Cad: il codice dell’amministrazione digitale, tutti i suoi contenuti


Il Cad porta alla digitalizzazione di tutta la Pubblica Amministrazione e della sua attività. Vediamo cosa significa questo in pratica.
In questo articolo parleremo del cosiddetto Cad: il codice dell’amministrazione digitale e di tutti i suoi contenuti, le novità che introduce e che apporta rispetto al passato. Innanzitutto la premessa principale è che non si tratta e non va confuso con un programma di grafica omonimo; infatti la sigla è uguale a quella di ben due software di computer grafica: stiamo parlando di Computer-Aided Drafting, cioè “disegno tecnico assistito dall’elaboratore”, impiegato per l’appunto a supporto dell’attività di disegno tecnico (o drafting); e di Computer-Aided Design, cioè “progettazione assistita dall’elaboratore”, usato stavolta invece a supporto dell’attività di progettazione (design).
Indice
Codice di amministrazione digitale
Il codice dell’amministrazione digitale è stato introdotto con la cosiddetta Riforma Madia per favorire non solo la digitalizzazione dell’attività amministrativa, ma anche per semplificare le procedure burocratiche e incentivare l’accesso degli utenti a tutta la documentazione ed ai servizi online della pubblica amministrazione stessa.
Non solo, ma ha cercato di incrementare l’interconnessione e l’interscambio tra pubbliche amministrazioni anche di Paesi diversi. Ovviamente, è stata una misura di portata eccezionale e rivoluzionaria, poiché ha fatto sì che il documento in formato digitale avesse la stessa valenza di quello cartaceo, facilitandone anche la trasmissione per via telematica; anche se, dall’altro lato, ha comportato dei maggiori rischi e sollevato critiche ed evidenziato problematiche delicate quali il pericolo della sicurezza sul Web legato a una questione così ‘sensibile’.
Pertanto non è stato facile arrivare alla sua introduzione, ma c’è voluto un lungo iter burocratico-legislativo per giungervi [1], che ha richiesto continue modifiche e adattamenti, apportando migliorie resesi necessarie. Un iter che ha richiesto quasi un decennio (dal 2005 – anche se un cambiamento già era iniziato anche prima – fino al 2016 circa).
C’è voluto anche un certo periodo di adattamento, una fase intermedia transitoria, in cui si è dovuta capire bene la direzione da prendere e come proseguire, sia da parte degli addetti ai lavori che degli utenti.
La gente ha dovuto imparare a coglierne tutti i vantaggi, le peculiarità e le risorse che offriva, le sue potenzialità in una parola.
Sicuramente l’avvento delle nuove tecnologie ha dato nuovo impulso e influenzato molto tali cambiamenti; tanto che uno dei concetti principali attorno a cui ruota tutto l’universo di novità apportate dal Cad è proprio quello di identità digitale ed altre voci ad essa correlate.
Struttura del Cad
Prima di vedere quali sono i nuovi concetti introdotti dal Cad, vediamo innanzitutto come è strutturato. Possiamo dire che si compone in totale di ben 102 articoli, suddivisi in nove capi, intitolati rispettivamente:
- principi generali;
- documento informatico e firme elettroniche; pagamenti, libri e scritture;
- formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;
- trasmissione informatica dei documenti;
- dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete;
- sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni;
- regole tecniche;
- sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione;
- disposizioni transitorie finali e abrogazioni;
Già questo ci dà modo di individuare alcune sue peculiarità. Innanzitutto la valenza, anche giuridica, del documento digitale equiparato a quella del cartaceo, ma questo porta con sé il riconoscimento anche della firma elettronica o digitale stessa, in luogo di quella tradizionale.
Ancor più importante, però, è il fatto che tale digitalizzazione permetta di creare un vero e proprio sistema, un circuito delle pubbliche amministrazioni, all’interno del quale esse possono facilmente comunicare tra loro, in rete appunto, parlando un linguaggio univoco ed universale, riconosciuto da tutti, ma anche interagire più facilmente e più velocemente e rapidamente con gli utenti; trasmettendo e condividendo materiale ed informazioni; tanto che si andrà a costituire ed a parlare di un vero e proprio sistema pubblico di connettività, che arriva a creare una rete internazionale della pubblica amministrazione, quindi con un interscambio anche a livello internazionale.
Inoltre, verrà coniato quello che è lo Spid, sistema pubblico di gestione dell’identità digitale, poiché tutto si baserà su identità digitali, che interagiscono, si fanno riconoscere e autenticare e che vengono soprattutto riconosciute da altri sistemi di identità digitale stranieri.
Un aspetto importante è anche quello della conservazione, archiviazione, salvaguardia, salvataggio, memorizzazione di tutti i dati, i documenti e le informazioni in modo sicuro; e questo vuol dire, tutelando il materiale da usura o uso illecito da persone non autorizzazione; l’identificazione diventa centrale ed essenziale: è la cosiddetta autenticazione.
Per arrivare a questo sistema avanzato occorre una forte digitalizzazione, con tecnologie di un certo livello, a cui tutto il personale della Pubblica Amministrazione deve essere educato e formato.
La formazione è basilare e tutti i dipendenti pubblici hanno diritto ad essa, con dei corsi precipui ad hoc, predisposti e specifici, che li preparino adeguatamente.
Senza la giusta cultura informatica e una corretta educazione all’uso di tali sistemi, vi saranno ricadute negative anche sulla celerità e qualità dei servizi erogati. L’obiettivo principale che ci si pone, infatti, è che non si creino disagi alla comunicazione e all’interazione. Le tecnologie stesse, infatti, saranno modificate a seconda delle esigenze che emergano.
Infine, a proposito di struttura del Cad, vediamo come vengono suddivisi i singoli articoli nei vari capi:
- capo I: comprende tutti gli articoli che vanno dal primo al n. 19;
- capo II: all’interno del quale troviamo tutti gli articoli successivi, dal 20 al 39;
- capo III: costituito dagli articoli dal 40 al 44 bis;
- capo IV: che include il gruppo di soli cinque articoli, dal 45 al 49;
- capo V: più corposo rispetto al capo IV, poiché qui troviamo gli articoli che vanno dal 50 al 66;
- capo VI: anch’esso più ridotto del precedente, in quanto vi sono compresi solamente quattro articoli addirittura, quelli che vanno dal 67 al 70;
- capo VII: ovvero quello delle “Regole tecniche”, che sono racchiuse tutte in un unico articolo: quello del n. 71, tuttavia ugualmente centrale e fondamentale per capire i meccanismi di funzionamento;
- capo VIII: abbastanza ampio a sufficienza da affrontare un argomento portante e basilare come quello del Sistema pubblico di connettività, trattato dagli articoli che vanno dal 72 all’87;
- capo IX: come facilmente intuibile, i restanti articoli per arrivare al 102 (quindi dall’88 al 102 appunto), sono tutti raccolti in quest’ultimo capo nono, quello appunto delle “disposizioni transitorie e finali e delle abrogazioni”.
Concetti principali espressi nel e dal Cad
Prima di passare in rassegna i principali concetti nuovi espressi nel e dal Cad appunto, come premesso, vogliamo sottolineare un aspetto importante: ovvero che il Cad ha un equivalente europeo, il cosiddetto Regolamento 910/14 eIdas e, nella realtà della Comunità europea sempre più allargata, non è poco.
Inoltre anticipiamo che i concetti che analizzeremo sono: la firma elettronica avanzata (Fea), lo Spid appunto, il domicilio digitale delle persone fisiche e l’Anpr. Ora andiamo a vederli singolarmente ed individualmente.
Spid nel Cad
Il sistema pubblico di identità digitale permette di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione attraverso un’unica identità digitale (costituita da username e password).
Grazie a questo unico identificativo è possibile collegarsi sempre e dovunque e con qualsiasi strumento: dal computer fisso, ma anche da un tablet o dal cellulare, dallo smartphone ad esempio; quindi non solo dal pc e questo permette una maggiore connettività mentre si è in transito.
Questo comporta molti vantaggi, facilmente intuibili. Riportiamo un esempio per tutti, su tutti, per praticità e comodità. Tutti i cittadini, ad esempio, in tale modo, registrandosi al portale dell’amministrazione o di altro ente, potranno effettuare tutti i pagamenti on line verso tali strutture, senza doversi recare in loco, fare la fila, con notevole risparmio di tempo e maggiore comodità e praticità; anche nel momento della giornata preferito (poiché il servizio è sempre disponibile 24 ore su 24).
La peculiarità, infatti, sarà che – in tal caso – l’amministrazione avrà un’unica piattaforma centralizzata, cioè un unico portale o sito dove potrà trovare tutti i servizi che offre e che mette a disposizione l’amministrazione stessa. All’utente basterà registrarsi, lasciare i propri dati identificativi e poi fare login ogni volta (con username e password appunto, che saranno sempre gli stessi).
Domicilio digitale delle persone fisiche e l’Anpr nel Cad
Per facilitare la comunicazione tra amministrazione e cittadini, ogni individuo deve possedere almeno un domicilio digitale, che deve indicare al proprio comune di residenza. Questo verrà inserito all’interno della cosiddetta Anagrafe nazionale della popolazione residente (o Anpr), sarà comunicato e reso disponibile non solo a tutte le pubbliche amministrazioni, ma anche a tutti gli enti che erogano servizi di interesse pubblico e di pubblica utilità.
Non solo; ma al cittadino che non abbia già provveduto da sé a crearsi un domicilio digitale, ne verrà fornito comunque uno, in base alle direttive del ministero dell’Interno. Il domicilio digitale, infatti, è particolarmente importante poiché sarà poi l’unica via e il solo mezzo attraverso cui cittadino ed amministrazione pubblica comunicheranno.
Nel caso l’utente non abbia ancora un domicilio digitale, poi, esiste un’altra possibilità: ovvero che l’amministrazione gli invii tutte le comunicazioni ufficiali per posta ordinaria o con raccomandata con ricevuta di ritorno, ma le comunicazioni – in tal caso – dovranno presentare la firma digitale o la firma elettronica qualificata o avanzata (Fea), di cui parleremo a breve. Quindi, anche se si tratta di materiale cartaceo, analogico, ancora, la firma dovrà essere digitale.
Prima di andare a conoscere meglio le caratteristiche della Fea, dobbiamo precisare quale è la portata dell’introduzione del domicilio digitale obbligatorio. Questo ha fatto sì che si venisse a creare, nel tempo, la cosiddetta Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) [2]. Questa sostituisce a tutti gli effetti quello che era il precedente Indice nazionale delle anagrafi (Ina).
Non solo, ma dopo l’esperimento dei primi comuni pilota, ha preso sempre più piede la realtà della cosiddetta Anagrafe unica digitale. Che cos’è? Si tratta di un’unica banca dati centralizzata (in luogo delle precedenti otto mila banche dati anagrafiche dei comuni, presenti a livello nazionale in tutta Italia), che incentiverà l’interoperabilità e la standardizzazione dei dati anagrafici nazionali, e dunque il loro interscambio.
La firma elettronica avanzata o Fea nel Cad
Vediamo ora come funziona la firma elettronica avanzata e quali sono le sue caratteristiche. Innanzitutto si può definire così, cioè avanzata, poiché avviene mediante la digitazione di un pin e password monouso (One time password, detto anche Otp).
La firma elettronica avanzata può essere utilizzata soprattutto nei casi in cui si interagisce in operazioni con una banca, per maggiore sicurezza. Tutto il processo inizierà con l’utente che deve aderire al servizio accettandone le condizioni d’utilizzo. Poi, dopo la richiesta della firma elettronica, riceverà la password elettronica monouso (Otp) tramite sms sul cellulare, in quanto verrà generata automaticamente dal sistema.
L’utente firmerà anche un vero e proprio contratto in cui acconsente ad usufruire di tale servizio ed i suoi dati verranno conservati per vent’anni. L’utente potrà scaricare dal sito gratuitamente una copia del documento informatico con la richiesta di accettazione che ha sottoscritto.
L’univocità della connessione da parte del firmatario è garantita da quattro elementi molto significativi:
- il codice utente;
- il pin;
- la password Otp;
- il numero di cellulare fornito, su cui si riceverà la password Otp, che è quello usato esclusivamente dal firmatario;
- un meccanismo di cifratura a chiave doppia per aprire la ‘cassaforte’ dove verranno custodite le credenziali della firma, la cui combinazione di accesso avrà questo meccanismo che rende molto più difficile ogni forma di hackeraggio. La chiave privata, poi, è conservata in luogo sicuro o in un’altra sede fidata.
Pertanto si andrà ad avere uno scambio di documentazione e di comunicazioni in formato digitale, che hanno il vantaggio di essere più sicuri, di far risparmiare carta e tempo all’utente, in quanto più veloci e con procedure più semplici, facili e snelle, ma sempre trasparenti e corrette; anche la gestione dei documenti ne sarà avvantaggiata e verrà così, di conseguenza, semplificata anch’essa. Tanto che si arriva a parlare di vero e proprio procedimento amministrativo elettronico (Pae).
note
[1] D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale o Cad) e successive modifiche. Tra cui: D. Lgs. n. 159/2006: disposizioni integrative correttive al D. lgs. n. 82/2005, in particolare per quanto riguarda lo Spc (sistema pubblico di connettività); legge n. 124/2015 (o Riforma Madia cosiddetta): deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; e D. lgs. n. 179/2016: modifiche ed integrazioni al codice dell’amministrazione digitale (n. 82/2005), ai sensi della L. n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
[2] Art. 62 D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Autore immagine: amministrazione digitale di metamorworks
In pratica sidichiara che, per firmare un documento della mia controparte (la banca) -che vuole la mia firma per poterla mostrare in caso di contenzioso- io utilizzerò:
il codice utente (fornito dalla nbanca)
il pin (fornito dalla banca, eventualmente cambiato da me tramite interfaccia fornita della banca)
la password Otp (fornita dalla banca)
Tutti i dati sono conservati in modo sicuro tramite un meccanismo a chiave doppia (sarà un algoritmo a chiavi asimmetriche), “meccanismo che rende molto più difficile ogni forma di hackeraggio” … la cui chiave privata è conservata dalla banca.
Insomma fa tutto la banca.
In queste condizioni, cosa impedisca alla banca di firmare un documento a mio nome non mi e’ chiaro.