizzo web di alcuni siti inizia con http, mentre quello di altri con https. Questi ultimi sono i più sicuri: il formato – meglio noto come secure socket layer o più semplicemente SSL – è volto a garantire sicurezza e affidabilità dei pagamenti con carta di credito grazie a un sistema di crittografia dei dati trasmessi. È facilmente individuabile con l’icona a forma di lucchetto posta a sinistra del nome del sito che appare sulla barra degli indirizzi del browser. Ecco un esempio
Di sicuro il formato SSL non garantisce la serietà del venditore, tantomeno la qualità della merce, ma ti consentirà di avere la certezza che i tuoi dati non cadano in mano agli hackers. È tuttavia probabile che chi vi è dietro abbia un’azienda esistente, seppur solo gestita telematicamente.
Di recente Google ha fatto sapere ai web master di preferire i siti con tecnologica SSL al fine di garantire i propri utenti. Questo ha portato molti siti a dotarsi del suffisso https.
I commenti sui forum
Il secondo, ineliminabile, controllo da verificare è su Google e, in particolare, nei forum. Normalmente su questi gli utenti raccontano le proprie esperienze, positive o negative. Puoi fare una ricerca di questo tipo digitando sulla barra delle ricerche di Google il nome dell’azienda che ti interessa preceduto dalla parola feedback oppure recensioni o ancora opinioni o commenti (si tratta di chiavi di ricerca piuttosto frequenti).
Diffida dei commenti troppo lusinghieri, quelli identificati con 5 stelle, che molto spesso sono pilotati. Inizia da quelli più critici, con una sola stella, per farti subito un’idea del tipo di azienda che hai davanti.
Esiste un sito molto utile che si chiama Trustpilot, ove sono raccolti i commenti degli utenti su numerosi siti di e-commerce. Lì potrai farti un’idea di cosa pensa la gente dell’azienda con cui vuoi concludere il contratto.
Nome, indirizzo e partita Iva dell’azienda
Le aziende serie indicano, sul footer del proprio sito (ossia la parte bassa), i dati identificativi della società o della ditta. Dovresti così trovare la denominazione sociale completa (ad esempio La Legge per Tutti Srl oppure Ditta Pulizie di Mario Rossi), la sede legale, la partita Iva, il numero di registrazione alla Camera di Commercio, il numero di telefono.
Trova l’indirizzo Pec
Per legge, in Italia, tutte le società e le ditte individuali devono avere un indirizzo PEC, ossia di posta elettronica certificata. Esiste un elenco pubblico di tali email che puoi liberamente e gratuitamente consultare a questa pagina.
Ti basterà indicare il codice fiscale/partita Iva oppure la denominazione per verificare l’indirizzo Pec del soggetto che ti interessa. A quel punto potresti tentare l’invio di un messaggio in modo da accertarti se tale indirizzo è attivo. Diffida da realtà imprenditoriali che non hanno un indirizzo PEC attivo: non solo perché si tratta di un obbligo di legge (e già la sua violazione te la dice lunga sul grado di affidabilità), ma anche perché non sapresti altrimenti come contattare i responsabili in caso di contestazioni.
Ricorda comunque che l’obbligo di PEC vale solo per le aziende con sede in Italia e non per quelle estere.
Sempre nella parte bassa del sito troverai i riferimenti social dell’azienda con i link alle pagine su Facebook, Instagram o LinkedIn. Potrai cliccare su tali pagine per farti un’idea del grado di apprezzamento che l’impresa si è procurata all’interno del pubblico, degli eventuali commenti postati dagli utenti, delle interazioni e del numero di follower.
Potrai anche inviare qualche messaggio tramite social per comprendere se, dietro tali indirizzi, vi è davvero una gestione efficiente e immediata.
Prova a telefonare
Chi, nonostante le precedenti verifiche continua a non fidarsi può tentare un contatto telefonico al numero indicato sul sito web in questione. Con la scusa di avere chiarimenti in merito alle modalità di consegna e di reso, potrà rendersi conto dell’attendibilità del sito sulla base dell’esperienza avuta con l’operatore del customer service.
Il diritto di recesso
Ogni buon sito contiene l’informativa al potenziale acquirente sul diritto di recesso ossia sulla possibilità di restituire la merce entro 14 giorni senza bisogno di motivazioni, ottenendo indietro il prezzo versato. Un sito che non menziona tale possibilità, riconosciuta inderogabilmente dalla legge italiana a tutti i consumatori, non può certo essere considerato affidabile.
Inizia con un piccolo acquisto
Se sei interessato ad acquistare un prodotto costoso che hai trovato su un sito e non vuoi rischiare i tuoi soldi, posso consigliarti di fare un piccolo acquisto di valore molto più ridotto dalla stessa azienda per vedere se ti viene consegnato, in che stato e dopo quanto tempo. In questo modo, saprai con ragionevole probabilità che, andato a buon fine il primo ordine, anche il secondo – specie se più costoso – avrà il medesimo esito.
In ogni caso non pagare mai con la tua carta di credito ordinaria ma usa sempre una carta prepagata.
Diffida delle offerte speciali
Una cosa è certa: nessuno regala nulla. L’esperienza ci ha insegnato che, oltre un certo valore, neanche internet può scendere. Così il mio consiglio è quello di verificare il prezzo praticato per lo stesso prodotto da altri siti. Magari collegati su Amazon e verifica qual è il prezzo richiesto dallo Store più grande e affidabile in questo momento. Se dovessi trovare apprezzabili differenze è verosimile che ci sia dietro qualche truffa.
La tutela legale
Se non dovessi ricevere la merce acquistata ti troveresti dinanzi alla necessità di tutelare i tuoi diritti. A tal fine sappi che la giurisprudenza esclude il reato di truffa quando non ci sono raggiri premeditati da parte del venditore. In tal caso, non potendo denunciare il reato alla polizia postale, ti toccherebbe tentare una mediazione presso un organismo della città ove vivi. Tieni conto che tale tentativo, obbligatorio per il recupero di crediti inferiori a 50mila euro (diversamente non potrai difenderti in tribunale) è a pagamento e il costo dovrai sostenerlo tu. Dovrai corrispondere un minimo di 40 euro per il primo incontro. Se la controparte si presenta e si raggiunge un accordo dovrete pagare la percentuale al mediatore.
Giurisprudenza utile sulle vendite online senza consegna della merce
Tribunale , Napoli , sez. I , 04/10/2018 , n. 9832
Nella condotta consistita nel porre in vendita un elettrodomestico su un sito web di commercio elettronico e, una volta ricevuto dal cliente il relativo pagamento, non aver provveduto a inviare la merce in questione, non si rinviene la sussistenza di quegli artifizi e raggiri idonei a integrare il reato di truffa di cui all’art. 640 c.p., mentre tale fattispecie concreta potrebbe ricondursi nell’alveo di un mero inadempimento contrattuale.
In tema di acquisto di beni tramite sito Internet, il pagamento del prezzo della merce senza alcuna garanzia di adempimento della controprestazione e la mancata consegna del bene non integrano il reato di truffa ma mero inadempimento di natura civilistica essendo assenti gli artifici e raggiri.
Corte appello Torino, 09/07/2018, n.4702
La semplice intestazione in capo all’imputato della utenza telefonica utilizzata come mezzo di comunicazione per ordire una truffa on-line sul sito e-bay.it, in carenza di ulteriori elementi probatori, non è sufficiente ad affermare oltre ogni ragionevole dubbio che l’intestatario abbia concorso materialmente nel delitto perpetrato da un altro soggetto; non si può, difatti, ragionevolmente escludere che quest’ultimo abbia ottenuto la disponibilità dell’utenza telefonica dell’intestatario provvisoriamente, a titolo di cortesia, oppure che l’abbia acquistata a suo nome servendosi di una copia dei suoi documenti, senza metterlo al corrente dell’utilizzo illecito che ne avrebbe fatto.
Tribunale Chieti, 16/04/2018, n.532
Integra il reato di truffa la vendita online di beni non disponibili con ricezione del pagamento su Poste pay.
La vendita di un bene attraverso un sito internet on line senza averne la disponibilità e facendosi pagare una somma di denaro attraverso una ricarica Poste Pay integra il reato di truffa.
Tribunale Napoli, 06/04/2018, n.3406
Il silenzio su circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di un contraente che debba comunicarle integra il raggiro della truffa contrattuale
In materia di truffa contrattuale anche il silenzio serbato maliziosamente su alcune circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di colui che debba farle conoscere integra il raggiro idoneo a determinare nel soggetto passivo il consenso alla conclusione del contratto. (Nel caso di specie si trattava della vendita tramite un sito internet di un bene inesistente e percepiva il prezzo dello stesso).
Tribunale S.Maria Capua V. sez. I, 03/04/2018, n.1736
La vendita tramite un sito internet di un bene inesistente perché mai consegnato integra il reato di truffa. (Nel caso di specie, si trattava della vendita di una stufa a pellet del valore di Euro 580,00 venduta attraverso il sito e bay con l’avvenuto pagamento con ricarica su una tessera postepay).
Tribunale Napoli, 15/01/2018, n.11754
È integrato il reato di truffa e non un semplice inadempimento contrattuale l’aver venduto sul sito internet ebay una consolle videogioco che non veniva consegnata con l’artificio di denunciare un falso smarrimento della Postepay e del documento d’identità che in precedenza era stato mostrato all’acquirente per garantire l’acquisto.
Tribunale Napoli sent. n. 9913/2017
Il silenzio serbato su alcune circostanze rilevanti del contratto integra il raggiro della truffa contrattuale se è idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare il consenso nel contratto. (Nel caso di specie si trattava di una truffa on line dove su un sito internet si vendevano beni che non venivano consegnati dopo il pagamento del prezzo degli stessi).
Tribunale Frosinone, 04/04/2017, n.576
In tema di truffa contrattuale anche il silenzio serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia l’obbligo giuridico di farle conoscere costituisce un raggiro idoneo a determinare l’altrui inganno. (Nel caso di specie, si trattava di una gara per l’aggiudicazione di un cellulare sul sito e bay dove dopo che l’acquirente aveva effettuato il bonifico del prezzo dello stesso l’utente venditore si cancellava dal sito internet senza avvertire l’acquirente).
Cassazione penale sez. VI, 22/03/2017, n.17937
Nella truffa commessa mediante vendita di prodotti on-line è configurabile l’aggravante della minorata difesa
Sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale che aveva respinto l’appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta cautelare ed aveva escluso l’aggravante della minorata difesa ritenendo che l’annuncio relativo alla vendita di beni, inserito in un sito internet, costituisse una modalità della condotta, e non una circostanza di luogo, in cui la distanza accomuna entrambe le parti, che ne accettano i rischi affidandosi alla buona fede dell’interlocutore).
Cassazione penale sez. II, 02/03/2017, n.18821
Truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web
Deve ritenersi integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on -line.
Tribunale Monza, 10/02/2017, n.3721
Quando l’operazione truffaldina di vendita di un oggetto è realizzata attraverso un sito di e-commerce noto e serio per la diffusione raggiunta, lo strumento costituisce sicuramente un mezzo per indurre in errore i potenziali clienti così configurando non un mero inadempimento civilistico ma una truffa contrattuale.
note
Autore immagine: e-commerce Di PureSolution