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Diritto e Fisco | Articoli

Caduta accidentale in luogo pubblico

8 Marzo 2019
Caduta accidentale in luogo pubblico

Insidie stradali: la responsabilità del Comune o della pubblica amministrazione per le buche sui marciapiedi o sull’asfalto della strada. Quando chiedere i danni.

Costituiscono una copiosa fetta del contenzioso contro i Comuni le cause di risarcimento danni per la caduta accidentale in luogo pubblico. Sull’argomento si scontrano, da un lato, le istanze della cittadinanza, costretta a camminare con gli occhi puntati sull’asfalto per non cadere in crepe, buche, tombini e mattonelle divelte; dall’altro le esigenze della pubblica amministrazione che, seppur tenuta a una costante opera di monitoraggio e manutenzione del suolo pubblico, non è in grado di intervenire tempestivamente, specie nelle grandi città. Così, può succedere che la presenza di una fossa risulti solo dopo che qualcuno c’è caduto dentro. Del resto, se di insidia stradale si deve parlare per rivendicare un risarcimento del danno, questa deve essere anche nascosta. Da qui dunque il primo principio stabilito dalla giurisprudenza: non si può chiedere i danni per la caduta accidentale in un luogo pubblico (una strada, una scalinata, un marciapiede, ecc.) se il pericolo era facilmente visibile. Il che, detto in altre parole, significa: non camminare con la testa tra le nuvole o, se cadi, non venire poi a piangere.

Alcune recenti pronunce della giurisprudenza confermano l’indirizzo ormai ripetutamente affermato dalla Cassazione. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Strade: obblighi della pubblica amministrazione

A norma del Codice della strada [1], l’ente proprietario del suolo deve garantire la sicurezza, la manutenzione e la pulizia delle strade. Dall’altro lato, il Codice civile stabilisce che ciascuno è responsabile dei danni procurati dalle cose che ha in custodia (quindi anche il suolo pubblico), salvo che provi che il fatto è avvenuto per «caso fortuito».

Il caso fortuito che esonera il Comune dalla responsabilità per la caduta accidentale del passante in luogo pubblico, è l’imprudenza del passante stesso. Non si può ammettere un risarcimento per danni imputabili a colpe altrui. Bisogna quindi stabilire quando si configura tale imprudenza. Il che significa che, per delimitare la colpa della pubblica amministrazione, bisogna prima individuare i confini dei doveri di diligenza del cittadino. Laddove questi siano stati osservati, tutto il resto ricade nella responsabilità dell’ente titolare della strada.

Verifica della proprietà

Naturalmente, prima di intentare una causa all’amministrazione bisogna verificare la titolarità del suolo. Può succedere, infatti, che uno spiazzo o un parcheggio, solo perché aperti al pubblico, appaiano di proprietà pubblica mentre invece sono privati. Solo la conservatoria dei registri immobiliari e il catasto ci dirà la verità. Ad ogni modo, in alcuni casi, la giurisprudenza ha affermato la responsabilità del Comune per il marciapiede di proprietà condominiale se, su di esso, c’è una servitù di uso pubblico: ossia, in buona sostanza, se i pedoni vi camminano liberamente. Leggi Caduta sul marciapiedi: il condominio è responsabile? Ed infatti la Cassazione ha più volte detto che gli obblighi di manutenzione dell’ente pubblico, proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l’esistenza di pericoli occulti, si estendono anche ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al passaggio dei pedoni.

Quando il Comune è responsabile 

Il primo dovere del passante è quello di adeguare la propria andatura al luogo ove si trova. Usare un marciapiede come pista ciclabile o come pista per gli skate-board è certamente illegittimo e non consentito dal Codice della strada; dunque, eventuali cadute non possono essere risarcite. Si può camminare a passo svelto, di certo, e anche correre se serve per raggiungere il pullman che sta passando o per raggiungere a piedi un importante appuntamento. Tuttavia, la prudenza deve aumentare tanto più veloce si procede. 

Non si può camminare con la testa per aria, messaggiare col cellulare o leggere un libro mentre si cammina. Ce lo insegnavano i filosofi dell’antica Grecia: il pensatore che guarda troppo le stelle rischia di cadere nel pozzo. La famosa metafora di Talete può essere adeguata alle strade dei nostri Comuni. Non si può rivendicare un risarcimento se si è distratti.

Da qui deriva un terzo principio: tanto più la buca è grande, tanto meno c’è possibilità di chiedere il risarcimento. E del resto, se è vero che si tratta di una grossa crepa, è anche vero che di questa ci si poteva facilmente accorgere e che l’eventuale caduta è stata dovuta alla disattenzione del passante. Non vale, quindi, ed anzi è controproducente, sostenere – al fine di ingigantire la responsabilità dell’amministrazione – che la buca in cui si è finiti con tutto il piede era di dimensioni ciclopiche: proprio le sue dimensioni riducono le chance di vittoria.

Del resto la giurisprudenza sostiene che, per farsi risarcire, bisogna dimostrare che l’ostacolo era una “insidia”, ossia un fattore non visibile e imprevedibile (una sottile crepa, un gradino che, seppur apparentemente normale, era in realtà “scollato”, un tombino coperto dal fogliame, ecc.).

Quarto principio: conta la luminosità della zona. Anche una buca grande, in una zona poco illuminata di notte, può costituire una insidia stradale. A questo punto starà al giudice verificare le condizioni di tempo in cui si è verificato l’incidente e accertarsi che il danno si sia prodotto di notte o comunque in assenza della luce solare.

Altro, ma non meno importante, aspetto: ciò che è noto non può essere pericoloso. Significa – sempre secondo la Cassazione – che chi cade in una buca in un luogo da questi sempre frequentato (ad esempio la strada antistante casa o il luogo di lavoro) è consapevole dell’esistenza del pericolo e, pertanto, è tenuto a prestare maggiore attenzione. Con la conseguenza che, se cade, è perché si è distratto, ha dimenticato cioè l’insidia. Nessun risarcimento allora gli è dovuto.

Se tutto ciò non ti è ancora bastato, a restringere le maglie della responsabilità della pubblica amministrazione c’è un ultimo principio: chi sceglie di percorrere una strada in vistoso stato di dissesto lo fa a proprio rischio e pericolo. Tanto più è evidente che la via è pericolosa, tanto maggiore deve essere il grado di accortezza del passante. Che, se cade, non può che prendersela con se stesso per non aver scelto un’altra direzione.

Insidie stradali: quanto tempo per la manutenzione?

Non è finita qui. Oltre all’imprudenza del passante, il famoso «caso fortuito» che esonera il Comune dal risarcimento del danno per la caduta accidentale in luogo pubblico sono i “tempi tecnici” necessari alla manutenzione o alla segnalazione del pericolo ai pedoni. Se c’è una macchia d’olio o si forma una lastra di ghiaccio, non c’è dubbio che l’amministrazione debba assicurare il suolo ai passanti; ma deve avere anche la materiale possibilità di farlo. Quindi non può risarcire i danni prodottisi nell’immediatezza. Se un camion perde del materiale liquido scivoloso e l’auto che camminava subito dopo di lui vi scivola, non si può imputare la responsabilità al Comune che non ha provveduto a mettere in sicurezza la strada. Si tratta di un esempio iperbolico, ma che rende l’idea. Ci vuole tempo, specie nelle grandi città, per risolvere i problemi dell’asfalto. E questo tempo va riconosciuto anche alla più efficiente delle amministrazioni per ordinare a una squadra di operai di accorrere sul posto e mettere recinzioni o riparare la buca.

Non ha, in definitiva, alcuna colpa il Comune per tutti gli incidenti avvenuti nell’immediatezza del verificarsi dell’insidia tanto da non dare il tempo sufficiente all’amministrazione di provvedere alla riparazione o alla segnalazione del pericolo (si pensi a una buca appena procurata dalla copiosa pioggia notturna ove sia caduto un automobilista alle prime ore dell’alba o alla ghiaia appena caduta da un tir).

Che chance di vittoria nella causa?

Alla luce di quanto appena detto non possiamo non mettere in guardia il lettore dall’avviare cause temerarie, che potrebbero solo costargli soldi senza ricavarne nulla. Si tenga poi conto di un fatto molto importante, che attiene ai principi del processo civile: l’onere della prova. Spetta al danneggiato dimostrare non solo la presenza dell’insidia e l’avvenuta caduta, ma anche che detta caduta è avvenuta a causa dell’insidia e non di altre ragioni (uno spintone da parte di un passante, i lacci della scarpa sciolti, ecc.). Questo significa che ci deve essere un testimone presente che possa affermare, davanti al giudice, di aver visto il danneggiato cadere sulla buca e che, proprio a causa di questa, si è fatto male. Chi cade, per così dire, in “solitaria” ha pochissime chance di vittoria.


note

[1] Art. 14 cod. strada

[2] Art. 2051 cod. civ.

Autore immagine: buca con soldi di Profit_Image


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