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Cartella non notificata: difesa

5 Marzo 2019 | Autore:
Cartella non notificata: difesa

Modalità e termini per impugnare l’estratto di ruolo di Agenzia Entrate Riscossione quando è il primo atto con cui il contribuente prende conoscenza della cartella esattoriale.

Potrebbe succedere – e anzi, capita spesso – che un contribuente si accorga di avere un debito con l’agente della riscossione tramite la lettura dell’estratto di ruolo. In questo documento, che può essere liberamente e gratuitamente chiesto all’esattore, in qualsiasi momento, sia online che allo sportello – sono elencate tutte le cartelle esattoriali già notificate al richiedente. È una sorta di sintesi aggiornata della posizione di quest’ultimo. In tal modo ciascun cittadino può avere contezza, in tempo reale, dei soldi che deve versare all’Agenzia Entrate Riscossione o all’esattore locale. È anche una sorta di promemoria di facile consultazione che consente di risalire al tipo di debito (ossia all’imposta dovuta o alla sanzione), all’anno in cui si è verificata la morosità, alla data di notifica della cartella. Dicevamo che dall’estratto di ruolo si può prendere contezza del fatto di avere sul groppone una cartella che, tuttavia, non è mai arrivata a destinazione. Può succedere: ad esempio, potrebbe essere arrivata quando il destinatario era in vacanza e l’ufficio postale ha dimenticato di inviare la seconda raccomandata con l’avviso di giacenza; oppure potrebbe non essere mai partita dalla sede dell’ufficio; oppure potrebbe essere stata inviata a un indirizzo completamente sbagliato o consegnata a una persona sbagliata. Insomma, sono numerosi i casi di errore. Ebbene, qualora si dovesse scoprire che c’è una cartella non notificata, quale difesa deve adottare il contribuente per cancellare il debito a suo nome? La risposta è stata fornita da una ordinanza della Cassazione di qualche giorno fa [1].

In realtà, già nel 2015 [2] la Corte ha spiegato che è sempre possibile impugnare l’estratto di ruolo laddove questo sia il primo atto con cui il contribuente ha preso conoscenza della cartella esattoriale. Sebbene, quindi, di regola non si possa ricorrere al giudice per far accertare un difetto di notifica – poiché, se così fosse, il cittadino ammetterebbe di aver ugualmente ricevuto l’atto e, quindi, di fatto sanerebbe ogni vizio – quando però la consapevolezza della presunta notifica viene raggiunta solo attraverso la copia dell’estratto di ruolo, è possibile agire in giudizio e chiedere la cancellazione del debito. 

Se quello che abbiamo appena detto può sembrarti troppo tecnico e vorresti invece avere dei chiarimenti di carattere pratico, eccoti accontentato. Leggendo qui di seguito scoprirai qual è la corretta difesa in caso di cartella non notificata.

L’impugnazione per difetto di notifica della cartella

C’è un principio che deve conoscere chi non ha pratica con il diritto tributario. In gran parte dei casi è del tutto inutile impugnare una cartella per errore sulla notifica. Per legge, infatti, ciò che conta è che l’atto sia pervenuto a destinazione, a prescindere dal “come” e dal “dove”. Questo significa che, se nonostante l’errore commesso dal postino nel consegnare la busta o nell’individuare l’indirizzo del contribuente, quest’ultimo ha comunque avuto conoscenza della cartella esattoriale, il vizio si sana. 

Se, ad esempio, la cartella dovesse essere spedita al vecchio indirizzo del contribuente e consegnata ai suoi genitori benché non più conviventi, l’impugnazione della cartella medesima davanti al giudice dimostrerebbe che il destinatario ne ha comunque preso visione, non potendo altrimenti questi fare ricorso contro un atto della cui esistenza è all’oscuro (del resto, è condizione di procedibilità allegare la copia della cartella nel proprio fascicolo). In buona sostanza, il ricorso manifesta chiaramente che la notifica ha raggiunto il suo scopo, che l’atto cioè – nonostante l’errore commesso dal postino o dall’ufficiale giudiziario – è pervenuto nelle mani del contribuente. Questo fatto, secondo la legge, è sufficiente a sanare il vizio di notifica. 

Ecco perché chi ricorre contro la cartella, eccependo il difetto di notifica, si sta contraddicendo, sta cioè dimostrando che la cartella è ugualmente giunta a destinazione. Ed ecco perché, infine, il ricorso per difetto di notifica è completamente inutile.

L’unica soluzione, per chi ha contezza di una notifica completamente errata, è di attendere il successivo atto da parte dell’esattore e, solo allora, contestare quest’ultimo per difetto di notifica dell’atto precedente. In questo modo, infatti, egli dimostrerebbe di aver preso conoscenza della cartella solo attraverso la notifica del successivo atto e, quindi, così facendo non sanerebbe il vizio.

L’estratto di ruolo si può impugnare?

La giurisprudenza ha sempre ritenuto che l’estratto di ruolo non sia un atto impugnabile. Esso non è altro che la riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa.

Eccezionalmente, però, quando dall’estratto di ruolo il contribuente si accorge della presunta notifica di una cartella, può fare opposizione contro di esso. Lo scopo è di far cancellare definitivamente il debito. Neanche in questo caso si verifica una sanatoria del vizio di notifica: la conoscenza della cartella infatti viene acquisita solo tramite l’estratto di ruolo e non c’è alcuna ammissione di conoscenza dell’atto.

Di qui, il principio ribadito dalla Cassazione l’altro giorno: il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa della invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover attendere la notifica di un atto successivo. 

Quando impugnare l’estratto di ruolo?

Si è aperta poi una discussione: se è vero che l’estratto di ruolo costituisce il primo atto di conoscenza della cartella non notificata, i termini per ricorrere contro di esso devono essere gli stessi di quelli previsti contro la cartella. E dunque si può agire in giudizio entro massimo 60 giorni dalla consegna dell’estratto di ruolo. Tale tesi, sposata dalla Cassazione [3], ha comunque un punto debole: qualora il contribuente dovesse far spirare i termini potrebbe sempre chiedere un nuovo estratto di ruolo, facendo così decorrere nuovamente da capo i 60 giorni. Ecco perché la stessa Cassazione [4] ha successivamente escluso l’applicazione del termine di decadenza per l’opposizione all’estratto di ruolo, il quale sarebbe quindi impugnabile in qualsiasi momento.

Cosa fare in caso di cartella non notificata?

Per tirare le somme, vediamo come deve difendersi il contribuente che si accorga, tramite l’estratto di ruolo, dell’esistenza di cartelle di cui non ha mai avuto conoscenza.

Chiedi un accesso agli atti

La prima cosa che suggeriamo di fare è di recarsi allo sportello e di presentare un’istanza di accesso agli atti amministrativi con cui si chiede di prendere visione di tutte le prove dell’avvenuta notifica della cartella incriminata (l’istanza può essere inviata anche online). Questo perché ben potrebbe essere che la notifica sia stata correttamente eseguita e solo per temporanea assenza o distrazione il contribuente crede che vi sia stato un errore dell’esattore.

Alla domanda di accesso l’Agenzia Entrate Riscossione deve dare risposta entro 30 giorni.

Presenta il ricorso in tribunale

Se non dovessero spuntare fuori le prove di una corretta notifica della cartella, il contribuente può fare ricorso in tribunale: alla Commissione tributaria provinciale per tutte le imposte, al giudice di pace per tutte le sanzioni e le multe stradali, al tribunale ordinario sezione lavoro per i contributi Inps e Inail.

Il ricorso in tribunale sarà quindi volto a ottenere l’annullamento della cartella per il difetto di notifica. Attesi i tempi del giudizio, sarà impossibile che l’esattore, all’esito, rimodifichi correttamente la stessa cartella: la prescrizione è infatti molto più breve.

Prova il ricorso in autotutela

Prima del ricorso si può tentare di depositare un ricorso in autotutela allo sportello dell’esattore chiedendo la cancellazione d’ufficio del debito per via dell’omessa notifica. In realtà, difficilmente tali istanze vengono accolte, pur in presenza dei relativi presupposti.

Facsimile ricorso cartella prescritta

Per quanto riguarda il facsimile di ricorso contro la cartella non notificata puoi consultare il nostro articolo che contiene il modello liberamente scaricabile a questo indirizzo Cartelle non notificate: ricorso.


note

[1] Cass. ord. n. 6166/19 del 1.03.2019.

[2] Cass. Sez. Unite, sent. n. 19704/2015.

[3] Cass. sent. n. 13584 del 30.05.2017.

[4] Cass. sent. n. 1302 del 19.01.2018.

Autore immagine: uomo con salvadanaio di nuvolanevicata

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 21 novembre 2018 – 1 marzo 2019, n. 6166

Presidente Doronzo – Relatore Ghinoy

Rilevato

che:

1. la Corte d’appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta da F.G. avverso l’estratto di ruolo rilasciato da Equitalia sud S.p.A. relativo a cartella di pagamento emessa per l’importo di Euro 5.993,59 dovuto a titolo di contributi Inps non versati.

2. La Corte argomentava che l’opponente non aveva eccepito la nullità o inesistenza della notifica che lo stesso ricorrente definiva “asseritamente notificata il 28.6.2001” e si era limitato ad eccepire l’intervenuta prescrizione del credito maturata prima di tale asserita notifica; riteneva che l’opposizione all’estratto di ruolo fosse quindi inammissibile per difetto di interesse, in quanto documento che non contiene alcuna pretesa impositiva, per eliminare la quale il contribuente poteva rivolgere all’amministrazione un’istanza di sgravio.

3. Per la cassazione della sentenza F.G. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’Inps con controricorso. Agenzia delle Entrate Riscossione, già Equitalia sud s.p.a., è rimasta intimata. Il F. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Considerato

che:

4. il ricorrente deduce: omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione dell’art. 112 c.p.c., in correlazione con l’art. 615 c.p.c., comma 1; prescrizione, onere della prova ex art. 2967 c.c. (rectius, art. 2697 c.c.).

5. Sostiene che l’opposizione all’esecuzione non prevede alcun termine di decadenza e che l’impugnazione può ritenersi ammissibile anche nei confronti dell’estratto di ruolo, potendo in tale sede essere fatta valere la sopravvenuta estinzione del prescrizione della pretesa contributiva. Lamenta che la Corte d’appello non abbia dichiarato la prescrizione del credito, anche successiva alla notifica della cartella.

6. All’esame del motivo occorre premettere che non viene attinta la sentenza di merito nella parte in cui la Corte d’appello ha riferito che nel ricorso introduttivo il ricorrente non aveva eccepito la nullità della notifica della cartella, il che esonerava dal relativo esame.

7. Tanto premesso, il motivo, nella parte in cui sostiene l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, non è fondato. Occorre qui infatti dare continuità al principio, affermato da questa Corte anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, secondo il quale l’estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile (v. Cass. n. 22946 del 10/11/2016 e Cass. n. 20618 del 13/10/2016).

8. Occorre qui infatti dare continuità al principio, affermato da questa Corte anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, secondo il quale l’estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile (v. Cass. n. 22946 del 10/11/2016 e Cass. n. 20618 del 13/10/2016).

9. L’estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (Cass. 09/05/2018, n. 11028). Esso è di norma atto interno all’amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario (v. Cass. 22/09/2017, n. 22184), il quale può impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario (Cass. 28/02/2018, n. 4614, Cass. 18/01/2018, n. 1144).

10. Tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015 resa in materia tributaria, seguita dalla conforme giurisprudenza della Sezione tributaria (v. ancora da ultimo Cass. 19/01/2018, n. 1302). Secondo tale pronuncia, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo. La Corte ha in quella sede precisato che a ciò non osta l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

11. Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.

12. È una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l’atto precedente allorché sia notificato l’atto successivo, che si giustifica quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell’esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell’avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa.

13. Nel caso, in considerazione del fatto che nella ricostruzione della Corte territoriale, non oggetto di specifica impugnazione, la cartella era stata ritualmente notificata, correttamente è stato ritenuto che mediante l’opposizione all’estratto di ruolo non potesse contestarsi la fondatezza della pretesa creditoria, nè la prescrizione del credito oggetto della cartella, che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione della stessa.

14. Il motivo risulta poi inammissibile nella parte in cui rivendica la possibilità di far valere con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione), ed analoga soluzione deve adottarsi per la censura con la quale il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia esaminato la relativa eccezione.

15. A tale proposito, come ritenuto da questa Corte nei precedenti arresti sopra citati (Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017) mentre l’ordinanza n. 10809 del 2017 richiamata nella memoria non si è misurata con tale questione – difetta infatti nel ricorrente l’interesse ad agire, considerato che l’azione con la quale ai sensi dell’art. 615 c.p.c., si contesti il diritto di procedere all’esecuzione forzata presuppone l’esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l’eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l’ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.

16. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

17. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.

18. Risultando ammesso al patrocinio a spese dello stato, il ricorrente non deve allo stato essere onerato delle conseguenze amministrative previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (v. in tal senso da ultimo Cass. ord., n. 21/02/2017 n. 4493).

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.


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