Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 8 novembre 2018 – 27 febbraio 2019, n. 5721
Presidente Vivaldi – Relatore Gianniti
Rilevato in fatto
1. Il Tribunale di Ancona con sentenza n. 1271/2016 -respingendo l’appello proposto da Em. Ma. Va. nei confronti della società Euroteam srl – ha confermato integralmente la sentenza n. 218/2013 del Giudice di Pace di quella stessa città con la quale era stato dichiarato risolto il contratto intercorso tra le parti, limitatamente alla fornitura affetta da vizi in contestazione, con condanna del venditore alla restituzione alla società Euroteam della somma di Euro 964 oltre iva, accessori e spese legali.
2. Era accaduto che, nell’ottobre del 2011, la società Euroteam aveva convenuto davanti al giudice di pace di Ancona il Va., quale titolare di omonima ditta individuale, per sentire dichiarare parzialmente risolto il contratto di compravendita concluso tra le parti (aventi ad oggetto alcuni arredi,, tra cui 4 sedie con struttura in legno e schienale in tessuto, di cui una risultata viziata) e, conseguentemente, per sentirlo condannare alla restituzione del prezzo, oltre accessori.
Si era costituito il Va., il quale, in via preliminare, aveva eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competente il Giudice di Pace di Sanremo, e l’intervenuta decadenza dell’azione; e, nel merito, aveva contestato integralmente quanto ex adverso dedotto (in punto di an, di quantum e di nesso di causalità).
Il Giudice di Pace, con sentenza parziale n. 124/2012, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale sul presupposto che nel caso di specie andava applicato il foro del consumatore; e, quindi, aveva disposto per il prosieguo del giudizio.
Il Va. – che all’udienza del 7/5/2012, immediatamente successiva alla suddetta sentenza parziale, aveva fatto espressa riserva di impugnazione – alla successiva udienza del 4/6/2012, fissata per interrogatorio delle parti, tramite il proprio legale, testualmente aveva dedotto: “in via meramente transattiva ed all’unico fine di tentare la definizione bonaria, il convenuto offre di sostituire i tessuti rovinati o, alternativamente, di rimborsare il relativo costo. Spese interamente compensate tra le parti. La presente proposta viene formalizzata anche ex art. 91 c.p.c. senza rinuncia ad alcune delle eccezioni già sollevate …”.
La proposta non era stata accettata.
Ed il Giudice di Pace di Ancona, espletata l’istruttoria, con sentenza n. 218/2013, aveva dichiarato risolto il contratto, come sopra rilevato.
Il Va. aveva proposto impugnazione avverso la sentenza definitiva e avverso la sentenza parziale.
Nel giudizio di appello si era costituita la società Euroteam.
Ed il Tribunale con la impugnata sentenza ha rigettato l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
3. Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, quale giudice di appello, ricorre Va. Em. Ma.
Nessuna attività difensiva viene svolta da parte intimata
Ritenuto in diritto
1. II ricorso è affidato a tre motivi.
Precisamente Em. Ma. Va. denuncia: -in relazione all’art. 360 comma 1 numero 4 c.p.c. con il primo motivo: nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’impugnazione della sentenza parziale n. 124/2012 del Giudice di Pace di Ancona. Rileva che il Tribunale, incorrendo nel vizio denunciato, ha omesso di esaminare e decidere l’impugnazione della sentenza parziale n. 124/2012, con la quale era stata respinta l’eccezione di incompetenza territoriale;
– in relazione all’art. 360 comma 1 numero 3 e numero 5 c.p.c. con il secondo motivo: violazione degli artt. 1362, 1369, 1324, 1988, 2966, 2937 e 2944, nonché omesso esame di un fatto decisivo e controverso in relazione al contenuto ed al contesto della proposta transattiva articolata in udienza 4/6/2012.
-in relazione all’art. 360 comma 1 numero 3 e numero 5 c.p.c. con il terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453-1455 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso, in relazione alla gravità dell’inadempimento, tale da giustificare la risoluzione del contratto. Deduce che il vizio, che era stato concretamente allegato dalla società resistente e per il quale detta società aveva articolato prova, era costituito dallo strappo della seduta in tessuto di una delle 4 sedie. Sostiene che il Tribunale, incorrendo nel vizio denunciato, aveva omesso di effettuare, come invece suo onere fare, la valutazione sulla gravità di detto inadempimento (alla luce del comportamento del debitore e dell’interesse del creditore all’esatto adempimento), tanto più che la parte aveva mostrato non rilevante interesse all’adempimento, atteso che lo strappo si sarebbe verificato qualche giorno dopo la consegna (avvenuta a fine maggio 2011) mentre la richiesta di risoluzione del contratto era stata di 4 mesi successiva.
2. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
2.1. Fondato è il primo motivo.
Invero, il Va. aveva proposto impugnazione anche avverso la sentenza parziale, che era stata emessa dal Giudice di pace e per la quale aveva formulato espressa riserva di impugnazione all’udienza del 7/5/2012 (immediatamente successiva alla pronuncia della sentenza non definitiva). Tuttavia il Tribunale, dopo aver esaminato le censure relative alla sentenza definitiva, ha omesso di esaminare quelle relative alla sentenza parziale (che aveva rigettato l’eccezione di incompetenza).
2.2. Fondato è anche il secondo motivo.
Si premette che il Va. all’udienza del 4/6/2012, fissata dal giudice di pace per interrogatorio delle parti, tramite il proprio legale, testualmente aveva dedotto: “in via meramente transattiva ed all’unico fine di tentare la definizione bonaria, il convenuto offre di sostituire i tessuti rovinati o, alternativamente, di rimborsare il relativo costo. Spese interamente compensate tra le parti. La presente proposta viene formalizzata anche ex art. 91 c.p.c. senza rinuncia ad alcune delle eccezioni già sollevate
Orbene, il Tribunale di Ancona, quale giudice di appello, incorrendo nel vizio denunciato (e non cogliendo la radicale differenza esistente tra una proposta transattiva, rimasta tale, ed un accordo perfezionato con cui il venditore riconosce l’esistenza dei vizi e si offre di r mediare), ha ritenuto che la proposta transattiva (di sostituire il tessuto rovinato, conservando il prezzo), formulata dall’odierno ricorrente alla citata udienza del 4/6/2012, rappresentasse valido riconoscimento del diritto della società Euroteam alla restituzione del prezzo, tale da far ritenere assorbite anche tutte le ulteriori eccezioni (difetto di legittimazione passiva; mancanza di prova dei difetti e della responsabilità del venditore).
Senonché il Tribunale, tanto opinando, è incorso nei vizi denunciati, in quanto:
– non ha tenuto cento del principio, più volte affermato da questa Corte (cfr. tra le più recenti la sent. n. 18879/2015), per il quale il giudice di merito, nel procedere all’interpretazione degli atti e dei comportamenti delle parti al fine di stabilire se le trattative di amichevole composizione abbiano o meno comportato riconoscimento del diritto, agli effetti di cui all’art. 2944 c.c., deve attribuire a detti atti e comportamenti il significato conforme all’effettiva intenzione delle parti ed, in caso di dubbio, il significato più consono e congruente con la natura della fattispecie sui cui si è svolta la trattativa e con la relativa argomentazione giuridica,
– ha quindi omesso di esaminare fatti decisivi nella suddetta prospettiva, quali: a) il contesto in cui la proposta era stata formulata (ad udienza fissata dal giudice per la comparizione delle parti, finalizzata anche alla conciliazione); b) il senso letterale delle parole utilizzate e la volontà esplicitata (in via meramente transattiva ed all’unico fine di tentare la definizione bonaria); c) la ribadita conferma dell’eccezioni già sollevate (la presente proposta viene formalizzata senza rinuncia ad alcuna delle eccezioni già formulate) e d) la specifica dichiarata finalità della proposta (meramente transattiva e non ricognitiva);
– ha violato le disposizioni di legge denunciate, come interpretate da granitico orientamento di questa Corte (cfr. tra le tante, oltre alla già citata sent. n. 18879/2015, le sent. nn. 17016/2010 e 4804/2007), secondo la quale le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo – non avendo come proprio presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria – in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c. nel caso in cui non raggiungano l’effetto desiderato.
3. Ne consegue che, in accoglimento dei motivi che precedono, assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Ancona, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame dell’appello, attenendosi ai principi sopra richiamati.
Spese al giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi e, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche in relazione alle spese del presente giudizio.