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Modifica delle condizioni di separazione

28 Marzo 2019 | Autore:
Modifica delle condizioni di separazione

In che modo si possono modificare le condizioni stabilite nella separazione personale dei coniugi? Come funziona la negoziazione assistita?

Quando ci si rende conto che il proprio partner non ci supporta ma ci sopporta, allora è il caso di porre fine alla relazione. Non è mai semplice, ma iniziare una «Guerra dei Roses» non conviene a nessuno: meglio per tutti separarsi e prendere ognuno la propria strada. Il fatto è che non è sempre così semplice, soprattutto quando si è sposati e si hanno dei figli. Ad ogni modo, la legge consente alle coppie coniugate di separarsi e poi di divorziare quando i presupposti per la convivenza non ci siano più. Una volta separati, i coniugi possono lasciarsi; una volta divorziati, saranno liberi di risposarsi. Per precisa volontà del legislatore, le condizioni di separazione sono sempre modificabili: in altre parole, se il marito vuole modificare l’importo dell’assegno di mantenimento oppure ottenere un affido dei figli diverso da quello stabilito dalla sentenza di separazione (oppure dall’accordo raggiunto in quella sede), potrà sempre farlo. Si tratta della modifica delle condizioni di separazione, sempre possibile quando le circostanze inizialmente prese in considerazione dal giudice o dalle parti siano mutate. Se l’argomento ti interessa, ti invito a proseguire nella lettura: vedremo insieme, in modo semplice e chiaro, come ottenere la modifica delle condizioni di separazione.

Presupposti per la modifica delle condizioni di separazione

Perché le condizioni stabilite in sede di separazione possano essere modificate, occorre che nel corso del tempo vi sia stato un mutamento che giustifichi una revisione: classico esempio è la richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento originariamente attribuito a favore del coniuge che, successivamente, ha trovato lavoro.

Modifica delle condizioni di separazione attraverso ricorso

Il primo modo previsto dalla legge affinché si possano modificare le condizioni di separazione è il ricorso al tribunale competente. Secondo il codice di procedura civile, i coniugi possono sempre chiedere la modificazione dei provvedimenti riguardanti loro e la loro prole. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori; ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento [1].

In pratica, avviene ciò: se uno dei coniugi ritiene ingiuste le condizioni della separazione, può fare ricorso (senza limiti di tempo) al tribunale che ha deciso la separazione e chiedere la modifica di ciò che non gli sta più bene. Attenzione, però: come ricordato nel paragrafo precedente, la modifica deve essere giustificata da un mutamento della situazione di fatto. Se le condizioni stabilite dal giudice con sentenza non sono gradite sin dall’inizio, allora si dovrà impugnare il provvedimento in appello.

La modifica mediante ricorso autonomo, invece, è consentita solamente a seguito di cambiamenti che incidono sulle condizioni inizialmente stabilite: ad esempio, al moglie a cui andava versato il mantenimento ha trovato un lavoro stabile e, pertanto, il marito può chiedere la revoca dell’assegno.

Negoziazione assistita e modifica delle condizioni di separazione

Un altro modo di cambiare le condizioni di separazione è quello di ricorrere alla negoziazione assistita. In cosa consiste? Te lo spiego brevemente. Se intendi rivedere quanto stabilito dal giudice in sede di separazione, puoi invitare la controparte a raggiungere un accordo, mediante l’assistenza dei rispettivi avvocati.

Si tratta di una procedura introdotta dalla legge nel 2014 e che permette di evitare la procedura giudiziale, più lunga e dispendiosa. Ovviamente, si potrà procedere in tal modo solamente se v’è l’accordo tra le parti: in assenza di intesa, l’unica via è quella del ricorso al tribunale.

Una convenzione di negoziazione assistita che va a buon fine è equiparabile in tutto e per tutto al provvedimento del giudice: essa, pertanto, avrà piena efficacia tra le parti.

Modifica delle condizioni di separazione con la negoziazione: come funziona?

La negoziazione assistita volta a modificare le condizioni della separazione non è lasciata totalmente alla libera discrezionalità delle parti: ed infatti la legge prevede che occorra fare un necessario passaggio presso l’autorità pubblica.

Nello specifico:

  • se non vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il  quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi;
  • se, invece, vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo va trasmesso entro dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. In caso contrario, il p.m. lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del  tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Modificare le condizioni di separazione davanti all’ufficiale dello stato civile

Infine, la legge consente di modificare le condizioni di separazione mediante una semplice dichiarazione resa davanti all’ufficiale dello stato civile (il sindaco o suo delegato). Si tratta di una procedura ancora più rapida ed economica, in quanto l’assistenza di un avvocato non è obbligatoria ma meramente facoltativa. Fondamentale, ovviamente, è che le parti siano d’accordo.

Le dichiarazioni rese dai coniugi vengono raccolte dall’ufficiale dello stato civile, il quale provvede ad effettuare le dovute annotazione negli atti di matrimonio. Non occorrerà nessun passaggio giudiziario.

La legge impedisce ai coniugi di ricorrere a questa procedura per la modifica delle condizioni di separazione quando:

  • l’accordo riguarda trasferimenti patrimoniali (tipo concessione o donazione di un immobile; sono possibili, invece, le revisioni dell’assegno di mantenimento);
  • vi siano figli minorenni;
  • vi siano figli maggiorenni incapaci di intendere e volere, portatori di handicap o non economicamente autosufficienti.

note

[1] Art. 710 cod. proc. civ.


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