Vediamo quali sono tutti i tipi di garanzie che esistono: reali, personali, atipiche, statali e consortili.
In questo articolo, parleremo di quali sono tutte le varie tipologie di garanzie esistenti che si hanno a disposizione per risultare affidabili (per i singoli cittadini) e per ottenere un buon indice di rating (soprattutto per le aziende), ma anche per richiedere e ottenere un prestito o un finanziamento (o un mutuo stesso) dalle banche quanto da altri enti finanziatori, da privati quanto da società stesse. Per entrambi, l’obiettivo è quello di risultare solvibili, cioè di dimostrare di avere la capacità di restituire il prestito interamente (oltre che di non avere debiti o di non essere a rischio fallimento o altro). Questo è un elemento essenziale affinché il finanziamento venga erogato senza problemi. Prima di elargire somme di denaro che a volte possono essere anche elevate e molto consistenti, un ente e una struttura hanno il diritto di richiedere delle garanzie (un esempio su tutti può essere un’ipoteca ad esempio). Tuttavia, queste ultime possono variare ed essere di diversa tipologia. Nel seguente articolo andremo proprio a vedere quali sono tutte le garanzie finanziarie esistenti e disponibili. In sintesi già possiamo dire e anticipare che ne esistono quattro macro-categorie o gruppi: quella delle garanzie finanziarie reali, quella delle garanzie finanziarie personali, quella delle garanzie finanziarie atipiche; quella delle garanzie finanziarie statali e consortili. Queste ultime, a loro volta, si suddividono in altre sottospecie al loro interno. Dunque la tipizzazione aumenta e si differenzia ancora. E’ quanto mai importante al fine di scegliere quale sia la garanzia finanziaria migliore da dare e da richiedere a seconda dello scopo a cui serve. Non dimenticare che può esserci anche il caso, tanto per portare un esempio, in cui si debba presentare un piano d’impresa per un progetto innovativo, un’idea progettuale (o business idea) all’interno di un cosiddetto business plan, che deve prevedere schede anche di tipo economico-finanziario in cui si dimostri di essere perfettamente consapevoli di quali sono i costi e ricavi da affrontare e di essere poi in grado di affrontare tutte le spese necessarie e di rientrare in pareggio almeno con i conti, ipotizzando già a priori i tipi di garanzie cui ricorrere e quali garanzie finanziarie dare e offrire. Non è una decisione da poco da stabilire con leggerezza, perché può incidere molto e impattare (positivamente o negativamente) in maniera forte sull’esito finale dell’approvazione o meno sia del progetto che dell’erogazione del finanziamento conseguente legato a tale piano d’impresa.
Indice
- 1 Le garanzie finanziarie reali
- 2 Il privilegio nelle garanzie reali
- 3 L’ipoteca nelle garanzie reali
- 4 Il pegno nelle garanzie reali
- 5 Garanzie personali: la fidejussione e l’avallo
- 6 Garanzie atipiche: lettere di patronage e covenants
- 7 Garanzie atipiche: cessione del credito e mandato all’incasso
- 8 Garanzie statali e consortili: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (pmi)
- 9 Il meccanismo di finanziamento
- 10 Garanzie statali e consortili: cosa sono e come agiscono i confidi?
Le garanzie finanziarie reali
Abbiamo detto che un tipo di garanzie finanziarie sono quelle reali. Innanzitutto c’è da premettere che, come già pre-anticipato, all’interno di tale categoria vi sono altre tipologie e piccoli sottoinsiemi per così dire. Infatti all’interno delle garanzie finanziarie reali sono compresi e inclusi anche misure come quella del cosiddetto privilegio; di quello che viene definito pegno; e ancora quelle che sono le forme più comuni, ovvero quelle delle ipoteche.
Adesso, andremo a vedere in cosa consistono nello specifico ciascuna di esse, in cui si suddivide la sezione e il gruppo delle garanzie finanziarie reali. Innanzitutto premettiamo che le garanzie tutte sono un’opportunità, un mezzo di facilitazione per l’accesso al credito (in supporto, dunque, alla domanda di finanziamento presentata); non sono un automatismo né tanto meno avvengono solo su richiesta, ma possono essere date arbitrariamente e spontaneamente dal richiedente, al fine di risultare maggiormente affidabile, anche laddove non necessarie. Anche se, verosimilmente, questa sarà una scelta che verrà compiuta solo in un secondo momento e dovrà essere una decisione ponderata bene se sia opportuna e pertinente o meno.
Sebbene non siano propedeutiche all’approvazione o meno di un’eventuale operazione finanziaria, le garanzie possono aiutare o meno in quanto comunque impattano sul cosiddetto rischio finanziario per le banche e pertanto sono fonte di maggiore sicurezza per gli enti finanziatori.
Ad esempio, infatti, mettere ad ipoteca un bene immobile di alto valore non basterà ad ottenere un parere positivo dalla banca sul finanziamento se quest’ultima valuterà negativamente invece la capacità di rimborso dell’impresa.
A tal proposito potrebbe persino risultare meglio delucidare più approfonditamente il fine del progetto e, soprattutto, le motivazioni che hanno spinto ad intraprendere tale percorso e dunque a richiedere il finanziamento: pertanto puntare in primis a chiarire il perché la banca dovrebbe erogare credito per tale progetto, insomma perché ed a che cosa serve tale credito.
Il privilegio nelle garanzie reali
Incominciamo ora a parlare delle garanzie reali, partendo dal privilegio. Come dice il nome, il privilegio indica una condizione di vantaggio: sì, ma rispetto a chi ed a che cosa? Per chi nei confronti di chi? Andiamo a rispondere a tali semplici domande. Il privilegio è della banca, da parte della banca finanziatrice nei confronti dell’azienda o impresa che le ha richiesto il prestito e a cui ha elargito credito. Cosa vuol dire? Questo si ricollega sempre all’ambito dell’affidabilità e della solvibilità del finanziamento, cioè della capacità di restituzione del denaro ottenuto da parte di chi l’ha avuto, nei confronti della banca. Infatti, tramite il privilegio quest’ultima si assicura che in caso di sopraggiunta insolvenza (per un eventuale fallimento, bancarotta o altro, come altri debiti) la restituzione della sua quota avrà prerogativa e via prioritaria rispetto a tutte le altre cifre eventualmente da restituire.
Il suo sarà un cosiddetto credito prioritario che potrà venire soddisfatto in due modi; infatti il credito prioritario può essere tanto generale quanto oppure speciale. Se, come noto, in caso di insolvenza, la banca si può rivalere su proprietà del richiedente, con il credito prioritario generale tale facoltà si ripercuoterà su tutti i beni mobili posseduti; nel caso del credito prioritario speciale, invece, tale potere sarà esteso solo parzialmente e riguarderà alcuni beni mobili e immobili, specifici e precisati a priori.
In sintesi: con il privilegio l’insolvenza potrà essere soddisfatta con preferenza rispetto ad altre, cioè per prima, ma soprattutto per intero.
L’ipoteca nelle garanzie reali
Veniamo ora alla misura dell’ipoteca. Questa, come noto, attiene ai casi in cui si richieda un mutuo anche abbastanza consistente in genere. Infatti, tramite essa, la banca può rientrare – in caso di insolvenza – del denaro prestato e saldare (nel senso di estinguere) così il debito che il richiedente ha nei suoi confronti. L’ipoteca viene messa su un immobile del cosiddetto debitore, che – in caso di mancata restituzione del credito – la banca potrà mettere all’asta per rientrare della cifra. Di solito il prestito di denaro ammonta a circa l’80% del valore dell’immobile.
Tuttavia è bene precisare che l’ipoteca non viene messa solo sull’immobile, ma può ‘gravare’ anche su beni mobili purchè registrati (iscritti cioè negli appositi registri immobiliari appunto) e sui cosiddetti diritti reali di godimento (come quello di usufrutto ad esempio, ma anche di abitazione e quindi sulla casa del debitore). Inoltre non riguarda solo beni, mobili o immobili, del debitore, ma anche del cosiddetto terzo debitore di ipoteca, cioè una persona terza.
Infine, un’ultima peculiarità che concerne l’ipoteca è la sua scadenza per così dire: essa dura, rimane valida cioè, fino al completo estinguimento del debito, cioè alla totale restituzione del credito ricevuto; anche se si inizia a pagare (ad esempio le rate di un mutuo) e quindi ad essere solvibili, cioè a dare indietro il denaro del finanziamento ottenuto, ciò non basta a togliere l’incombere dell’ipoteca sul bene mobile o immobile messo a garanzia (reale appunto).
Il pegno nelle garanzie reali
Una misura simile all’ipoteca è quella del cosiddetto pegno. La differenza principale è che, se l’ipoteca poteva avvenire tanto su beni immobili che mobili ed anzi principalmente sui primi, il pegno grava invece principalmente su beni mobili (che quindi non devono essere iscritti ad alcun registro pubblico) e può riguardare quindi: tanto denaro quanto crediti e titoli di vario genere. Come avevamo già fatto notare nel caso del privilegio, anche nel caso del pegno il nome già indica le caratteristiche di tale tipo di garanzia reale: infatti è una sorta di pagamento del debito in maniera indiretta.
In che senso? Nel senso che è una cessione della proprietà di questi beni mobili, che passa dal debitore alla banca stessa; in caso il richiedente il credito rimanga insolvente, l’ente creditore può rivendere il bene e il ricavato spetterà interamente alla banca stessa. Quindi è una sorta di spossessamento potremmo definire, attraverso cui la banca appunto si garantisce di rientrare comunque del credito erogato. Ma, proprio come nel caso del credito prioritario che poteva essere generale o speciale, anche in questo caso il pegno può essere o bancario oppure codicistico.
Nel senso che il cosiddetto ‘passaggio di proprietà’ del bene nelle mani della banca deve essere fatto rigorosamente in forma scritta e in modo ufficiale, verbalizzato diciamo: e questo è il cosiddetto pegno bancario appunto. Invece, esiste anche un’altra forma di accordo che può essere solamente a voce, verbale, informale, attraverso cui si consegna e concede il possesso a un’altra persona a garanzia ed è quello codicistico appunto.
Garanzie personali: la fidejussione e l’avallo
Oltre alle garanzie reali esistono anche quelle che vengono definite garanzie personali. Vediamo quali sono le componenti incluse all’interno di tale dicitura e tipologia. Le garanzie personali si suddividono nella fidejussione e nel cosiddetto avallo cambiario. La fidejussione è un impegno (personale, che viene preso in prima persona, esponendosi in prima linea e dunque mettendoci la faccia, per così dire) che si assolve verso la banca, il cosiddetto fideiussore, su cui la banca può rivalersi in caso di insolvenza e di mancanza di saldo del debito da parte del creditore. Il fideiussore può essere anche una terza persona rispetto al creditore, che garantisce appunto per lui.
Un’altra misura che può subentrare, quando è una terza persona a fare da garante, è quella dell’avallo cambiario, che rientra sempre appunto nelle garanzie reali. Esso subentra particolarmente nelle circostanze in cui il debitore si era indebitato attraverso una cambiale o facendone più di una, ad esempio nel caso di operazioni bancarie quali lo sconto di accettazioni bancarie stesse.
Garanzie atipiche: lettere di patronage e covenants
Il terzo tipo di garanzie finanziarie esistenti sono le garanzie cosiddette atipiche. La banca può decidere di optare per richiedere tale tipo di garanzie piuttosto che le altre, proprio a seconda del tipo di impresa e/o azienda che si trova di fronte, più che della tipologia di progetto od operazione da finanziarie. Le garanzie atipiche comprendono ben quattro altre specie di garanzie: le lettere di patronage, la cessione del credito, le covenants e il mandato all’incasso cosiddetto. Vediamole più da vicino ed andiamole a conoscere meglio.
Le lettere di patronage possono essere anche definite lettere di gradimento. In cosa consistono? Innanzitutto vengono messe in pratica all’interno di un gruppo e possono sostituire una fidejussione vera e propria. Infatti, solitamente, un individuo garantisce e fa da garante per il futuro debitore attraverso delle dichiarazioni positive di affidabilità, proprio sotto forma di lettera. Di solito tali lettere di patronage provengono da una società capogruppo o da una società controllante.
Infine, un’altra tipologia di garanzia atipica è quella delle cosiddette covenants. Senza lasciarsi spaventare dal nome, è quella con cui si pongono più condizioni per le aziende; spesso non viene considerata neppure una garanzia vera e propria tradizionale a tutti gli effetti, ma è la forma attraverso cui la banca tenta di ridurre il più possibile il fattore di rischio di credito nell’erogazione del finanziamento.
La misura delle covenants può mutare e consiste prettamente in una serie di condizioni richieste dalla banca al richiedente il credito, che le deve mantenere per tutta la durata del finanziamento. Tuttavia, la banca può rinegoziare tali condizioni fino a renderle persino meno vantaggiose e più rigide. Se non vengono rispettate e quindi non si assecondano e soddisfanno tali condizioni, la banca è autorizzata addirittura a ritirare (e sospendere) il finanziamento.
Garanzie atipiche: cessione del credito e mandato all’incasso
La cosiddetta cessione del credito, invece, avviene particolarmente nelle operazioni di anticipazione su fatture. Attraverso tale forma il richiedente si accorda con la banca ed in tal modo è una sorta di autorizzazione al trasferimento del suo denaro; infatti si richiede del credito che ci si impegna a restituire, ma, se non si riuscisse a rimborsare tutta la cifra ottenuta, la banca potrà rientrare del denaro automaticamente e di diritto dal credito del debitore, della stessa entità del finanziamento erogato. Dunque il debitore cede il suo credito (esigibile verso terzi).
Una forma simile alla cessione del credito, sempre una forma di garanzia atipica, è quella del mandato all’incasso, che risulta più facilmente intuibile. Infatti con tale misura la banca è autorizzata a riscuotere o incassare il credito, dunque un accordo che le due parti siglano con cui viene dato alla banca mandato che risulta persino irrevocabile. Tramite tale riscossione, così, il debitore salderà il debito con la banc,a che verrà estinto, o almeno servirà a diminuirlo.
Allora a questo punto viene naturale chiedersi: quale differenza c’è tra la cessione del credito e il mandato all’incasso? La differenza è sostanziale, non da poco, in quanto – nel caso della cessione del credito – il titolare dei crediti diventerà la banca stessa; mentre, al contrario, nel caso del mandato all’incasso, il titolare dei crediti in questione resta il debitore.
Garanzie statali e consortili: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (pmi)
Tra le garanzie finanziarie direttamente rivolte alle piccole e medie imprese (pmi) vi sono poi le cosiddette garanzie statali e consortili, che si suddividono principalmente in Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (pmi) e nei confidi. Dunque è quanto mai importante evidenziare che si tratta di garanzie statali e non bancarie, quindi di garanzie pubbliche.
Misure come quelle del Fondo per le pmi o altre garanzie statali si possono unire a quelle reali quando si chiedono finanziamenti a banche o altri enti quali società di leasing o altri intermediari finanziari (del resto anche finanziamenti di tipo diverso possono sommarsi perché a copertura parziale e non totale di un’operazione o idea progettuale). Una precisazione non da poco, perché dà altri strumenti di sviluppo alle imprese in particolare.
Tra questi mezzi a loro disposizione c’è anche un’ulteriore possibilità: il richiedente può domandare alla banca di fare le opportune verifiche, al fine di fare da garante per l’operazione finanziaria, attraverso il cosiddetto Medio credito centrale, il gestore del fondo, che si pone perfettamente in linea con quanto appena detto. Non solo, ma è assolutamente da puntualizzare che si tratta di una garanzia a rischio zero per la banca; infatti quest’ultima sarà completamente tutelata e garantita appunto, poiché – in caso di insolvenza (da parte dell’azienda che non riesca a restituire il finanziamento ricevuto) – rientrerà del credito e del debito dell’azienda richiedente proprio dall’erogazione del denaro con il suo risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino al suo esaurimento.
Sarà direttamente lo Stato a ‘pagare il conto’ per l’impresa debitrice. Infine, non c’è solo questo contrasto alla morosità con la solvibilità statale, ma tale misura permette anche alla banca di non dover prevedere accantonamenti di capitale.
Tuttavia è importante puntualizzare che il Fondo d Garanzia non interviene direttamente sul rapporto e l’interazione tra la banca e l’impresa stessa.
Che cosa vuol dire questo? Che i tassi di interesse, eventuali condizioni di rimborso o altre garanzie richieste e pretese per un finanziamento non soddisfatto dalla copertura tramite il Fondo di garanzia per le pmi, derivano da un accordo interno tra banca e aziende, dove non c’entra nulla il Fondo di garanzia appunto. Tanto che, viceversa, sull’entità coperta dal Fondo non possono essere richiesti ed ottenuti altri tipi di garanzie quali quelle reali, assicurative o bancarie appunto, che – in caso – dovranno essere aggiuntive e ulteriori.
Il Fondo di garanzia può garantire fino a un fondo di importo pari a due milioni e mezzo di euro e la garanzia deve essere pari all’80% (al massimo) del finanziamento complessivo dell’operazione finanziaria di credito.
Il meccanismo di finanziamento
Come arriva l’impresa ad avere un finanziamento dalla banca tramite il Fondo di Garanzia, con la relativa richiesta al Medio credito centrale? Per rispondere a questa domanda vediamo tutti i passaggi che descrivono questo iter e il meccanismo di finanziamento alle piccole e medie imprese.
Per cominciare, avremo l’impresa che richiede il finanziamento alla banca. Quest’ultima valuterà l’ipotesi di ricorrere alla misura dell’accesso al Fondo di garanzia e alla sua di garanzia per tutelare e ridurre il rischio di credito appunto.
A questo punto verrà fatta, a sua volta verosimilmente dalla banca medesima, una seconda richiesta: quella proprio al Medio credito centrale, che è quello direttamente collegato appunto al Fondo di garanzia.
Ma tutto ciò non basta. Infatti solamente un esito positivo, con una risposta favorevole sia della banca che del Medio credito centrale, permetterà all’impresa di ottenere il credito richiesto.
Dunque l’azienda dovrà attendere prima di tutto i due pareri di disponibilità al finanziamento, ma ciò non potrà avvenire prima che i due enti finanziatori abbiano completato le loro relative istruttorie di verifiche e controlli necessari, iter indispensabili al fine di garantirsi a loro volta.
Garanzie statali e consortili: cosa sono e come agiscono i confidi?
A questo punto entrano in gioco anche i cosiddetti Confidi (o Consorzi di garanzia collettiva dei fidi). Infatti la garanzia del Fondo può essere diretta, quindi concessa direttamente alla banca che dà il credito in prestito o ai Confidi stessi appunto, quindi in cogaranzia o controgaranzia, come si suole dire in gergo tecnico. A questo punto è giusto chiedersi: ma cosa sono in concreto i Confidi?
Si tratta di un soggetto cui l’impresa si può rivolgere per venire finanziata se non è in grado di ricevere ed avere garanzie statali.
La cosiddetta garanzia consortile che ne scaturisce è basata e agisce in base a quello che viene denominato ed è meglio noto come principio della mutualità. In questo modo viene favorito l’accesso al credito alle piccole e medie imprese (pmi) associate però, ma c’è da dire che la peculiarità è che tale garanzia consortile, cioè rilasciata dai Confidi, può essere condivisa con altri Confidi o con altri enti quali appunto proprio il Fondo di garanzia suddetto in co-garanzia, nella forma appunto che dicevamo prima.
I fondi verranno raccolti pertanto dalle pmi associate e possono essere volti a coprire il rilascio della garanzia per i fondi finanziati alle imprese dalle banche, ma fondi che possono essere destinati anche a singoli associati. Ovviamente, l’ammontare di tali fondi, come visto prima nel caso del Fondo di garanzia, non può essere maggiore di una percentuale dell’80% del valore del credito finanziato.
Insomma, la logica è quella dell’unione fa la forza in cui tutti devono contribuire con ciò che è nelle loro possibilità. Soprattutto, esistono misure diverse, ma simili, per ottemperare a ogni esigenza e ogni caso specifico nel miglior modo possibile: questa l’offerta di tutti i tipi di garanzie appena viste.
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Autore immagine: garanzie finanziarie di rangizzz