Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 dicembre 2018 – 8 marzo 2019, n. 10309
Presidente Vessichelli – Relatore Borrelli
Ritenuto in fatto
1. La sentenza all’odierno vaglio di questa Corte è stata emessa dalla Corte di appello di Trento il 14 luglio 2017 ed ha visto la riforma parziale – con restituzione al Comune di Trento della carta di identità confiscata – della condanna di G.S. per il reato di cui all’art. 483 c.p., integrato dalla falsa denunzia di smarrimento della propria carta di identità, al contrario consegnata ad un creditore a garanzia del pagamento di un debito.
2. La pronunzia è stata impugnata per cassazione dal difensore dell’imputato, il quale ha articolato un unico motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, tripartito in sezioni distinte.
2.1. Quanto all’elemento soggettivo, dopo una premessa giurisprudenziale e dopo aver delineato le caratteristiche soggettive e familiari dell’imputato, si sostiene la tesi della natura colposa della condotta o perché G. aveva effettivamente perso la sua carta di identità o perché aveva dimenticato di averla data a qualcuno.
2.2. Quanto al dato oggettivo, il ricorrente contesta la destinazione della falsa denunzia di smarrimento a provare la verità intrinseca delle affermazioni in essa contenute, quanto, piuttosto, la provenienza del documento e la circostanza dell’avvenuta denunzia di smarrimento.
2.3. In terzo luogo, il ricorrente lamenta la laconicità della motivazione oltre che la sua contraddittorietà in quanto la Corte territoriale sembrava avere avallato l’idea della presenza di un errore alla base della denunzia di smarrimento, salvo poi escluderlo.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Il motivo di ricorso concernente l’elemento soggettivo e, in particolare, l’errore in cui sarebbe incorso l’imputato, è del tutto inammissibile in quanto denso di considerazioni teoriche e scollegate dal provvedimento impugnato, oltre che portatore di una versione alternativa a quella accusatoria – la tesi dell’errore per la dipendenza da alcool e per la confusione generata dai nipotini – che la Corte di appello ha respinto con argomentazioni non specificamente avversate dal ricorrente (breve lasso di tempo tra dazione in garanzia e denunzia, finalità di garanzia della dazione del documento, mancanza di riscontro rispetto alla natura patologica della alcoldipendenza ed alle dimensioni della confusione “ambientale” in cui l’imputato vivrebbe).
1.1. Quanto all’affermazione del ricorrente secondo cui l’atto incriminato non era destinato a provare i fatti in esso affermati, il motivo è infondato perché non fa i conti con la giurisprudenza di questa Corte – che il Collegio condivide -secondo cui è configurabile il reato di cui all’art. 483 c.p. nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un documento quando la predetta denunzia sia presupposto necessario per il rilascio del duplicato e, quindi, l’atto abbia una sua specifica destinazione ed efficacia probatoria (cfr., per la carta di identità, Sez. 5, n. 33848 del 19/04/2018 n. m.; Sez. 5, n. 7995 del 15/11/2013, Facchinetti, Rv. 255216 – 01; Sez. 5, n. 45208 del 17/10/2001, Orrù; Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Callegari F., Rv. 217208 – 01; per la patente di guida, cfr. Sez. 6, n. 17381 del 08/03/2016, Catalano, Rv. 266740; per il certificato di proprietà di un’autovettura, cfr. Sez. 5, n. 8058 del 26/01/2006, Corsaro, Rv. 233412; per il certificato d’uso di un motore marino, cfr. Sez. 5, n. 18587 del 04/03/2004, Piscioneri, Rv. 229117).
Come correttamente argomentato nei precedenti citati, infatti, la denunzia di smarrimento opera da presupposto essenziale nel procedimento amministrativo, per ottenere, attraverso l’annotazione dello smarrimento negli schedari del Comune, una nuova carta di identità sostitutiva di quella smarrita; comprovando sia la provenienza della dichiarazione da persona legittimata ad ottenere il duplicato, sia il dato oggettivo della perdita del documento, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi.
1.3. La terza articolazione del motivo di ricorso è inammissibile perché la contraddittorietà lamentata è frutto di una lettura palesemente errata della sentenza, laddove la Corte territoriale non ha mai avallato la tesi dell’errore dovuto alla dipendenza da alcool ed alla situazione familiare, ma ha semplicemente, alla pagina 4 evocata dal ricorrente, riportato la tesi dell’imputato confluita nei motivi di appello che ha poi, come già osservato, motivatamente disatteso.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Salve la legge per tutti. Quali sono i documenti che possono sostituire la carta d’identità?
Il documento fondamentale per identificarsi, come sappiamo, è la carta d’identità personale. Tuttavia la legge precisa che sono equipollenti alla carta d’identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. Questo significa che se un pubblico ufficiale o un privato ti chiede di identificarti puoi mostrare uno qualsiasi di tali documenti poiché hanno lo stesso valore della carta d’identità. Non ti si potrà chiedere un documento piuttosto di un altro. Chiunque è tenuto, ad esempio, a dare alla patente lo stesso valore della carta d’identità. Lo stesso dicasi per il passaporto, il libretto di pensione, la patente nautica, il porto d’armi, ecc.