Mobbing e onere della prova: ultime sentenze


Cos’è il mobbing? A chi spetta l’onere della prova? Scopri le ultime sentenze in questo articolo.
La condotta mobbizzante viene attuata dal datore di lavoro, dai colleghi o dai superiori gerarchici allo scopo di emarginare ed escludere il lavoratore dall’ambiente lavorativo. E’ la vittima di mobbing a dover dare prova degli episodi con intento persecutorio.
Indice
Danno al lavoratore tra mobbing e demansionamento
Nella liquidazione del danno da demansionamento o dequalificazione, deve tenersi conto delle circostanze del caso concreto, pur valorizzando o ritenendo preminenti alcune di esse in base a requisiti di precisione, gravità e concordanza.
Cassazione civile sez. lav., 03/05/2022, n.13928
Nesso causale tra danno alla salute e nocività del luogo di lavoro
Il lavoratore deve sempre dedurre compiutamente e provare le circostanze rilevanti, anche ai più limitati fini dell’integrazione della condotta di straining, dovendo ritenersi, ai sensi dell’art. 2087 c.c., che gravi sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova, sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Corte appello Brescia sez. lav., 22/02/2022, n.245
La configurabilità del mobbing
Affinché si possa configurare il mobbing devono essere presenti dei presupposti ovvero l’esistenza di plurimi elementi, la cui prova compete al prestatore di lavoro; spetta al soggetto che afferma di essere stato vittima di mobbing l’onere di provare la condotta illecita, ossia l’azione volutamente persecutoria da parte dell’Amministrazione.
Consiglio di Stato sez. II, 09/02/2022, n.952
Mobbing: controversie
In tema di lavoro subordinato e mobbing, spetta al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno non essendo sufficiente ai fini della configurabilità di una ipotesi di ‘mobbing’ l’accertata esistenza di plurime condotte datoriali illegittime.
Tribunale Tivoli sez. lav., 22/07/2021, n.594
Onere probatorio incombente sul lavoratore vessato
L’elemento qualificante del mobbing non va ravvisato nella legittimità o illegittimità dei singoli atti, bensì nell’intento persecutorio che li unifica. La relativa prova è a carico di chi assume di avere subito la condotta vessatoria. Di conseguenza il lavoratore che agisce chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa del mobbing deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, quindi in primis la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti ove considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio.
Tribunale Torino sez. V, 10/05/2021, n.724
Mobbing: presupposti
L’elemento oggettivo della fattispecie del mobbing è integrato dai ripetuti soprusi legati tra loro dall’intento persecutorio nei confronti della vittima.
Consiglio di Stato sez. II, 19/01/2021, n.591
Tutela delle condizioni di lavoro
In tema di comportamenti datoriali discriminatori, l’art. 40 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 – nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria, promossi dal lavoratore ovvero dal consigliere di parità – non stabilisce un’inversione dell’onere probatorio, ma solo un’attenuazione del regime probatorio ordinario, prevedendo a carico del soggetto convenuto, in linea con quanto disposto dall’art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54, l’onere di fornire la prova dell’inesistenza della discriminazione, ma ciò solo dopo che il ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi ai comportamenti discriminatori lamentati, purché idonei a fondare, in termini precisi (ossia determinati nella loro realtà storica) e concordanti (ossia fondati su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto), anche se non gravi, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso.
Tribunale Roma sez. I, 06/11/2020, n.7274
Mobbing: contenzioso e onere della prova
In tema di mobbing, spetta al lavoratore, ex art. 2697 c.c., fornire la prova della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, della molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, dell’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, del nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico -fisica del lavoratore, nonché la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.
Tribunale Mantova sez. lav., 28/10/2020, n.103
Intento persecutorio: risarcibilità dei danni
Ai fini dell’accertamento di una condotta datoriale mobbizzante, è onere del lavoratore fornire una sicura prova circa: (a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato con intento vessatorio; (b) l’evento lesivo della propria salute o della propria personalità; (c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro (o del superiore gerarchico) ed il pregiudizio alla propria integrità psico-fisica; e (d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
Tribunale Roma sez. lav., 21/01/2020, n.542
Riparto dell’onere probatorio
Posto che il mobbing ha fonte sia contrattuale ex art. 2087 c.c. sia extracontrattuale ex art. 2043 c.c., si deve ritenere che spetti al datore di lavoro dimostrare di aver posto in essere tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità psico-fisica del dipendente, e che invece spetti al lavoratore dimostrare l’esistenza del nesso causale tra l’evento lesivo e il comportamento del datore di lavoro. Ciò che è certo, è che non può configurarsi un danno psichico del lavoratore, del quale il datore di lavoro sia obbligato al risarcimento qualora non venga offerta rigorosa prova del danno e della relazione causale fra il medesimo ed i pretesi comportamenti persecutori.
Tribunale Roma sez. lav., 15/01/2020, n.10057
Mobbing: elementi essenziali e onere probatorio
Il fenomeno del mobbing, per assumere giuridica rilevanza, implica l’esistenza di plurimi elementi, la cui prova compete al prestatore di lavoro, di natura sia oggettiva che soggettiva e, fra questi, l’emergere di un intento di persecuzione, che non solo deve assistere le singole condotte poste in essere in pregiudizio del dipendente, ma anche comprenderle in un disegno comune e unitario, quale tratto che qualifica la peculiarità del fenomeno sociale e giustifica la tutela della vittima.
(Nella specie si trattava di scelte di politica e organizzazione aziendale che hanno riguardato tutti i lavoratori addetti al servizio di guardiania e custodia come eliminare dalla guardiola il frigorifero, il televisore e la macchina del caffè, vietare ai custodi l’uso dell’alloggio nel villaggio, adottare un orario di lavoro spezzato o in singole condotte che hanno riguardato altri lavoratori o che hanno avuto comunque valenza generale come l’omessa riparazione della pavimentazione all’esterno della guardiola, ma tali condotte non avevano un intento persecutorio in danno del ricorrente).
Tribunale Lecce sez. lav., 25/11/2019, n.3468
Responsabilità oggettiva e onere della prova del lavoratore
L’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ciò in quanto la responsabilità del datore di lavoro deve essere collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Da tale principio deriva che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 01/08/2019, n.1808
Pluralità di condotte lesive e intento persecutorio
È configurabile il “mobbing” lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio del datore medesimo è onere del lavoratore che lo denunci e che chieda di essere risarcito provare l’esistenza di tale danno, ed il nesso causale con il contesto di lavoro (respinta, nella specie, la richiesta di risarcimento avanzata da un dipendente, di un Caf; mancava, infatti, la prova che le singole condotte tenute dalla struttura avessero avuto come obiettivo quello di emarginare e ledere il lavoratore).
Cassazione civile sez. lav., 05/04/2019, n.9664
Danno alla salute a causa dell’attività lavorativa
Incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Cassazione civile sez. lav., 27/02/2019, n.5749
Domanda di risarcimento del danno da mobbing
Il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito a causa del mobbing deve indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di avere subito e poi fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti, prova che può essere fornita anche ex art. 2729 c.c., attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, restando in ogni caso affidato al giudice di merito il compito di verificare di volta in volta se, in concreto, il suddetto danno sussista, dopo l’individuazione, appunto, della specie, e determinandone l’ammontare, eventualmente con liquidazione equitativa.
Tribunale Trani sez. lav., 19/11/2018, n.1770
Mobbing: intento persecutorio del datore di lavoro
Diversamente dalla figura del demansionamento, il mobbing è caratterizzato dall’esistenza di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro, intento che deve formare oggetto di dimostrazione da parte di chi rivendica il danno subìto, fermo restando che il demansionamento, qualora provochi danni morali e professionali, dà diritto al risarcimento indipendentemente dalla ulteriore sussistenza del mobbing. In ogni caso, i fatti portati a fondamento sia del danno da demansionamento, quanto del danno da mobbing, devono ricevere idonea dimostrazione in giudizio secondo il principio dell’onere della prova, sancito dall’art. 2697 c.c. e valido anche per le controversie portate dinnanzi alla giurisdizione amministrativa, secondo il quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Tar Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 01/02/2017, n.84
Mobbing e onere della prova
Nel giudizio per il risarcimento del danno da mobbing non può darsi ingresso al c.d. metodo acquisitivo tipico del processo impugnatorio, con la conseguenza che il ricorrente che chiede il risarcimento del danno da cattivo (o omesso) esercizio della funzione pubblica, deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda. Inoltre, la prova dell’esistenza del danno deve intervenire all’esito di una verifica del caso concreto che faccia concludere per la sua certezza, la quale a sua volta presuppone: l’esistenza di una posizione giuridica sostanziale; l’esistenza di una lesione, che è configurabile (oltreché nell’ovvia evidenza fattuale) anche allorquando vi sia una rilevante probabilità di risultato utile frustrata dall’agire (o dall’inerzia) illegittima della P.A.; nondimeno, i doveri di solidarietà sociale, che traggono fondamento dall’art. 2 Cost., impongono di valutare complessivamente la condotta tenuta anche dalle parti private nei confronti della P.A. in funzione dell’obbligo di prevenire o attenuare quanto più possibile le conseguenze negative scaturenti dall’esercizio della funzione pubblica o da condotte ad essa ricollegabili in via immediata e diretta; l’esame di tale profilo si riconnette direttamente all’individuazione, in concreto, dei presupposti per l’esercizio dell’azione risarcitoria, onde evitare che situazioni pregiudizievoli prevenibili o evitabili con l’esercizio della normale diligenza si scarichino in modo improprio sulla collettività in generale e sulla finanza pubblica in particolare.
Tar Roma, (Lazio) sez. I, 28/06/2016, n.7494
Condotta vessatoria a carico del lavoratore
Si ravvisa il mobbing a fronte di una serie di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se singolarmente considerati, che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi. Altresì, è necessario che vi sia un evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente, nonché l’intento persecutorio, quale elemento unificante di tutti i comportamenti lesivi. La prova della condotta vessatoria, presupposto indefettibile per la configurazione dell’eventus damni e degli effetti risarcitori connessi, spetta al lavoratore (prova che, invero, nella fattispecie non era stata fornita né in primo grado né in secondo grado dal lavoratore, con conseguente rigetto della domanda volta al risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa di una condotta vessatoria subita dal medesimo sul luogo di lavoro).
Corte appello Potenza sez. lav., 26/05/2016, n.118
Elementi costitutivi del mobbing
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva di mobbing da parte del datore di lavoro rilevano i seguenti elementi, il cui accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato: a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio, spettando al lavoratore l’onere di provare ciascuno di detti elementi.
Tribunale Napoli sez. lav., 11/06/2015
Mobbing e mansioni svolte dal dirigente medico
In termini di ripartizione dell’onere della prova in materia di mobbing, stante la natura contrattuale dell’illecito, grava sul lavoratore l’onere di provare tutta la serie di circostanze e accadimenti storici, poiché occorre che sia necessariamente che sia dimostrato dal datore di lavoro l’intento persecutorio che avrebbe permeato le condotte datoriali. (Nella specie si è nel merito negato l’asserito demansionamento del lavoratore, in quanto le mansioni svolte dal dirigente medico – pur quantitativamente ridotte – non assumevano un contenuto professionale qualitativamente inferiore rispetto a quelle espletate in precedenza).
Corte appello L’Aquila sez. lav., 04/06/2015, n.685
Emarginazione del dipendente ed espulsione dal contesto lavorativo
Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, devono ravvisarsi da parte del datore di lavoro comportamenti, anche protratti nel tempo, rivelatori, in modo inequivoco, di un’esplicita volontà di quest’ultimo di emarginazione del dipendente, occorrendo, pertanto dedurre e provare la ricorrenza di una pluralità di condotte, anche di diversa natura, tutte dirette (oggettivamente) all’espulsione dal contesto lavorativo, o comunque connotate da un alto tasso di vessatorietà e prevaricazione, nonché sorrette (soggettivamente) da un intento persecutorio e tra loro intrinsecamente collegate dall’unico fine intenzionale di isolare il dipendente (respinta la richiesta risarcitoria avanzata da una dipendente in quanto infondata; a detta della Corte, la ricorrente aveva confuso l’accertamento del fatto materiale con quello della sua illegittimità di cui la componente psicologica era elemento essenziale e la cui prova era onere dell’attrice).
Cassazione civile sez. lav., 23/01/2015, n.1258
Comportamento vessatorio dei colleghi o dei superiori
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora il dipendente faccia valere il comportamento vessatorio di colleghi o superiori quale titolo giustificativo della pretesa, mentre va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui la lesione sia derivante da una violazione del rapporto contrattuale, fondando l’azione proposta su uno specifico inadempimento da parte dell’Amministrazione. Nel caso di avvenuto accertamento di fatti di mobbing, che si assumono aver cagionato al dipendente rilevanti conseguenze sul piano morale e psicofisico, la responsabilità dell’Amministrazione datrice di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale se la domanda risarcitoria risulti espressamente fondata sull’inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di impiego, con conseguente distribuzione dell’onere della prova sul dipendente (che deve provare la condotta illecita dell’Amministrazione e il danno patito) e quest’ultima (che deve dimostrare l’assenza di una colpa a sé riferibile).
Tar Roma, (Lazio) sez. I, 26/11/2014, n.11882
Estromissione del lavoratore dalla struttura organizzativa
Il tratto strutturante del mobbing — tale da attrarre nell’area della fattispecie comportamenti che altrimenti sarebbero confinati nell’ordinaria dinamica, ancorché conflittuale, dei rapporti di lavoro — è rappresentato dalla sussistenza di una condotta volutamente prevaricatoria da parte del datore di lavoro volta ad emarginare o estromettere il lavoratore dalla struttura organizzativa. Consegue, in ordine all’onere della prova da offrirsi da parte del soggetto destinatario di una condotta mobizzante, che quest’ultima deve essere adeguatamente rappresentata con una prospettazione dettagliata dei singoli comportamenti e/o atti che rivelino l’asserito intento persecutorio diretto ad emarginare il dipendente, non rilevando mere posizioni divergenti e/o conflittuali, fisiologiche allo svolgimento del rapporto lavorativo. Ciò che, quindi, qualifica il mobbing è il nesso che lega i diversi atti e comportamenti del datore di lavoro, i quali in tanto raggiungono tale soglia in quanto si dimostrino legati da un disegno unitario finalizzato a vessare il lavoratore e a distruggerne la personalità e la figura professionale.
Tar Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 20/05/2014, n.218
Condotta del datore di lavoro finalizzata a vessare e perseguitare il dipendente
Per dedurre un’ipotesi di mobbing , non è sufficiente che l’interessato sia stato oggetto di un trasferimento di sede e di sanzioni disciplinari, come nel caso di specie, o comunque di un altro fatto soggettivamente avvertito come ingiusto e dannoso, ma occorre che tali vicende, oltre che essersi ripetute per un apprezzabile lasso di tempo, siano anche legate da un preciso intento del datore di lavoro diretto a vessare e perseguitare il dipendente con lo scopo di demolirne la personalità e la professionalità, il che deve essere poi dimostrato in giudizio, secondo l’ordinaria regola dell’onere della prova. Ai fini della deduzione del mobbing, insomma, non è sufficiente la prospettazione di un mero distacco per incompatibilità ambientale, con trasferimento ad altra sede, ancorché illegittimo, occorrendo, invece, anche l’allegazione di una preordinazione finalizzata all’emarginazione del dipendente.
Tar Catanzaro, (Calabria) sez. I, 15/05/2013, n.578
note
Autore immagine: mobbing di Billion Photos
Quel viscido del mio collega continua a corteggiarmi nonostante gli abbia più volte detto d i lasciarmi in pace. Non potendo attaccarmi altrimenti allora si vendica sul lavoro e mi assegna turni massacranti e riversa tutte le sue frustrazioni su di me. Mi sono convinta a parlarne al capo e lui l’ha sospeso per un po’ perché si è mostrato poco serio