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L’invalidità del testamento

25 Marzo 2019 | Autore:
L’invalidità del testamento

Nullità e annullabilità del testamento: varie ipotesi, differenze ed effetti.

Per fare testamento devi necessariamente recarti da un notaio o puoi scriverlo da solo? Quanti tipi di testamento esistono? Qual è la differenza tra nullità ed annullabilità del testamento? Non a tutti fa piacere parlare di testamento poiché è un argomento indissolubilmente legato a quello della morte e ciò può spaventare. Tuttavia in moltissimi casi è necessario farlo quando si pone il problema di decidere del proprio patrimonio, a chi destinarlo e come, una volta che non si sarà più in vita. L’importanza del testamento quindi, è indiscutibile così come è indiscutibile quella della sua validità. E’ opportuno pertanto, conoscere in quali ipotesi si potrebbe determinare l’invalidità del testamento. Ciò consente di evitare che un domani, tra gli eredi, si scatenino guerre basate sulla presenza, vero o presunta, di un vizio più o meno grave che ne abbia causato la nullità o l’annullabilità.  In generale, il testamento è un atto a causa di morte, con il quale un soggetto dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse [1]. E’ revocabile fino all’ultimo istante di vita, unipersonale, in quanto è posto in essere da un unico soggetto, di natura formale, poiché è necessario rispettare alcuni requisiti di forma, affinché sia valido.

Tipi di testamento

Esistono diversi tipi di testamento:

  • il testamento olografo, che è quello che viene redatto, datato e sottoscritto dal testatore;
  • il testamento pubblico, che è quello redatto dal notaio a cui il testatore ha comunicato le sue ultime volontà;
  • il testamento segreto, che è quello scritto e firmato dal testatore oppure scritto da un terzo o addirittura con mezzi meccanici ma sottoscritto dal testatore su ogni mezzo foglio. Successivamente alla redazione, il testatore lo deve consegnare a un notaio alla presenza di due testimoni, già sigillato o da sigillare immediatamente dal notaio stesso; l’atto pertanto, rimane segreto perché nessuno può leggerlo.

Per quanto riguarda l’invalidità del testamento, c’è da dire che il nostro legislatore non ne ha dettato una disciplina precisa, limitandosi a prevederne i singoli casi. Pertanto, si applicano le norme sui contratti, in quanto compatibili; da ciò consegue che anche in materia testamentaria, l’invalidità può essere di due tipi: nullità ed annullabilità.

Nullità del testamento

La nullità presuppone un’anomalia, cioè un “difetto” del testamento, di maggiore gravità rispetto all’annullabilità.

Le nullità testamentarie si distinguono in formali e sostanziali.

Le prime sono espressamente previste dalla legge e possono riguardare le varie forme di testamento a seconda se si è in presenza di un testamento olografo, pubblico o segreto; le seconde invece, si hanno quando il testamento è contrario a norme imperative, cioè obbligatorie, salvo che la legge disponga diversamente.

Vediamo questi due tipi di nullità più da vicino.

Nullità formali

La legge stabilisce che il testamento è da considerare interamente nullo perché affetto da una nullità formale nel caso di [2]:

  • testamento pubblico, quando manca la redazione per iscritto da parte del notaio o la firma del notaio o del testatore;
  • testamento segreto, per le medesime ragioni per cui è nullo quello pubblico.Per il testamento segreto, a differenza degli altri testamenti, il legislatore ha disposto di un’ipotesi di conversione in testamento olografo qualora difetti di qualche elemento ma contenga i requisiti del testamento olografo;
  • testamento olografo, quando manca la firma o l’autografia del testatore, cioè non è stato scritto di suo pugno.

Esempio: un testamento come quello sotto riportato è nullo in quanto manca del tutto la firma del testatore.
“Io sottoscritto Giuseppe Bianchi nel pieno possesso delle mie facoltà dispongo che alla mia morte la casa in cui abito venga venduta ed il ricavato sia destinato alle opere di beneficenza della chiesa Cristo Re, di via Roma, in Napoli.
Napoli, 10 Maggio 2017”

Così come è nullo quello sotto riportato poiché non è stato scritto di pugno dal testatore ma solo sottoscritto.
“Io sottoscritto Giuseppe Bianchi nel pieno possesso delle mie facoltà dispongo che alla mia morte la casa in cui abito venga venduta ed il ricavato sia destinato alle opere di beneficenza della chiesa Cristo Re, di via Roma, in Napoli.
Napoli, 10 Maggio 2017
Giuseppe Bianchi

Nullità sostanziali

Le nullità sostanziali sono previste dal codice civile senza un ordine preciso. A scopo puramente esemplificativo, rientrano tra le nullità sostanziali del testamento:

  •  i patti successori [3], che sono quegli atti unilaterali che hanno ad oggetto la successione di una persona non ancora defunta. Ad esempio Tizio sottoscrive un contratto con Caio con il quale vende a quest’ultimo l’eredità della propria madre ancora in vita; oppure Sempronio conclude un contratto con Mevio con il quale si accordano che questi sarà il proprio erede od ancora Tizio sottoscrive un atto con il quale rinuncia ai diritti che gli potrebbero derivare dalla successione del padre, che è ancora in vita;
  • il testamento congiuntivo [4], che è quello redatto da due soggetti in un unico atto con disposizioni a favore di un terzo (ad esempio Tizio e Caio sottoscrivono un unico testamento in cui entrambi nominano quale proprio erede Mevio) o quello reciproco, con il quale due soggetti sottoscrivono un unico atto contenente disposizioni testamentarie a favore l’uno dell’altro e viceversa (ad esempio due coniugi redigono un unico testamento in cui il marito nomina la moglie quale suo erede e viceversa);
  • il testamento a favore di persone incapaci a ricevere [5]. Rientrano in questa categoria:
    • le persone che sono legate al testatore da particolari rapporti. Si pensi al tutore che nei cui confronti non sono valide le disposizioni testamentarie fatte a suo favore dalla persona sottoposta a tutela, ad eccezione delle ipotesi in cui il tutore sia un ascendente (uno dei due genitori), un discendente (un figlio, un nipote), un fratello, una sorella o il coniuge del testatore;
    • il notaio o altro ufficiale, per esempio il capitano di una nave o di un aeromobile, che ha ricevuto il testamento pubblico;
    • i testimoni che sono stati presenti nel caso di un testamento pubblico;
  • la disposizione rimessa all’arbitrio del terzo, che è quella con la quale si fa dipendere l’indicazione dell’erede ovvero la determinazione della quota di eredità, da un terzo, salvo le eccezioni ammesse dalla legge [6]. Ad esempio Caio fa testamento disponendo che alla sua morte Tizio dovrà indicare il soggetto al quale, in qualità di erede, spetterà la propria villa al mare;
  • la disposizione determinata da un motivo illecito risultante dal testamento, se questo è stato l’unico e determinante motivo che ha indotto il testatore a fare testamento [7]. E’ questo il caso della disposizione testamentaria la quale prevede che l’erede designato potrà ereditare a condizione che si sposi. Se questo è l’unico e determinante motivo che ha portato il testatore a scrivere, questa disposizione sarà nulla;
  • la disposizione a favore di persona incerta [8], quando è impossibile determinare la persona destinataria della disposizione stessa (ad esempio Tizio nel testamento ha disposto che parte dei suoi beni vadano all’amico Paolo di Milano, laddove ha tre amici di Milano il cui nome di battesimo è Paolo).

Effetti della nullità

La nullità delle singole disposizioni testamentarie non determina la nullità dell’intero atto, se risulta che il testatore lo avrebbe ugualmente concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità [9].

Se invece, il testamento è interamente nullo, non potrà produrre alcun effetto.

La nullità totale o quella delle singole disposizioni testamentarie può essere contestata da chiunque vi abbia interesse e la relativa azione è imprescrittibile. Pertanto, la causa davanti all’autorità giudiziaria potrà essere avviata senza alcun limite di tempo sia quando si contesti la nullità totale del testamento sia quando si contesti quella parziale (cioè delle singole disposizioni).

Annullabilità del testamento

L’annullabilità si ha quando il testamento o le singole disposizioni presentano un “difetto” meno grave rispetto alla nullità e pertanto, si applica una sanzione minore: infatti, il testamento annullabile produce tutti gli effetti ma essi possono venire meno con l’azione di annullamento.

L’intero testamento è annullabile quando:

  • la persona che lo ha redatto è un minore d’età o si trovava in una situazione di incapacità naturale, si pensi ad un soggetto che nel momento in cui fa testamento è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, o ancora si trova in una situazione di interdizione giudiziale, come il caso della persona che è stata dichiarata dal Tribunale incapace di intendere e di volere perché inferma di mente [11];
  • contiene dei vizi di forma diversi da quelli che producono la nullità: ad esempio il testamento olografo è annullabile quando sia mancante della data; Esempio: il testamento sotto riportato è annullabile perché non è datato: “Io sottoscritto Giuseppe Bianchi nel pieno possesso delle mie facoltà dispongo che alla mia morte la casa in cui abito venga venduta ed il ricavato sia destinato alle opere di beneficenza della chiesa Cristo Re, di via Roma, in Napoli.

Giuseppe Bianchi

Invece, le singole disposizioni testamentarie sono annullabili se dovute a errore, violenza o dolo [12].

Esempio: Caio lascia scritto nel proprio testamento che un antico gioiello di famiglia vada a Tizio, perché erroneamente crede che questi sia un suo lontano cugino; oppure viene costretto a disporre in tal modo perché obbligato con la forza fisica; ancora dispone che un’ingente somma di denaro venga devoluta ad un’associazione di beneficenza, inesistente, perché raggirato con menzogne dal fantomatico presidente dell’associazione in questione.

Pertanto, una disposizione testamentaria è annullabile quando il testatore è caduto o è stato indotto in errore o quando un soggetto ha esercitato violenza fisica o psicologica sul testatore oppure lo ha raggirato con menzogne o con false manifestazioni di affetto al fine di convincerlo a beneficiare sé o altri od ancora ne ha suggestionato la volontà tramite una falsa rappresentazione della realtà.

L’annullamento del testamento o delle singole disposizioni può essere chiesto da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di cinque anni dalla data in cui il testamento o la singola disposizione ha avuto esecuzione.

Nel caso di annullamento per effetto di errore, dolo o violenza, il termine dei cinque anni inizia a decorrere dalla data della scoperta del fatto che ha dato origine al vizio (errore, violenza o dolo).


note

[1] Art. 587 cod. civ.

[2] Artt. 606 co. 1cod. civ.

[3] Art. 458 cod. civ.

[4] Art. 589 cod. civ.

[5] Art. 596 e 595 cod. civ.

[6] Art. 631 co. 1 cod. civ.

[7] Art. 626 c.c.

[8] Art. 628 cod. civ.

[9] Art. 1419 cod. civ.

[10] Art. 590 cod. civ.

[11] Art. 591 cod. civ.

[12] Art. 624 cod. civ.

Autore immagine: testamento di SteveWoods


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