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Separazione con addebito tradimento: ultime sentenze

26 Agosto 2022
Separazione con addebito tradimento: ultime sentenze

Inosservanza del dovere di fedeltà; prova dell’adulterio; crisi coniugale; addebito separazione.

La violazione dell’obbligo di fedeltà determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In sede di separazione, è necessario provare l’esistenza del nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi del rapporto di coppia per giustificare l’addebito al coniuge responsabile, a meno che quest’ultimo non dimostri che l’adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, in quanto la convivenza era ormai diventata da tempo meramente formale.

Richiesta di addebito della separazione

In tema di separazione, la pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale a opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale. In ogni caso la violazione dei doveri coniugali non è sufficiente per disporre l’addebito, in quanto tale pronuncia postula l’accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ciò significa che la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento nell’ipotesi in cui il rapporto coniugale risulti già compromesso, per incompatibilità caratteriale, al verificarsi del presunto evento illecito, che, pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa.

Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto la domanda di addebito della separazione alla moglie, ritenuta responsabile di aver intrapreso una relazione extraconiugale, in quanto l’istruttoria svolta ha dimostrato che la crisi della coppia effettivamente si è verificata soltanto in seguito alla scoperta del tradimento.

Tribunale Ancona sez. I, 19/10/2021, n.1296

Infedeltà: addebito separazione e risarcimento del danno endofamiliare

La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che [tuttavia] la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale (escluso, nella specie, il risarcimento del danno da illecito endofamiliare, in conseguenza della violazione da parte della moglie dei doveri coniugali, che avrebbe determinato nel marito uno stato depressivo dopo l’allontanamento della moglie dalla casa familiare, atteso che mancava la prova del nesso tra il tradimento subito e lo stato depressivo in cui l’uomo era caduto).

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, n.26383

Violazione del dovere di fedeltà tra i coniugi

La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale.

(Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza che aveva escluso non solo, in radice, che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione, avendo la moglie svelato al marito il tradimento solo mesi dopo la separazione, ma anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse recato un apprezzabile pregiudizio all’onore o alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell’ambiente circostante e di lavoro e comunque non posto in essere con modalità lesive della dignità della persona).

Cassazione civile sez. III, 07/03/2019, n.6598

L’adulterio giustifica l’addebito al coniuge responsabile?

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l’inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l’addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l’adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale.

Tribunale Monza, 07/01/2019, n.6

Separazione coniugale e violazione del dovere di fedeltà

In tema di addebito della separazione coniugale per violazione del dovere di fedeltà, le dichiarazioni rese dai figli spontaneamente o in sede di deposizione testimoniale da cui emerge da un lato, l’instaurazione di una relazione extraconiugale ad opera di uno dei genitori e, dall’altro, che i contrasti e le discussioni pesanti tra gli stessi avevano avuto avvio solo successivamente alla scoperta, da parte dell’altro coniuge, di detta relazione – escludendo, dunque, la preesistenza al tradimento di una crisi coniugale -, costituiscono prova efficace ed esauriente della violazione del dovere suddetto.

Corte appello Cagliari sez. I, 16/10/2018, n.869

Come provare l’esistenza della crisi familiare?

In tema di separazione giudiziale dei coniugi si presume che l’inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l’addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l’adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale.

Ciò sta a significare che, a fronte della prova dell’adulterio, il richiedente l’addebito abbia assolto all’onere della prova su di lui gravante solo dando prova della condotta dell’altro coniuge, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell’efficienza causale dal medesimo svolta; spetta, di conseguenza, all’altro coniuge di provare, per evitare l’addebito, il fatto estintivo e cioè che l’adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato.

Tribunale Modena sez. II, 13/07/2017, n.1248

Messaggi: sono prova dell’adulterio?

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, la prova dell’adulterio (nella specie, del marito) ben può fondarsi su messaggi (Sms) estratti dal telefono cellulare dell’uomo, di cui la moglie è entrata in possesso, essendo recessivo, rispetto al diritto di difesa in giudizio, quello alla inviolabilità della corrispondenza.

Tribunale Roma, 17/05/2017

Addebito della separazione al coniuge infedele: cosa occorre provare?

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, ai fini dell’addebito della stessa al coniuge infedele, nonostante la violazione dell’obbligo di fedeltà costituisca senza alcun dubbio una violazione particolarmente grave, che determina l’intollerabilità della convivenza e rappresenta una circostanza idonea e sufficiente a determinare la pronuncia di addebito a carico del coniuge responsabile, si ritiene necessaria la sussistenza del nesso di causalità fra l’infedeltà e la crisi del rapporto di coppia.

Infatti, non giustifica l’addebito della separazione l’accertamento della preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale ha pronunciato l’addebito nei confronti del marito in quanto era emerso in giudizio che, prima della scoperta del tradimento da parte di costui, il rapporto di coniugio non fosse già definitivamente compromesso e che la moglie credesse ancora di poter salvare l’unione.

Tribunale Milano sez. IX, 19/06/2017, n.6831

Tradimento e allontanamento dei coniugi

Non ricorrano gli estremi per l’addebito della separazione ad entrambi i coniugi. Nel caso di specie, è risultato ben evidente che il marito non solo ha tollerato la infedeltà, ma ha addirittura voluto ricostruire l’unità familiare. Ed è evidente che in questo contesto è ontologicamente esclusa la possibilità che il tradimento abbia in qualche modo causato la dissoluzione del consorzio familiare.

Nei confronti della moglie, le due sole testimonianze evidenziano circostanze in modo del tutto generico e che, al più, confermano la sussistenza di un clima di dissoluzione della consorteria e dell’affectio coniugalis, dovuta al reciproco allontanamento di entrambi i coniugi dai loro doveri coniugali.

Tribunale Bari sez. I, 16/03/2016, n.1486

Volontà riconciliativa del coniuge tradito

In tema di separazione e addebito, una generica affermazione di volontà riconciliativa da parte del coniuge che ha subito il tradimento non elide, di per sé, la gravità del vulnus subito, a maggior ragione quando essa non determini un effettivo ristabilimento dell’armonia coniugale. Allorché, in presenza di una condotta univocamente trasgressiva e gravemente lesiva dei doveri coniugali, alla volontà di riconciliazione non corrisponde un positivo riscontro, si palesa come evidente la persistenza della situazione di crisi e la conseguente intollerabilità della convivenza.

Cassazione civile sez. VI, 27/06/2013, n.16270

Sospetti di infedeltà e offesa all’onore

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.

Cassazione civile sez. I, 12/04/2013, n.8929

Nesso causale tra crisi coniugale e tradimento

In tema di separazione tra i coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Tuttavia tale ultimo elemento non si ravvisa nel caso in cui, dalle risultanze probatorie, risulti che il coniuge abbia accolto la notizia del tradimento come un avvenimento del tutto inaspettato, a riprova del fatto che la vita coniugale fino a quel momento non aveva conosciuto una crisi e meno che mai che essa fosse stata palesata.

Tribunale Milano sez. IX, 07/09/2012, n.9832

Separazione giudiziale dei coniugi

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, l’addebito non può essere pronunciato per condotte, pur di per sé integranti la violazione di diritti nascenti dal matrimonio, poste in essere da uno dei coniugi, successive però alla cessazione della convivenza, divenuta ormai intollerabile (nella specie, la separazione è stata pronunciata con addebito al marito per adulterio, che aveva determinato la cessazione della convivenza tra i coniugi, mentre è stato ritenuto irrilevante il successivo compimento, da parte della moglie, di condotte pur illegittime, avendo ella impedito gli incontri del marito con i figli minori ed essendosi la stessa impossessata di beni del marito medesimo).

Corte appello Napoli, 02/11/2012

Deterioramento del rapporto tra coniugi

L’allontanamento dalla casa familiare, senza il consenso dell’altro coniuge e confermato dal rifiuto di tornarvi, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale; conseguentemente è causa di addebitamento della separazione poiché porta all’impossibilità della coabitazione. Tuttavia, non sussiste tale violazione qualora risulti legittimato da una “giusta causa”, da ravvisare anche nei casi di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi, e ciò anche in assenza di tradimento o di violenze da parte del marito.

Cassazione civile sez. I, 24/02/2011, n.4540


note

Autore immagine: tradimento di fizkes


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10 Commenti

  1. La mia ex mi ha giocato un bel tranello. Cerco di non usare dispregiativi e parolacce anche se vorrei ricoprirla di insulti. Mentre io lavoravo come un matto dalla mattina alla sera, lei si allietava in casa con il suo istruttore di palestra. Eh certo che si teneva in forma, facendo tutti quegli esercizi a casa. Un giorno, sono tornato prima ed ho trovato la sua macchina sotto casa. Ho cercato di non farmi notare e li ho beccati a letto. Non vi dico la sorpresa e la rabbia in quel momento. Avrei voluto spaccargli la faccia, invece ho solo scattato foto come prova. Non vedrà un centesimo da parte mia

  2. La mia cara mogliettina soffriva di solitudine e di noia, non facendo nulla se non pulire la casa. Allora, ha pensato bene di mettermi le corna e di intrattenersi con l’amministratore di condominio. Un giorno ho trovato sotto il letto un suo bigliettino da visita. Era ovvio che fosse stato lì, perché un giorno quando è passato da casa, felice e contento mi dice: guarda ho appena fatto stampare i biglietti da visita e mia moglie: si lasciacene uno così abbiamo il tuo nuovo numero e sappiamo dove contattarti. E allora era proprio palese così ho indagato e poi avendo le prove zitto zitto l’ho portata in tribunale. Lei era scioccata. Non vi dico com’è rimasta a bocca asciutta

  3. Il mio ex marito se l’è fatta con la mia “migliore amica”. Non fidatevi mai delle donne furbe perché possono pugnalarvi alle spalle. Che lui fosse un soggetto particolare, lo sapevo fin da quando l’ho sposato. E’ sempre stato un don Giovanni ma dopo il matrimonio ho visto che era cambiato. Non avrei mai sospettato nulla perché lui era sempre così accorto. Tuttavia, il timore era sempre dietro l’angolo. E quando ho sgamato il tradimento stavo malissimo ma non ero poi così sorpresa. E’ strano da dire, lo so, ma è così… Quella che mi ha sorpreso è invece stata la mia amica perché di lei mi fidavo più di mio marito e non avrei potuto immaginare che mi potesse dare questa pugnalata. Ho sofferto di un doppio tradimento. E’ stato deleterio e snervante. L’ho superata dopo aver ottenuto un addebito cospicuo da quell’infame del mio ex e lei ovviamente è stata allontanata da tutto il nostro gruppo di amici

  4. Tina mi è successa una cosa simile solo che la mia cara amica è stata infima. Io le dicevo che sospettavo che mio marito mi tradisse con un’altra donna e lei fingeva di consolarmi. Poi, ho scoperto che quella donna era lei. lei che per me era come una sorella, che ho accolto in casa dopo la separazione con il suo ex. E poi è venuta a fregarmi mio marito sotto il naso. Certo, lui non ha saputo affrontare la situazione, ma lei è stata scaltra. Sono dovuta andare dallo psicologo per superare questa storia

  5. Ho scoperto che mia moglie mi tradisce ma devo procurarmi delle prove tangibili da portare in tribunale. Come posso trovare gli atti del tradimento in maniera legale? Aiutatemi per favore, non voglio sborsare nemmeno un centesimo per quella donna infima che ha sempre mostrato atteggiamenti contrastanti nei miei riguardi e talvolta ha pure accusato me di tradimento per pulirsi la coscienza, quando invece era lei a farlo

    1. Una lettera d’amore all’amante, testimoni oculari che hanno visto un atto di tradimento. Chat, sms, email e messaggi WhatsApp, possono acquisire valenza di prova se non sono contestati dalla controparte, cioè se non si insinua il dubbio nel giudice dichiarando che tali scritti sono stati manipolati o non sono conformi alla realtà (ad esempio, un messaggio senza la prova della data di spedizione). Per superare questo ostacolo, il giudice nomina un tecnico informatico per valutare l’attendibilità di queste prove. Attenzione, l’acquisizione di queste prove non deve avvenire violando le norme sulla privacy. Puoi accedere a questi elementi se il coniuge ha lasciato il cellulare incustodito a casa, senza codici di sicurezza e su spazi comuni dell’abitazione. Poi, anche nelle foto ed nei filmati di un appuntamento segreto i volti devono essere riconoscibili e così deve essere possibile risalire al momento in cui sono stati effettuati. Le indagini dei detective privati non hanno alcun valore di prova documentale, ma è possibile chiamare a testimoniare l’investigatore per dichiarare al giudice gli eventi a cui ha assistito con i propri occhi.

      1. Ottima spiegazione grazie mille. Leggo sempre con molto piacere i vostri chiarimenti e le risposte come questa sono esaustive e molto semplici da capire anche per chi non ha studiato Legge

  6. Quel Caino del mio ex ha pensato bene di portarsi al letto un altro uomo! Cioè io non ho mai dubitato del suo orientamento sessuale, non me ne ha mai parlato… Non sapevo minimamente che fosse bisex. Un giorno rientro prima a casa e li vedo sul divano mentre si davano da fare…Altro che partite di calcetto! Quelli andavano a fare i porci comodi loro!

  7. Guarda che non mi scandalizzo affatto nel leggere questo tuo commento. Il tuo almeno era bisex e comunque stava anche con te, seppur colpevole del tradimento. Il mio ex marito mi faceva sentire una disadattata, brutta, sconsolata, rifiutata anche perché soffriva di problemi particolari che andavano ad incidere sulla nostra intimità. Ma poi ho capito che il problema non ero io come persona, ma io in quanto donna. Lui era attratto dagli UOMINI!!! Diamine, c’è voluto lo psicoterapeuta per farmelo capire e lui invece non dicendomi nulla mi faceva sentire un completo disastro e insicura

  8. La mia ex moglie diceva spesso di andare a trovare la sua amica in un’altra città perché stava divorziando dal marito e quindi era caduta in un grave stato di depressione, solo che la furba poi non si fermava a dormire da lei ma dal fratello dell’amica con cui poi è nata una relazione clandestina. L’ho scoperto perché una notte ho chiamato lei per un’urgenza e non ha risposto così ho chiamato l’amica ma lei mi ha detto che lei dormiva e non voleva svegliarla. La cosa mi infastidì e mi sembrò strana, molto strana. Poi, altre circostanze ambigue, Insomma, mi sono appostato sotto casa di lui e li ho scoperti

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