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Quando il lavoratore può licenziarsi per giusta causa?

3 Marzo 2019 | Autore:
Quando il lavoratore può licenziarsi per giusta causa?

Quando le dimissioni del dipendente sono state costrette a causa di un comportamento illecito del datore di lavoro: quali gli effetti?

Il contratto di lavoro dipendente non funziona come quasi tutti gli altri contratti previsti dal nostro diritto civile. Almeno nella fase della risoluzione (ossia dello scioglimento del contratto), il dipendente può interrompere il rapporto in qualsiasi momento senza dover fornire giustificazioni (salvo solo il preavviso secondo la durata indicata nel contratto collettivo). Altrettanto non può fare il datore di lavoro, costretto invece a rispettare specifici motivi di licenziamento previsti dalla legge, che possono essere sintetizzati in due macro categorie: riorganizzazione aziendale e sanzione disciplinare.

Certo, è piuttosto inverosimile, specie di questi tempi, che una persona si disfi del proprio posto di lavoro conquistato con tanti sacrifici, a meno che non abbia trovato qualcosa di meglio. Le dimissioni sono per lo più dettate da un clima intollerabile in azienda, spesso provocato dal capo o dal superiore gerarchico, o da sopravvenute problematiche di salute che abbian reso il dipendente inabile al lavoro. Ed anche in questi casi c’è chi riesce a mandar giù il boccone amaro – ivi compreso un demansionamento o un atteggiamento mobbizzante – pur di portare a casa il pane e mantenere la famiglia. Ad ogni modo la legge prevede una specifica ipotesi di “dimissioni per giusta causa”, quelle cioè determinate dalla colpa del datore di lavoro. Ad esse conseguono determinati effetti su cui val la pena di soffermarsi qui di seguito. Procediamo dunque con ordine e cerchiamo di capire quando il lavoratore può licenziarsi per giusta causa.

Cosa sono le dimissioni?

Innanzitutto una premessa di carattere terminologico. Non è corretto dire che “il dipendente si licenzia” o “si autolicenzia” come alcuni fanno: il licenziamento è infatti un atto tipico ed esclusivo del datore di lavoro. Quando invece la risoluzione del contratto dipende dalla volontà del dipendente – sia che questa sia stata coartata da condizioni esterne o dettata da una libera scelta – si parla di dimissioni.

Salvo nel caso di contratto a tempo determinato (per il quale valgono regole speciali di cui si parlerà più avanti) le dimissioni non devono essere per forza motivate. Il dipendente può cioè recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento voglia, anche il giorno dopo la firma del contratto, senza per questo dover dare spiegazioni.

L’unico limite che incontra è riconoscere un periodo di preavviso all’azienda per come quantificato dal Ccnl della categoria di inquadramento. Durante il preavviso il lavoratore continua a svolgere regolarmente le proprie mansioni, ricevendo la normale retribuzione. Il dipendente che voglia interrompere subito il contratto, senza cioè dare neanche il preavviso, può farlo ma dovrà corrispondere all’azienda un risarcimento (la cosiddetta «indennità sostitutiva del preavviso»), anch’esso determinato dal contratto collettivo. La stessa azienda può rinunciare al periodo di preavviso dopo le dimissioni del dipendente, dovendogli però corrispondere in tal caso l’indennità sostitutiva del preavviso.

Ricordiamo per inciso che, attualmente, l’unico modo per dare le dimissioni dal lavoro è attraverso una procedura telematica.

Cosa sono le dimissioni per giusta causa?

Il dipendente potrebbe però decidere di rassegnare le dimissioni perché “costretto”: costretto dai colleghi e dall’ambiente di lavoro ostile; costretto dal datore di lavoro che non gli riconosce gli straordinari o che non gli paga gli stipendi; costretto da un atteggiamento mobbizzante nei suoi riguardi che lo ha portato all’emarginazione; costretto da una ristrutturazione aziendale che ne abbia mortificato il ruolo e le funzioni prima svolte, determinandone un sostanziale svuotamento di compiti (cosiddetto demansionamento); costretto dall’assenza di sistemi di sicurezza rivolti alla tutela della sua salute sul luogo di lavoro; costretto da un trasferimento in un’altra sede dell’azienda, distante diversi chilometri dalla propria casa, privo però di alcuna giustificazione di carattere tecnico-organizzativo, così come invece la legge impone.

In tutti questi casi, ossia quando le dimissioni del dipendente sono causa di una circostanza esterna, non imputabile alla sua volontà, si parla di dimissioni per giusta causa.

Cosa comporta licenziarsi per giusta causa? 

Ma perché mai dover motivare le proprie dimissioni se la legge non lo chiede? Semplice: la caratteristica delle dimissioni per giusta causa è che esse danno diritto a ottenere dei vantaggi che le dimissioni ordinarie non consentono. Eccoli:

  • assenza di preavviso: chi si dimette per giusta causa può immediatamente smettere di lavorare, senza cioè dare il preavviso e per ciò vedersi addebitata l’indennità sostitutiva di preavviso;
  • percezione dell’indennità sostitutiva del preavviso;
  • il risarcimento dall’azienda: il dipendente potrà cioè fare causa al proprio datore di lavoro per ottenere i danni conseguenti alla perdita del lavoro, perdita che, come detto, seppur formalmente dipendente da una scelta dell’interessato, è stata “obbligata”. Salvo nel caso di omesso pagamento degli stipendi (nel qual caso la condanna dell’azienda al versamento degli arretrati comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria esaurisce ogni tipo di tutela per il dipendente), in tutte le altre ipotesi il lavoratore dovrà dimostrare di aver subito un danno concreto dall’atteggiamento del datore di lavoro. Ad esempio, nel caso di demansionamento, bisogna dar prova di quali effetti abbia comportato lo svuotamento della professionalità del lavoratore, di quali ricadute sulla sua salute psicofisica abbia avuto la scelta di adibirlo a compiti di rango inferiore. Stesso discorso nel caso di mobbing dove il risarcimento non scaturisce in automatico;
  • l’indennità di disoccupazione dall’Inps: l’ammortizzatore sociale (Naspi) dovuto a chi viene licenziato (anche per propria colpa) e non riconosciuto invece a chi si dimette spontaneamente dal lavoro, è esteso a chi rassegna le dimissioni per giusta causa. In pratica, chi viene costretto a “licenziarsi” per ragioni non dipendenti dalla propria volontà può ottenere l’assegno di disoccupazione dall’Inps.

È chiaro che proprio la presenza di quest’ultimo beneficio porta i dipendenti spesso a chiedersi “quando licenziarsi per giusta causa?

Dimissioni per giusta causa in caso di contratto di lavoro a termine

Quando il lavoratore è stato assunto a tempo determinato le dimissioni non sono ammesse prima della scadenza del contratto salvo vi sia una giusta causa.

In tale ipotesi il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinato in misura pari all’ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se il contratto avesse avuto la durata prevista, a meno che, nel frattempo, non abbia trovato un’altra occupazione [1]. Non è comunque dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso [2].

In caso di dimissioni prive di giusta causa la legge non prevede espressamente l’obbligo di risarcimento del danno da parte del lavoratore anche se la giurisprudenza [3], dal canto suo, ha ravvisato nella mancanza di giusta causa un palese inadempimento contrattuale, cui consegue l’obbligo per il dipendente di risarcire il danno provocato al datore di lavoro. Risarcimento che andrà versato anche se viene dato il preavviso.

Particolari disposizioni possono essere previste dai Ccnl.

Quali cause di dimissioni per giusta causa?

Vediamo ora quando è possibile licenziarsi (o meglio dimettersi) per giusta causa.

Si ha giusta causa di dimissioni tutte le volte in cui sussiste una valida ragione che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro neanche per un solo giorno.

L’atto di recesso non deve immediatamente contenere i motivi delle dimissioni [4], tuttavia il lavoratore deve invocare la giusta causa di dimissioni contestualmente alla comunicazione del recesso [5]. Ecco alcuni dei più tipici casi in cui è stata riconosciuta la possibilità di dimettersi per giusta causa:

  • mancato o ritardato pagamento dello stipendio: il ritardo deve essere apprezzabile, tale cioè da mettere in significativo disagio economico il dipendente. Un ritardo di uno o due giorni non può considerarsi una giusta causa di dimissioni, ma quello di oltre 10 giorni sì, tenuto conto che, a fine mese, ci sono sempre le utenze da pagare, il condominio e gli altri oneri fissi [6];
  • omesso versamento dei contributi previdenziali del dipendente salvo che tale fatto sia stato a lungo accettato dal dipendente [7];
  • ingiurie, insulti, sberleffi, offese del superiore gerarchico verso il dipendente [8];
  • pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite del dipendente;
  • molestie sessuali perpetrate dal datore di lavoro nei confronti del dipendente;
  • demansionamento ossia significativo svuotamento del numero e del contenuto delle mansioni, tale da determinare un pregiudizio al bagaglio professionale del lavoratore [9];
  • mobbing o straining;
  • trasferimento se non imputabile a obiettive ragioni organizzative dell’azienda;
  • imposizione al lavoratore, che ha scelto di lavorare durante il preavviso, di godere le ferie residue con sovrapposizione di queste al periodo di preavviso [10].

Come dare le dimissioni per giusta causa

Il dipendente che intende dimettersi per giusta causa deve darne subito comunicazione al datore di lavoro. Il ritardo protratto si considera come una sorta di accettazione della situazione venutasi a creare. Sicché lo stesso motivo non può più essere fatto valere in un momento successivo.


note

[1] Cass. 15 novembre 1996 n. 10043

[2] Cass. 8 maggio 2007 n. 10430.

[3] Cass. 23 dicembre 1992 n. 13597.

[4] Cass. 29 maggio 2013 n. 13396; Cass. 5 maggio 1980 n. 2956.

[5] Cass. 2 luglio 2014 n. 15079.

[6] Trib. Milano 10 maggio 2013; Cass. 23 maggio 1998 n. 5146; Cass. 26 gennaio 1988 n. 648; Cass. 22 dicembre 1987 n. 9589.

[7] Cass. 23 febbraio 1983 n. 1339; Cass. 5 maggio 1980 n. 2956

[8] Cass. 11 febbraio 2000 n. 1542; Cass. 29 novembre 1985 n. 5977.

[9] Cass. 13 giugno 2014 n. 13485; App. Firenze 9 maggio 2008 n. 695.

[10] Cass. 17 gennaio 2017 n. 985.

Autore immagine: datore di lavoro con operaio di nuvolanevicata


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6 Commenti

    1. Leggi il nostro articolo Dimissioni per giusta causa: cosa comportano? https://www.laleggepertutti.it/276786_dimissioni-per-giusta-causa-cosa-comportano#Effetti_delle_dimissioni_per_giusta_causa e scopri cosa comportano le dimissioni per giusta causa, quali sono gli effetti per l’azienda e per il lavoratore, quali diritti economici quest’ultimo può vantare, se bisogna dare il preavviso o meno, quali comunicazioni è necessario inoltrare all’Inps.

  1. Salve, vorrei un informazione se possibile,
    Mio contratto di lavoro scade nel giorno 31 di dicembre, ma il ristorante dove lavoro farà il cenone e io non voglio ne prorroga, ne rinnovo devo per forza continuare a lavorare anche il primo dopo mezzanotte o posso andare via, come devo comportarmi?
    Me ne voglio andare via dal quel posto di lavoro.

    1. Il rinnovo del contratto a termine è automatico, oppure il rapporto di lavoro cessa alla scadenza senza necessità di licenziamento o dimissioni? Il rapporto di lavoro a tempo determinato termina automaticamente alla scadenza: non è pertanto necessario, per il lavoratore, rassegnare le dimissioni o fornire il preavviso. È, invece, necessario rassegnare le dimissioni, o firmare una risoluzione consensuale, se si vuole cessare prima della scadenza. Sia le dimissioni che la risoluzione consensuale devono essere comunicate telematicamente, attraverso il portale Clic Lavoro. Per maggiori informazioni, leggi il nostro articolo https://www.laleggepertutti.it/305005_scadenza-contratto-a-termine-devo-dare-le-dimissioni

  2. salve. ho scoperto che da oltre due anni il datore di lavoro non adempie a versare i contributi. ho diritto a licenziarmi per giusta causa??. grazie

    1. La prescrizione dei contributi previdenziali Inps per lavoro dipendente avviene in 5 anni, mentre sono 10 se entro 5 anni interviene la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. La prescrizione della facoltà di costituire la rendita vitalizia, con onere a carico del datore di lavoro, avviene dopo 10 anni dalla prescrizione dei contributi previdenziali, quindi dopo 15 anni, in assenza di denuncia, o dopo 20 anni, in caso di denuncia. Per maggiori informazioni leggi: Come fare se l’azienda non versa i contributi; Non pagare i contributi non sempre è reato; Mancato versamento contributi Inail: quale tutela?; Dimissioni giusta causa: Naspi; Dimissioni giusta causa: preavviso; Dimissioni per giusta causa: come dimostrare; Modulo dimissioni per giusta causa; Da quando decorrono le dimissioni per giusta causa?; Mancato versamento contributi Inail: quale tutela?; Danno da omissione contributiva: quando può essere richiesto?; Mancato pagamento dei contributi: i diritti del lavoratore; Omesso versamento ritenute previdenziali: ultime sentenze.

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