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Come dimostrare che l’ex moglie convive

1 Marzo 2019 | Autore:
Come dimostrare che l’ex moglie convive

La nuova convivenza more uxorio cancella il diritto all’assegno di mantenimento: conta la nascita di una famiglia di fatto.

In tema di mantenimento all’ex moglie la Cassazione ha ormai sposato una linea interpretativa chiara: se la donna che percepisce l’assegno divorzile subisce un miglioramento delle proprie condizioni economiche – può trattarsi, ad esempio, di un lavoro, di una promozione o di un lascito ereditario – l’ex marito può rivolgersi al tribunale per chiedere una riduzione dell’importo precedentemente fissato o la sua definitiva cancellazione. Se però la donna va a vivere con un’altra persona e con questa forma una famiglia di fatto (cosiddetta “convivenza more uxorio”), il diritto al mantenimento cessa per sempre, a prescindere dalle condizioni economiche del nuovo partner. Né la fine della storia può determinare la riesumazione del precedente mantenimento in quanto questo è ormai “morto e sepolto”. A ribadire questi concetti, già di per sé abbastanza chiari, è una ordinanza di ieri della Corte [1]. Il problema, a questo punto, si sposta su un altro fronte: come dimostrare che l’ex moglie convive? Ecco alcuni suggerimenti in merito.

Nuova convivenza: niente mantenimento 

L’orientamento della Cassazione, dicevamo, è intransigente: scatta la definitiva perdita dell’assegno divorzile tutte le volte in cui l’ex moglie instaura una convivenza more uxorio, cioè stabile. La cancellazione del sussidio a carico dell’uomo non richiede la prova di una modifica “in meglio” della condizione economica del coniuge cui veniva versato l’assegno di divorzio. Se anche questa decide di andare a convivere con un disoccupato, che non ha la possibilità di provvedere alle esigenze economiche del nuovo nucleo familiare, perde comunque ed automaticamente il diritto al mantenimento. Questo perché è ormai pacifica l’equiparazione tra famiglia di fatto e quella fondata sul matrimonio. 

Il punto focale di tale interpretazione è proprio «l’automatismo» che c’è tra la cessazione del diritto al mantenimento e la nuova convivenza, a prescindere dal reddito del nuovo compagno. L’inizio di una relazione, anche se non fondata sul matrimonio, e quindi la formazione di una famiglia di fatto è scelta libera e consapevole; essa implica sempre l’assunzione di un rischio che non può certo ricadere sul precedente coniuge. La donna decide con chi andare a vivere e, in base a un principio di autoresponsabilità, ne accetta anche tutte le conseguenze.

Se la nuova convivenza finisce: torna il mantenimento?

Se è vero che la creazione di una nuova famiglia fa cessare l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento, cosa succede quando la relazione finisce? La donna può bussare alle porte dell’ex marito e chiedere che questi torni a versare l’assegno di divorzio? La risposta è ovviamente negativa. Secondo la Cassazione, se la  convivenza si recide, l’assegno divorzile non può mai più risorgere. Infatti, a detta dei giudici supremi, con l’instaurazione di una coppia di fatto «il diritto [a percepire il mantenimento] non entra in uno stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso». 

Cosa deve fare l’ex marito se la donna va a convivere? 

Attenzione però: l’ex marito non può interrompere da sé il versamento dell’assegno anche se ha conoscenza del fatto che la donna è andata a convivere con un altro uomo. Se così facesse potrebbe anche essere querelato per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Egli, al contrario, deve sempre rivolgersi prima al giudice, deve cioè ricorrere in tribunale affinché sia quest’ultimo a revocare la precedente sentenza esonerandolo dal precedente obbligo di versamento dell’assegno mensile. In tale causa l’ex marito dovrà solo dimostrare che l’ex moglie convive (non anche – come detto – la sua autosufficienza economica ossia la disponibilità di un reddito sufficiente a vivere). Già, ma questo è il punto più complicato: il passaggio dalla teoria alla pratica. Come fare a provare che l’ex ha creato una nuova famiglia di fatto basata sulla convivenza more uxorio? Cerchiamo di dare qualche consiglio in merio.

Come dimostrare che l’ex moglie convive

La prima cosa da fare è recarsi in Comune e verificare il certificato di residenza dei due partner. Ad esempio, se l’ex moglie si è trasferita a casa del nuovo compagno, potrebbe già bastare questo indizio per far ritenere che la convivenza sia stabile atteso che la residenza deve per forza coincidere con l’abituale dimora, ossia con il luogo ove, per gran parte dell’anno, si vive. E di sicuro la dichiarazione fatta all’ufficio anagrafe dal diretto interessato è già una mezza confessione di stabile convivenza.

Sempre al Comune è possibile chiedere uno stato di famiglia dell’ex moglie e verificare se questa si è registrata nello stesso nucleo familiare del nuovo partner convivente. È una prerogativa che la legge consente di fare (anche in alternativa ai contratti di convivenza) per ottenere una serie di riconoscimenti alla coppia di fatto che attualmente sono previsti per le coppie sposate (ad esempio i permessi della legge 104).

La giurisprudenza [2] non richiede la dimostrazione di una «relazione amorosa» tra l’ex moglie e il nuovo convivente, potendo bastare anche un rapporto platonico. Una pronuncia del 2017 stabilisce infatti che la semplice coabitazione con un uomo da parte dell’ex moglie fa perdere a quest’ultima il diritto all’assegno anche se lei dichiara che si tratta di affettuosa amicizia e non di convivenza “di fatto” (cosiddetta convivenza more uxorio). Non si può infatti porre a carico dell’ex marito l’onere di dimostrare il grado di intimità tra i due. Leggi, per un approfondimento, l’articolo Mantenimento all’ex moglie non dovuto se coabita con un amico.

Il mezzo tradizionale di acquisizione della prova della nuova convivenza è quello della testimonianza diretta: chi conosce la donna, saprà quali sono le sue abitudini, le frequentazioni, i rapporti personali; il testimone potrà essere citato in tribunale affinché dichiari tutto ciò che ha visto con i propri occhi o che gli è stato riferito dalla donna.

Le fotografie possono essere un boomerang. Difatti, esse sono considerate prove documentali solo se non contestate in giudizio dalla controparte. Non basta però una contestazione generica. L’ex moglie, che è stata fotografata dal precedente coniuge mentre entra ed esce dalla casa del nuovo compagno (o viceversa), dovrà spiegare perché tali scatti non possono considerarsi attendibili e insinuare il dubbio al giudice che essi non siano affidabili (ad esempio, quando non è possibile risalire alla data in cui sono stati effettuati).  

Attenzione però: per non cadere in un reato di interferenze nella vita privata, le foto non possono essere fatte all’interno dell’abitazione (magari arrampicandosi su un albero). 

C’è chi si avvale di detective privati: le agenzie investigative sono in grado di pedinare l’ex coniuge per verificarne gli spostamenti e con chi vive. Così potrebbe risultare che questi condividano lo stesso appartamento. 

Fino a poco tempo fa, la Corte di Cassazione riteneva che, per potersi parlare di famiglia di fatto e, quindi, poter revocare l’assegno di mantenimento, non era sufficiente provare in causa la semplice convivenza occasionale dell’ex coniuge con un’altra persona, bensì era necessario dimostrare la formazione di un nuovo nucleo familiare stabile e duraturo. Questo orientamento si è fatto più morbido e, con una sentenza del 2017 [3] la Corte ha detto che basta la prova del semplice trasferimento a casa di un altro uomo (o viceversa) a far perdere il diritto all’assegno, pur in mancanza della prova di una vera e propria convivenza di fatto; non può addossarsi sul marito dell’onere di provare anche il grado di intimità tra l’ex moglie ed il convivente. Sicuramente questa nuova prospettiva alleggerisce il rischio del giudizio a carico del marito. 

In buona sostanza, il marito che vuole ottenere la revoca dell’assegno di mantenimento (dopo la separazione) o di quello divorzile (dopo il divorzio) dovrà dimostrare solo che l’ex moglie coabita con un’altra persona in modo stabile (ossia da un lasso di tempo apprezzabile); sarà poi quest’ultima semmai, per difendersi, a dover dimostrare che non si tratta di una convivenza more uxorio ma di una semplice amicizia.

Ma la Cassazione è andata anche oltre. Prevenendo i possibili tentativi di aggirare la normativa ai danni dell’ex marito, ha detto in una recentissima sentenza [8] che la prova della coabitazione non è essenziale per dimostrare la nascita di una famiglia di fatto. I due potrebbero vivere anche in luoghi diversi, come spesso succede per motivi di lavoro. È vero che la perdita dell’assegno è tale solo in presenza di una nuova relazione stabile e continuativa ma non è necessaria la convivenza sotto lo stesso tetto al fine di potersi definire coppia. Ciò che conta, affermano i Giudici della Suprema Corte, è l’esistenza di un nuovo legame, di un progetto comune, al di là della coabitazione che potrebbe essere impedita dalle più svariate ragioni di lavoro o (calcoli) personali. Infatti «può esistere una famiglia di fatto o una stabile convivenza, intesa come comunanza di vita e di affetti, in un luogo diverso rispetto a quello in cui uno dei due conviventi lavori o debba, per suoi impegni di cura e assistenza, o per suoi interessi personali o patrimoniali, trascorrere gran parte della settimana o del mese, senza che per questo venga meno la famiglia». Anche in tali casi quindi si perde l’assegno di mantenimento.

Sulla stessa lunghezza d’onda è anche il Tribunale di Como che, di recente, ha affermato che «va revocato il mantenimento del coniuge che nelle more della separazione personale dall’altro ha formato una nuova famiglia di fatto con un nuovo partner anche senza instaurare una stabile convivenza con quest’ultimo, posto che la formazione di una famiglia di fatto costituisce espressione di una scelta di vita consapevole, con assunzione del rischio della cessazione del rapporto, rescindendo ogni collegamento con il tenore ed il modello di vita legati al coniugio (unione matrimoniale) e quindi escludendo la solidarietà post-matrimoniale dell’altro coniuge, laddove il dovere di coabitazione ben può essere derogato per accordo tra i coniugi e quindi non si vede perché detta facoltà non debba essere esercitabile anche da parte delle coppie non sposate».


note

[1] Cass. ord. n. 5974/19 del 28.02.2019.

[2] Cass. sent. n. 6009/2017.

[3] Cass. sent. 6009/2017.

[4] Cass. sent. n. 2732/2018.

Autore immagine: separazione e divorzio di ThiagoSantos


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