Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Carta identità: denuncia di smarrimento per avere il duplicato

12 Marzo 2019
Carta identità: denuncia di smarrimento per avere il duplicato

Fingere di aver perso la carta di identità per ottenere una copia dall’ufficio del Comune è reato; ma la falsa denuncia è sempre punibile?

Immagina di avere bisogno di un duplicato della carta d’identità perché quella vecchia si è rotta e non è più leggibile. Sei andato all’ufficio del Comune e ti hanno spiegato che non è previsto il rilascio di nuove copie se la prima non è andata completamente distrutta o se non è stata smarrita. Così un impiegato ti suggerisce di fare prima una denuncia di smarrimento ai carabinieri e, con quella, di ripresentarti all’ufficio del municipio per chiedere il duplicato. Quando vai alla stazione dei carabinieri più vicina, ti viene consegnato il modulo per la denuncia. Lì però leggi una formula prestampata che ti mette in allarme: «Consapevole delle responsabilità penali in cui incorro nel rilasciare false dichiarazioni alla pubblica autorità e delle conseguenze che da ciò derivano…». Sai, chiaramente, di dire una bugia ma solo per superare un “inghippo burocratico”. Ti dovresti sentire forte del fatto di avere, alle spalle, un suggerimento di un dipendente del Comune, ma non sei ugualmente convinto. Così chiedi direttamente al comandante che ti sta davanti: si può presentare una denuncia di smarrimento della carta d’identità per avere il duplicato? 

Si può denunciare lo smarrimento della carta d’identità per avere il duplicato?

La questione non è nuova. Anzi, è così ricorrente che ci meravigliamo piuttosto di come la pubblica amministrazione non si sia adeguata alle esigenze della cittadinanza prevedendo la possibilità di richiedere la sostituzione della vecchia carta d’identità con una nuova dietro riconsegna di quella vecchia, a prescindere dalle ragioni. Ad oggi però il titolare del documento di identità può ottenere il duplicato solo per specifiche ragioni. Dunque, se non ricadi in una di quelle non ti resta che simulare un evento tipico come lo smarrimento o il furto. Ma quali sono i rischi di un comportamento del genere? I chiarimenti sono stati formulati l’altro giorno dalla Cassazione [1]. La Corte si è trovata a dover decidere del caso di un uomo che aveva finto di aver perso la carta d’identità solo per ottenere un duplicato. In verità l’imputato non aveva smarrito il documento ma l’aveva consegnato volontariamente a un suo creditore come garanzia di un debito e questi non gliel’aveva più restituita. Nonostante le valide ragioni che suggerivano al titolare del documento di richiedere un duplicato, questi veniva condannato in primo grado per il reato di falsità ideologica in atto pubblico [2].

Il falso in atti pubblici

La Cassazione ricorda innanzitutto cosa dice la norma penale [2]. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se poi si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile (ad esempio la falsa residenza), la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

La legge, in particolare, punisce la condotta di colui che attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Tale fattispecie risulta integrata anche quando l’agente prospetti come vere circostanze delle quali non sia effettivamente a conoscenza, perché l’oggetto dell’attestazione è proprio la sua cognizione di verità del fatto, e del relativo carattere mendace lo stesso agente è pienamente consapevole.

Integra, ad esempio, il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta di chi, allo scopo di ottenere un assegno familiare, rilascia al pubblico ufficiale una falsa dichiarazione sostitutiva relativa al proprio reddito familiare o la falsa attestazione sostitutiva di certificazione relativa allo stato di disoccupato di alcuni componenti il proprio nucleo al fine di incidere sull’Isee e sulla relativa formazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Inoltre, il reato scatta anche nel caso di falsa denuncia di furto o smarrimento della targa di un autoveicolo, pur quando la falsità riguardi soltanto l’indicazione della data in cui il fatto era avvenuto.

Affinché si possa essere puniti per tale reato è sufficiente la volontà cosciente di compiere il fatto e la consapevolezza dell’attestazione contraria al vero. Si prescinde quindi dall’esistenza di una malafede; anche chi agisce in buona fede, per superare uno scoglio burocratico, sebbene suggerito in tal modo da un pubblico dipendente, può essere punito.

Il delitto è procedibile d’ufficio. Quindi se un pubblico ufficiale viene a conoscenza del reato nell’esercizio delle proprie funzioni è tenuto a denunciare il colpevole alle autorità.

Commette reato chi denuncia lo smarrimento della carta d’identità se non è vero?

La Cassazione dunque non ha dubbi: la falsa denuncia di smarrimento della carta d’identità per ottenere un duplicato integra il reato di falso.

Gli Ermellini ribadiscono che il reato in questione è integrato nell’ipotesi in cui la falsa denuncia di smarrimento di un documento sia «il presupposto necessario per il rilascio del duplicato» e che quindi, la falsa dichiarazione «abbia una sua specifica destinazione ed efficacia probatoria».


note

[1] Cass. sent. n. 10309/19 dell’8.03.2019.

[2] Art. 483 cod. pen.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 dicembre 2018 – 8 marzo 2019, n. 10309

Presidente Vessichelli – Relatore Borrelli

Ritenuto in fatto

1. La sentenza all’odierno vaglio di questa Corte è stata emessa dalla Corte di appello di Trento il 14 luglio 2017 ed ha visto la riforma parziale – con restituzione al Comune di Trento della carta di identità confiscata – della condanna di G.S. per il reato di cui all’art. 483 c.p., integrato dalla falsa denunzia di smarrimento della propria carta di identità, al contrario consegnata ad un creditore a garanzia del pagamento di un debito.

2. La pronunzia è stata impugnata per cassazione dal difensore dell’imputato, il quale ha articolato un unico motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, tripartito in sezioni distinte.

2.1. Quanto all’elemento soggettivo, dopo una premessa giurisprudenziale e dopo aver delineato le caratteristiche soggettive e familiari dell’imputato, si sostiene la tesi della natura colposa della condotta o perché G. aveva effettivamente perso la sua carta di identità o perché aveva dimenticato di averla data a qualcuno.

2.2. Quanto al dato oggettivo, il ricorrente contesta la destinazione della falsa denunzia di smarrimento a provare la verità intrinseca delle affermazioni in essa contenute, quanto, piuttosto, la provenienza del documento e la circostanza dell’avvenuta denunzia di smarrimento.

2.3. In terzo luogo, il ricorrente lamenta la laconicità della motivazione oltre che la sua contraddittorietà in quanto la Corte territoriale sembrava avere avallato l’idea della presenza di un errore alla base della denunzia di smarrimento, salvo poi escluderlo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Il motivo di ricorso concernente l’elemento soggettivo e, in particolare, l’errore in cui sarebbe incorso l’imputato, è del tutto inammissibile in quanto denso di considerazioni teoriche e scollegate dal provvedimento impugnato, oltre che portatore di una versione alternativa a quella accusatoria – la tesi dell’errore per la dipendenza da alcool e per la confusione generata dai nipotini – che la Corte di appello ha respinto con argomentazioni non specificamente avversate dal ricorrente (breve lasso di tempo tra dazione in garanzia e denunzia, finalità di garanzia della dazione del documento, mancanza di riscontro rispetto alla natura patologica della alcoldipendenza ed alle dimensioni della confusione “ambientale” in cui l’imputato vivrebbe).

1.1. Quanto all’affermazione del ricorrente secondo cui l’atto incriminato non era destinato a provare i fatti in esso affermati, il motivo è infondato perché non fa i conti con la giurisprudenza di questa Corte – che il Collegio condivide -secondo cui è configurabile il reato di cui all’art. 483 c.p. nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un documento quando la predetta denunzia sia presupposto necessario per il rilascio del duplicato e, quindi, l’atto abbia una sua specifica destinazione ed efficacia probatoria (cfr., per la carta di identità, Sez. 5, n. 33848 del 19/04/2018 n. m.; Sez. 5, n. 7995 del 15/11/2013, Facchinetti, Rv. 255216 – 01; Sez. 5, n. 45208 del 17/10/2001, Orrù; Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Callegari F., Rv. 217208 – 01; per la patente di guida, cfr. Sez. 6, n. 17381 del 08/03/2016, Catalano, Rv. 266740; per il certificato di proprietà di un’autovettura, cfr. Sez. 5, n. 8058 del 26/01/2006, Corsaro, Rv. 233412; per il certificato d’uso di un motore marino, cfr. Sez. 5, n. 18587 del 04/03/2004, Piscioneri, Rv. 229117).

Come correttamente argomentato nei precedenti citati, infatti, la denunzia di smarrimento opera da presupposto essenziale nel procedimento amministrativo, per ottenere, attraverso l’annotazione dello smarrimento negli schedari del Comune, una nuova carta di identità sostitutiva di quella smarrita; comprovando sia la provenienza della dichiarazione da persona legittimata ad ottenere il duplicato, sia il dato oggettivo della perdita del documento, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi.

1.3. La terza articolazione del motivo di ricorso è inammissibile perché la contraddittorietà lamentata è frutto di una lettura palesemente errata della sentenza, laddove la Corte territoriale non ha mai avallato la tesi dell’errore dovuto alla dipendenza da alcool ed alla situazione familiare, ma ha semplicemente, alla pagina 4 evocata dal ricorrente, riportato la tesi dell’imputato confluita nei motivi di appello che ha poi, come già osservato, motivatamente disatteso.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

2 Commenti

  1. Salve la legge per tutti. Quali sono i documenti che possono sostituire la carta d’identità?

    1. Il documento fondamentale per identificarsi, come sappiamo, è la carta d’identità personale. Tuttavia la legge precisa che sono equipollenti alla carta d’identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. Questo significa che se un pubblico ufficiale o un privato ti chiede di identificarti puoi mostrare uno qualsiasi di tali documenti poiché hanno lo stesso valore della carta d’identità. Non ti si potrà chiedere un documento piuttosto di un altro. Chiunque è tenuto, ad esempio, a dare alla patente lo stesso valore della carta d’identità. Lo stesso dicasi per il passaporto, il libretto di pensione, la patente nautica, il porto d’armi, ecc.

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube