Cos’è il diritto all’oblio, quando viene violato e in quali casi va escluso. Come bilanciare diritto di cronaca e diritto all’oblio.
Indice
- 1 Richiesta di risarcimento del danno
- 2 Libertà d’informazione e diritto alla tutela dei dati personali
- 3 Domanda di deindicizzazione di pagine web
- 4 Ponderazione del diritto all’oblio con il diritto alla diffusione dell’informazione
- 5 Cancellazione delle copie cache di un’informazione
- 6 Deindicizzazione del dato a partire dal nome
- 7 Condizioni per la deindicizzazione
- 8 Indicazione dei risultati della ricerca che si intendono rimuovere
- 9 Bilanciamento tra diritto all’identità personale ed interesse pubblico alla conoscenza dei fatti
- 10 Diritto all’oblio, alla riservatezza e all’identità personale
- 11 Cronaca giudiziaria: il diritto all’oblio
- 12 Diritto all’oblio: quando sorge?
- 13 Pubblicazione di una notizia su una testata online
- 14 Rievocazione storiografica online
- 15 Notizie vecchie e diritto all’oblio
- 16 Diritto all’oblio ed elemento temporale
- 17 Sezioni Unite: bilanciamento del diritto di cronaca e del diritto all’oblio
- 18 Quando la libertà di stampa prevale sul diritto all’oblio?
- 19 Quali sono i limiti del diritto all’oblio?
- 20 Confine tra cronaca e diritto all’oblio
- 21 Quando limitare il diritto all’oblio
- 22 Lesione del diritto all’oblio da parte dei gestori di motori di ricerca su internet
- 23 Pubblicazione di notizie su vicende private del magistrato
- 24 Nesso di causalità, principio di proporzionalità e Data Protection
- 25 Oblio e responsabilità
- 26 Diritto all’oblio e archivi online
- 27 Diffamazione a mezzo stampa e diritto all’oblio
Richiesta di risarcimento del danno
L’azione di risarcimento dei danni per trattamento illecito dei propri dati personali – compiuto mediante la pubblicazione di un libro del quale viene chiesto il ritiro dal commercio – non involge il tema del diritto all’oblio, potendosi concretizzare la tutela di tale diritto riferito alla rete internet, solo con un’azione rivolta ai soggetti titolari dei motori di ricerca per la deindicizzazione della pagina web e non certamente per legittimare una pretesa risarcitoria nei confronti di chi abbia scritto un libro le cui pagine sono state successivamente inserite anche in internet. In tal caso la liceità del trattamento dei dati deve essere valutata avuto riguardo al perimetro dell’esimente dettata dal codice della privacy nel contesto dei limiti dell’attività giornalistica di cui all’art. 137 comma 2, la valutazione del cui superamento è questione di fatto incensurabile in cassazione.
Cassazione civile sez. I, 28/03/2022, n.9923
Libertà d’informazione e diritto alla tutela dei dati personali
La tutela della privacy e il diritto all’oblio vanno bilanciati con il diritto alla libertà di informare e di essere informati, specie quando la persona cui si riferiscono le notizie è un personaggio pubblico.
Nell’effettuare il dovuto bilanciamento tra libertà d’informazione e diritto alla tutela dei dati personali del singolo, non sussiste alcun superamento dei limiti dell’attività giornalistica laddove l’autore di un libro riporta la notizia vera di una precedente condanna per truffa, anche se non riportata nel casellario giudiziale. Ad affermarlo è la Cassazione confermando la decisione dei giudici di merito che avevano negato il risarcimento, richiesto in quanto non vi era stata violazione della privacy, ma un corretto esercizio di cronaca giudiziaria.
Cassazione civile sez. I, 28/03/2022, n.9923
Domanda di deindicizzazione di pagine web
Il diritto all’oblio si concretizza nella domanda di deindicizzazione di pagine web dai motori di ricerca. Ciò, con particolare riferimento alla rete Internet, implica un’azione rivolta ai soggetti che dei singoli motori siano titolari e che abbiano il controllo del programma accessibile dagli opportuni siti. Non certamente, invece, per legittimare una pretesa risarcitoria nei riguardi di chi abbia a suo tempo scritto un libro, le cui pagine siano state poi inserite anche in Internet, sulla base di fatti divenuti, secondo la personale visione dell’interessato, di nessun interesse collettivo.
Cassazione civile sez. I, 28/03/2022, n.9923
Ponderazione del diritto all’oblio con il diritto alla diffusione dell’informazione
La cancellazione delle “copie cache” non postula la sussistenza delle condizioni di bilanciamento necessarie ad ottenere la deindicizzazione dei dati personali, ma esige una ponderazione più stringente tra il diritto all’oblio dell’interessato e il diritto alla diffusione delle informazioni per giustificare l’integrale e irreversibile eliminazione della notizia non più accessibile online attraverso qualsiasi ricerca effettuata sulla base di parole chiave anche diverse dal nome della persona.
Cassazione civile sez. I, 08/02/2022, n.3952
Cancellazione delle copie cache di un’informazione
In tema di protezione del dati personali, la cancellazione delle copie “cache” relative a una informazione accessibile attraverso il motore di ricerca, in quanto incidente sulla capacità, da parte di detto motore di ricerca, di fornire una risposta all’interrogazione posta dall’utente attraverso una o più parole chiave, non consegue alla mera constatazione della sussistenza delle condizioni per la deindicizzazione del dato a partire dal nome della persona, ma esige una ponderazione del diritto all’oblio dell’interessato col diritto avente ad oggetto la diffusione e l’acquisizione dell’informazione relativa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave anche diverse dal nome della persona.
Cassazione civile sez. I, 08/02/2022, n.3952
Deindicizzazione del dato a partire dal nome
Il diritto alla cancellazione delle copie cache, relative a una informazione accessibile tramite il motore di ricerca, diversamente dal rimedio della deindicizzazione del dato a partire dal nome della persona, esige una ponderazione del diritto all’oblio dell’interessato con il diritto della collettività all’informazione, connessa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave diverse dal nome dell’interessato.
Cassazione civile sez. I, 08/02/2022, n.3952
Condizioni per la deindicizzazione
La cancellazione delle copie cache relative a una informazione accessibile attraverso il motore di ricerca, in quanto incidente sulla capacità, da parte del detto motore di ricerca, di fornire una risposta all’interrogazione posta dall’utente attraverso una o più parole chiave, non consegue alla constatazione della sussistenza delle condizioni per la deindicizzazione del dato a partire dal nome della persona, ma esige una ponderazione del diritto all’oblio dell’interessato col diritto avente ad oggetto la diffusione e l’acquisizione dell’informazione, relativa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave anche diverse dal nome della persona.
Cassazione civile sez. I, 08/02/2022, n.3952
Indicazione dei risultati della ricerca che si intendono rimuovere
In tema di diritto all’oblio, la domanda di deindicizzazione dal motore di ricerca di alcune pagine web, ai fini della sua determinatezza, deve contenere la precisa individuazione dei risultati che l’attore intende rimuovere e, quindi, normalmente, l’indicazione degli indirizzi telematici (o URL) dei contenuti rilevanti, anche se una puntuale rappresentazione delle singole informazioni associate alle parole chiave può rivelarsi, secondo le circostanze, idonea a dare comunque contezza della cosa oggetto della domanda, in modo da consentire al convenuto, gestore del motore di ricerca, di apprestare adeguate e puntuali difese sul punto.
Cassazione civile sez. I, 21/07/2021, n.20861
Bilanciamento tra diritto all’identità personale ed interesse pubblico alla conoscenza dei fatti
Il diritto all’oblio è il diritto a non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, con pregiudizio alla propria reputazione e riservatezza. Pertanto se il titolare del diritto lamenti la permanenza di informazioni che lo riguardino – appartenenti al passato – e la loro riemersione senza limiti di tempo, la tutela del diritto all’oblio va bilanciata con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico -sociale e può trovare soddisfazione, fermo il carattere lecito della prima pubblicazione, nella c.d. deindicizzazione dell’articolo.
Tribunale Milano sez. I, 17/06/2021, n.4763
Diritto all’oblio, alla riservatezza e all’identità personale
Va cassata, ‘in parte qua’, la pronuncia di merito che, limitandosi a considerare il diritto all’oblio sotto il mero profilo temporale, senza raccordarlo con il diritto alla riservatezza e quello all’identità personale, aveva respinto la domanda con cui un imprenditore, noto esclusivamente a livello locale, aveva chiesto la deindicizzazione, in relazione a pagine web contenenti articoli giornalistici nei quali era stato riportato il contenuto di intercettazioni telefoniche di terzi, che riferivano di una presunta vicinanza dell’attore alla ‘ndrangheta.
Cassazione civile sez. I, 31/05/2021, n.15160
Cronaca giudiziaria: il diritto all’oblio
La pubblicazione, da parte di un quotidiano, di una notizia di cronaca giudiziaria rivelatasi diffamatoria per carenza del requisito della verità, determina la prevalenza del diritto all’oblio del soggetto interessato sull’interesse alla conoscenza della generalità dei consociati.
Siffatto diritto può trovare attuazione anche tramite la rimozione dell’articolo in questione dall’archivio storico del quotidiano che ha pubblicato la notizia.
Cassazione civile sez. III, 20/04/2021, n.10347
Diritto all’oblio: quando sorge?
Il diritto all’oblio sorge allorquando il soggetto intenda porre fine alla evidenza di una notizia riguardante il suo passato la cui permanenza, in un archivio on line, possa recare pregiudizio alla sua attuale reputazione.
Corte appello Venezia sez. IV, 16/10/2020, n.2719
Pubblicazione di una notizia su una testata online
Va cassata la sentenza di merito che, in parziale accoglimento di un ricorso avverso la pubblicazione, su una testata giornalistica on line, della notizia (riportata col titolo: “Truffa Asl di Teramo per fornitura di protesi, patteggia otto mesi”) relativa al patteggiamento con cui si era chiuso un procedimento penale per frode in pubbliche forniture a carico dell’amministratore di società attiva nella distribuzione di dispositivi medicali, constatata la persistenza in rete dell’articolo per effetto dell’intervenuta indicizzazione (che comportava illegittimo trattamento di dati personali e violazione del diritto all’oblio del ricorrente), aveva disposto la cancellazione della notizia, senza: a) accertare se l’intervallo di tempo (un anno e otto mesi) intercorso tra il patteggiamento e il ricorso integrasse il fattore tempo presupposto dal diritto all’oblio; b) verificare (in caso di esito positivo dell’accertamento sub a) se, rispetto alla pubblicazione della notizia giornalistica in questione e al mantenimento della sua visibilità nell’archivio della testata giornalistica e in rete a seguito di consultazione effettuata con motori di ricerca, il diritto all’oblio del ricorrente prevalesse, o non, sui perduranti diritti di cronaca giudiziaria e archiviazione documentale; c) valutare se l’applicazione della misura della deindicizzazione della notizia dai motori generalisti fosse rimedio sufficiente.
Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9147
Rievocazione storiografica online
La presenza nell‘archivio storico on line di un quotidiano, di articoli di cronaca giudiziaria pubblicati anni prima nell’edizione cartacea dello stesso giornale, riguardanti fatti penalmente rilevanti riferiti all’attività imprenditoriale di un primario centro di imputazione di interessi economici rilevanti per la collettività, facente capo ad una persona nelle more deceduta, è giustificata dalla permanenza dell’interesse della collettività, ed in particolare del mondo economico, di “fare memoria” di tali vicende, se l’editore ha provveduto alla “deindicizzazione” ed allo spontaneo aggiornamento degli articoli in questione, trattandosi di una soluzione idonea a bilanciare i contrapposti interessi in gioco, che pur consentendo la conservazione del dato personale pubblicato, lo rende però accessibile non più tramite gli usuali motori di ricerca presenti nella Rete, bensì, esclusivamente dall’archivio storico dello stesso quotidiano, in tale modo, garantendo altresì la totale sovrapponibilità, altrimenti irrimediabilmente compromessa, fra l’archivio cartaceo e quello informatico del medesimo giornale, funzionale al diritto della collettività ad essere informata correttamente sulle relative vicende.
Cassazione civile sez. I, 27/03/2020, n.7559
Notizie vecchie e diritto all’oblio
Quando una notizia di cronaca del passato, diffusa a suo tempo nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, viene diffusa nuovamente a distanza di un lasso di tempo significativo a seguito di scelte editoriali, l’attività svolta dal giornalista riveste carattere storiografico.
Il diritto dell’interessato a mantenere l’anonimato sulla sua identità personale è prevalente, a meno che non sussista un interesse pubblico ai fatti ovvero il protagonista ricopra una funzione che lo rende pubblicamente noto. In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua connotazione del c.d. diritto all’oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti ed eventi del passato, ferma restando la libertà di stampa e informazione protetta garantita dall’art. 21 Cost., bisogna valutare l’interesse pubblico, concreto e attuale alla menzione di elementi identificativi di fatti e persone protagonisti della vicenda.
La menzione è lecita solo nel caso in cui si tratti di personaggi che destino l’interesse della collettività sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore.
Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 22 luglio 2019 n. 19681
Diritto all’oblio ed elemento temporale
Il c.d. “diritto all’oblio”, inteso quale proiezione dinamica del diritto della persona a che certe vicende della propria vita, che non presentino più i caratteri dell’attualità e dunque non siano più suscettibili di soddisfare un interesse apprezzabile della collettività a conoscerle, non trovino più diffusione nel pubblico va escluso qualora tra fatti da cui la vicenda si origina ed il momento finale della vicenda medesima sia trascorso un intervallo breve, innegabilmente insufficiente ad affievolirne l’interesse collettivo alla conoscenza e divulgazione.
Tribunale Lucca, 19/01/2019, n.96
Sezioni Unite: bilanciamento del diritto di cronaca e del diritto all’oblio
Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, concernente il bilanciamento del diritto di cronaca (posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione ) e del c.d. diritto all’oblio (posto a tutela della riservatezza della persona), alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale negli ordinamenti interno e sovranazionale.
Cassazione civile sez. III, 05/11/2018, n.28084
Quando la libertà di stampa prevale sul diritto all’oblio?
Gli archivi online degli archivi di stampa sono un bene da proteggere perché garantiscono il diritto della collettività a ricevere notizie di interesse generale, che non è attenuato dal passare del tempo. La libertà do stampa prevale sul diritto all’oblio del singolo con riguardo alla diffusione di informazioni su procedimenti penali di interesse per la collettività, anche a distanza di anni. Nel raggiungere il giusto bilanciamento tra i diritti in gioco i giudici nazionali devono considerare se la notizia contribuisce a un dibattito di interesse generale, la notorietà della persona, l’oggetto del reportage, il comportamento precedente dell’interessato, il contenuto, la forma e le ripercussioni della pubblicazione e, all’occorrenza, anche le modalità con le quali sono state acquisite eventuali fotografie. Spetta al giornalista scegliere le modalità di divulgazione della notizia nel rispetto delle regole deontologiche.
Corte europea diritti dell’uomo sez. V, 28/06/2018, n.60798
Quali sono i limiti del diritto all’oblio?
Il diritto all’oblio può subire una compressione solo se la diffusione dell’immagine o della notizia riguarda un soggetto con un elevato grado di notorietà nella vita pubblica, se contribuisce a un dibattito di interesse pubblico, se v’è un interesse effettivo e attuale alla sua diffusione, se la notizia è veritiera e diffusa a soli fini informativi ed è stata data preventiva informazione all’interessato per l’esercizio del diritto di replica.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistenti tali requisiti quando la divulgazione, pur riguardando in personaggio pubblico, risponda esclusivamente a un interesse divulgativo e a finalità commerciali dell’autore).
Va cassata la sentenza di merito che, con riguardo alla diffusione di immagini relative a un episodio inidoneo ad aprire un dibattito di pubblico interesse (nella specie, rifiuto perentorio, da parte di un artista, di concedere un’intervista) a distanza di un lustro dalla loro registrazione, abbia escluso la violazione del diritto all’oblio in ragione della fama del personaggio rappresentato (molto noto, ma non investito di un ruolo primario nella vita pubblica).
Cassazione civile sez. I, 20/03/2018, n.6919
Confine tra cronaca e diritto all’oblio
Il diritto di cronaca, quale diritto soggettivo pubblico, è ricompreso nel più ampio concetto di libera manifestazione del pensiero e della stampa, scontrandosi tuttavia, sempre, con il diritto all’oblio e alla riservatezza riconosciuto ai protagonisti dei fatti di cronaca più noti, richiedendo caso per caso un bilanciamento tra le posizioni contrapposte mediante un’equa valutazione dell’interesse pubblico alla notizia e la rilevanza penale di questa, il grado di notorietà dell’interessato ed eventuali lesioni dell’immagine o altri danni che possano derivarne, con la precipua previsione del diritto di replica al protagonista.
Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 5 novembre 2018 n. 28084
Quando limitare il diritto all’oblio
In tema di diritto alla riservatezza, dal quadro normativo e giurisprudenziale nazionale (artt. 2 Cost., 10 c.c. e 97 della l. n. 633 del 1941) ed europeo (artt. 8 e 10, comma 2, della CEDU e 7 e 8 della c.d. “Carta di Nizza”), si ricava che il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza dei seguenti specifici presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia a un dibattito di interesse pubblico; 2) l’interesse effettivo e attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali); 3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.
(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno avanzata da un noto cantautore, a seguito della trasmissione su una rete televisiva, a oltre cinque anni dall’accaduto, delle immagini relative al suo rifiuto di rilasciare un’intervista accompagnate da commenti denigratori).
Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 20 marzo 2018 n. 6919
Lesione del diritto all’oblio da parte dei gestori di motori di ricerca su internet
Sussiste la giurisdizione dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali nei confronti di una società italiana, quale stabilimento della società di diritto irlandese facente parte del medesimo gruppo che gestisce servizi di ricerca su internet in Europa, in relazione alla richiesta della rimozione dei risultati da parte di un soggetto residente in Italia.
Difatti, nel caso in cui il ricorrente lamenti la lesione del proprio diritto all’oblio, il danno può legittimamente ritenersi prodotto solo nel paese di origine del soggetto che si assume leso in base alle disposizioni del Reg. 2012/1215/UE.
Allo stesso modo, in vista dell’obiettivo della tutela efficace e completa del diritto alla vita privata, perseguito da Dir. 95/46/CE, l’espressione «nel contesto delle attività di uno stabilimento» di cui all’art. 4 della medesima direttiva, in tema di legge applicabile, non può ricevere un’interpretazione restrittiva, cosicché il trattamento dei dati personali per cui è causa deve assumersi effettuato appunto nel contesto dell’attività commerciale e pubblicitaria svolta dalla società italiana, quale stabilimento nel territorio italiano della società irlandese, titolare dei servizi di ricerca via internet.
Tribunale Milano sez. I, 04/01/2017, n.12623
Pubblicazione di notizie su vicende private del magistrato
La pubblicazione di notizie (nella specie, attinte illegittimamente dagli atti di un fascicolo custodito nell’archivio del Consiglio superiore della magistratura, al fine di darne copia a un giornalista che avrebbe poi provveduto alla divulgazione) relative a procedimenti disciplinari su vicende riguardanti la vita privata di un magistrato e assai risalenti nel tempo, in mancanza di interesse pubblico attuale alla conoscenza del fatto, determina violazione del diritto all’oblio.
Cassazione penale sez. VI, 07/07/2016, n.39452
Nesso di causalità, principio di proporzionalità e Data Protection
L’illecito protrarsi del trattamento dati giustifica l’accoglimento della pretesa risarcitoria ex art. 15 d.lg. n. 196 del 2003 quando – secondo una valutazione bilanciata del diritto di cronaca e del diritto all’oblio – il mantenimento del diretto ed agevole accesso sul web alla risalente notizia di cronaca esorbita dal fine del lecito trattamento d’archiviazione online ledendo i diritti all’identità e alla reputazione dell’interessato.
Cassazione civile sez. I, 24/06/2016, n.13161
Oblio e responsabilità
In tema di responsabilità del motore di ricerca per violazione del diritto all’oblio online, il trascorrere del tempo e il ruolo ricoperto nella vita pubblica dall’interessato sono presupposti imprescindibili di giudizio. Nell’ottica del bilanciamento tra i diritti di pari rango, appurato il non apprezzabile lasso di tempo trascorso e il carattere di persona pubblica rivestito dal ricorrente, l’interesse pubblico a essere informati deve prevalere sul diritto all’oblio.
Tribunale Roma sez. I, 03/12/2015, n.23771
Diritto all’oblio e archivi online
La tutela del diritto all’oblio (crocevia dei diritti fondamentali di riservatezza e di cronaca) presuppone un’attenta valutazione della tipologia e del veicolo di trasmissione dell’informazione, nonché dell’interesse pubblico alla conservazione della memoria della notizia.
È sproporzionata (avuto riguardo all’interesse alla memoria dell’informazione) la domanda di rimozione di un articolo (lecito al momento della pubblicazione) dall’archivio online di un giornale, potendo l’interessato chiederne solo l’aggiornamento.
Tribunale Milano sez. I, 16/09/2014, n.10978
Diffamazione a mezzo stampa e diritto all’oblio
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali non siano pubblicamente rievocate (nella specie, il cd. diritto all’oblio era invocato in relazione a un’antica militanza in bande terroristiche) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo e attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell’ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualità, diversamente risolvendosi il pubblico e improprio collegamento tra le due informazioni in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza.
Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 26 giugno 2013 n. 16111
note
Autore immagine: diritto all’oblio di Casimiro PT
Purtroppo ho potuto verificare di persona che, che il Garante Nazionale , tende a far prevalere il diritto di cronaca e l’interesse della comunità nei confronti di notizie aventi rilevanza penale, anche vecchi di oltre vent’anni.
L’unica strada, allo stato percorribile, per un riconoscimento del diritto all’oblio (inteso come diritto a vedere rappresentata una persona in maniera che rifletta la propria attuale dimensione personale e sociale) è quella di un ordinario giudizio civile.
In particolare, facendo valere la lesioni di quei diritti che il Codice della privacy complessivamente protegge all’art. 2.
In riconoscimento del diritto all’oblio è purtroppo assai complesso e difficile ed è stato oggetto di decisioni controverse a livello giurisprudenziale (lascio i riferimenti, però, di due sentenze interessanti che hanno riconosciuto tale diritto Cass. civ. n. 5525/12; Cass. civ. 13161/16).
Il consiglio che mi sento di dare è quello di affidarsi ad un avvocato che ben conosca tale tipo di materia, per poter così ottenere la tutela nei confronti di quelle testate giornalistiche, che a tutt’oggi, conservano nei lori archivi online notizie che ledono il diritto alla tutela della propria identità personale e morale.
Ovviamente, dopo vari anni, non c’è più ragione di continuare a far circolare la notizia e vederla condivisa sulla pagina social. Ecco perché diventa fondamentale la tutela del soggetto e richiedere la cancellazione dei contenuti e la deindicizzazione.
Salve. Anni fa, mio figlio ha commesso un illecito penale ed ha scontato la pena per i suoi errori. La polizia ha subito nome e cognome, età e altri dati. Ma il proprietario del giornale che non cancella la notizia non più attuale a cosa va incontro? Come ci si può tutelare?
L’interessato può agire in tribunale se non provvede prontamente a cancellare la pagina o il suo nome. È possibile agire con un’azione civile ordinaria di risarcimento o con un ricorso in via d’urgenza, rivolto ad ottenere l’immediata eliminazione del link. Ma prima di ricorrere al giudice, in caso di inadempimento da parte del titolare del giornale, l’interessato può rivolgersi anche a Google, affinché deindicizzi la pagina, oppure al Garante della Privacy, con un ricorso da presentare online.